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Dossier Edilizia libera: tutte le opere senza autorizzazioni

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    Dossier | N. 2 articoliRistrutturazioni e costruzioni.Come avviare i lavori in casa

    Edilizia libera: tutte le opere senza autorizzazioni

    Sono in tutto 58 le opere che, a partire dal 22 aprile scorso, sono in regime di edilizia libera. Significa che, per realizzarle, non servono autorizzazioni come Cila, Scia o permesso di costruire, i cosiddetti titoli abilitativi. È questo il senso del glossario unico contenuto nel decreto del ministero delle Infrastrutture datato 2 marzo 2018: evitare interpretazioni differenziate da parte dei Comuni, che non potranno più decidere in maniera autonoma come comportarsi per dare via libera ad alcuni interventi.

    Anche se va non vanno dimenticate le altre autorizzazioni, fuori dal perimetro dell’edilizia: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre ad eventuali autorizzazioni da richiedere in caso di occupazione di suolo pubblico o procedure per il corretto smaltimento dei materiali di risulta dei lavori. Tutte queste altre autorizzazioni restano in piedi e dovranno comunque essere richieste.

    Interpretazione unica
    Concretamente, la lista del glossario unico è stata composta in attuazione del Dlgs 222/2016 e serve a tracciare un confine preciso tra una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) sono indicati in maniera generica, solo per capitoli. Questo assetto portava, come effetto collaterale, un’interpretazione differenziata tra i diversi uffici comunali, che avevano margini troppo ampi per chiedere autorizzazioni diverse (e a volte più onerose) per lo stesso intervento. Questa incertezza con l’elenco finisce, perché i cittadini hanno adesso a disposizione un riferimento preciso al quale guardare.

    Il glossario, in sostanza, agisce su due linee. Mette insieme, in primo luogo, tutte le opere per le quali era già pacifico che non fosse necessario un titolo abilitativo: in questo caso, fa soltanto un’operazione compilativa, che è comunque molto utile ai cittadini perché riepiloga informazioni sparse in decine di fonti diverse e lo fa con un linguaggio comprensibile a tutti. Più importante è, poi, il secondo ambito di azione. Perché il provvedimento illustra in maniera analitica tutti i casi al limite per i quali, da adesso, i Comuni non potranno più imporre vincoli. Il regime di edilizia libera è, cioè, l’unica alternativa possibile.

    Arredi e tensostrutture
    Nell’elenco, allora, c’è anzitutto un ampio elenco di opere di arredo da giardino: muretti, fontane, ripostigli. Tutti questi casi sono oggetto di frequenti contestazioni e di ricorsi. Dallo scorso aprile, però, sono diventati inattaccabili, se vengono rispettati i paletti del glossario. Discorso molto simile può essere fatto per un’altra tipologia di opere: le tensostrutture. Anche qui l’elenco chiarisce un perimetro nel quale ci si può muovere tranquillamente. Per l’installazione servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive (manutenzione, riparazione, rimozione) saranno libere. Nel caso dei gazebo, dei pergolati e dei ripostigli si specifica che, per restare libero, l’intervento deve essere «di limitate dimensioni». In questo modo, il decreto si allinea in pieno alla giurisprudenza prevalente.

    Pannelli e vasche
    Allo stesso modo, nessuna autorizzazione sarà necessaria per i pannelli solari e fotovoltaici, fuori però dai centri storici. E non serviranno titoli abilitativi per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, che magari indirizzino le emissioni in maniera diversa: interventi molto importanti anche per le piccole attività produttive. Ancora, nessuna ambiguità sulle «vasche per la raccolta delle acque» (definizione n.41 del glossario): in nessun caso potranno nascondere la realizzazione di piscine.

    Barriere architettoniche
    Ma l’elenco va ancora più in profondità. In caso di «eliminazione delle barriere architettoniche», non servono permessi, così come per installazioni e manutenzioni di ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari. Per quanto riguarda le «aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza», sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo.

    Le detrazioni fiscali
    Un inciso conclusivo, per completare il quadro. Resta comunque salva, per tutte queste opere, la possibilità di chiedere detrazioni fiscali. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale indicare la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.

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