L’obbligo al mercato libero scatta il 1° luglio 2019. Come in quello tutelato, anche in questo regime possono sorgere problemi in fase di attivazione ed esecuzione del contratto. Ad esempio, già nell’allacciamento della nuova utenza alla rete di distribuzione dell’energia. O dubbi su come aumentare la potenza del contatore.
I problemi nell’allaccio
Fermo restando che la procedura di connessione compete alla società distributrice di energia (e non a quella venditrice, che fa comunque da tramite con il cliente finale), le regole fissate dall’Autorità dell’energia (Arera) prevedono la possibilità di ottenere un indennizzo solo nel caso in cui l’allacciamento abbia richiesto dei lavori “semplici”, su impianti già esistenti; non per lavori “complessi”, che richiedono la realizzazione, sostituzione o modifica di parti consistenti dell’impianto.
Dunque, se l’allacciamento viene eseguito oltre 15 giorni lavorativi, il cliente riceverà automaticamente un indennizzo di 35 euro per lavori svolti entro il doppio del tempo previsto, di 70 euro per lavori eseguiti entro il triplo del tempo previsto e di 105 euro se viene superato anche quest’ultimo termine.
I ritardi post-allaccio
In presenza di impianti già allacciati, invece, la stipula di un nuovo contratto si concretizza nella sola richiesta di attivazione della fornitura al soggetto venditore, che dovrà inoltrarla al distributore entro i successivi due giorni lavorativi. Ques’ultimo dovrà poi provvedere all’attivazione entro cinque giorni lavorativi. Se ciò non avviene per responsabilità del distributore, il cliente domestico avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a quello previsto per il ritardo nell’allacciamento, sempre in base alla stessa tempistica. Per il cliente non domestico, invece, gli indennizzi spettanti sono rispettivamente di 70, 140 e 210 euro. Gli stessi criteri di indennizzo si applicano, in linea di massima, anche nelle ipotesi di ritardo nella disattivazione della fornitura, nella riattivazione a seguito di sospensione per morosità, o nel ripristino dopo i guasti.
Le modifiche contrattuali
Una volta attivato il contratto in regime di libero mercato, può accadere che questo venga modificato unilateralmente dal venditore, in riferimento a quelle clausole in cui era stata formulata un’espressa riserva in tal senso, e comunque solo per giustificati motivi.
In questi casi, c’è l’obbligo di avvisare il cliente, con informativa scritta e un preavviso di almeno tre mesi rispetto all’entrata in vigore delle modifiche: preavviso che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione (che, tuttavia, si considera ricevuta dopo dieci giorni dall’invio). La stessa comunicazione non è dovuta, però, in caso di variazione dei prezzi derivante dall’applicazione di clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico: perché l’informativa verrà infatti fornita nella prima bolletta in cui si applicano le variazioni.
Se il termine di preavviso non viene rispettato oppure la comunicazione inviata al cliente non contiene le informazioni minime necessarie indicate dall’Arera, al cliente dovrà essere corrisposto un indennizzo di 30 euro, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto senza spese o penali.
Il recesso dal contratto
Nel libero mercato, del resto, il recesso dal contratto può essere esercitato dal cliente anche se si decide di cambiare venditore per approfittare di un’offerta più conveniente. La decisione può essere assunta in qualsiasi momento, senza penali o spese di chiusura, purché nel rispetto di un termine di preavviso, fissato dall’Arera in tre settimane. Il recesso va comunicato al venditore uscente entro il 10 del mese precedente alla data del cambio: ciò vuol dire, ad esempio, che se il cambio del fornitore è previsto per il 1° settembre, la comunicazione del recesso deve avvenire entro il 10 agosto.
La potenza e la voltura
Le problematiche possono sorgere anche nelle ipotesi in cui il cliente intenda chiedere al venditore la variazione di potenza della fornitura di energia elettrica, oppure formulare l’istanza di voltura ad altri del proprio contratto.
Nel primo caso, per variare la potenza disponibile occorrerà presentare una specifica richiesta al proprio venditore, che farà da tramite verso il distributore per ottenere un preventivo da sottoporre al cliente per la conferma (assieme all’indicazione del tempo massimo per l’esecuzione della prestazione). Una volta ricevuta la conferma, il venditore dovrà nuovamente trasmettere, entro due giorni lavorativi, la richiesta formale al distributore, affinché questi proceda come di sua competenza, entro i tempi indicati. Se questi tempi non vengono rispettati, scatta il diritto a percepire un indennizzo automatico, in misura pari a quella prevista per il ritardo nell’attivazione della fornitura.
La voltura consiste invece nella semplice variazione della titolarità di una fornitura (da un cliente a un altro) con lo stesso venditore. È importante evidenziare che, nell’ambito del libero mercato, il venditore può rifiutare la richiesta di voltura non solo quando il cliente non dimostra di avere un titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare oggetto della fornitura; ma anche per altri motivi, purché indicati preventivamente nel contratto, come ad esempio la morosità del precedente intestatario.
© Riproduzione riservata