Per costruire un nuovo palazzo, una piscina o un centro commerciale, e anche per effettuare ristrutturazioni più o meno “pesanti” o interventi edilizi leggeri, può non essere sufficiente – a seconda dei casi – ottenere il permesso di costruire, presentare in Comune la Cila o la Scia. E anche nel caso dell’edilizia libera, il fatto che non sia necessario alcun titolo abitativo non significa che si possa iniziare la realizzazione degli interventi senza tenere conto degli altri vincoli posti dalle normative settoriali che si applicano nelle costruzioni.
Non basta neanche che i lavori siano effettuati rispettando le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi comunali e della vigente disciplina urbanistico-edilizia di livello superiore. Va infatti applicato anche un ampio ventaglio di regole che incidono sulla disciplina dell’attività edilizia: particolare attenzione occorre porre alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico. E in più bisogna considerare le disposizioni del Dlgs 42/2004, cioè il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’adeguamento antisisimico
Naturalmente, delle singole discipline settoriali, si applicano solo le disposizioni adatte alla particolarità di ogni intervento.
Per esempio, in materia di sicurezza il decreto del 17 gennaio 2018 (con il quale il ministero delle Infrastrutture ha aggiornato le norme tecniche sulle costruzioni)
prevede che, per le opere su un edificio esistente, sia obbligatorio l’adeguamento antisismico nel caso in cui, tra l’altro,
la costruzione sia sopraelevata o ampliata, o sia soggetta a interventi che incidano sulla sua struttura.
In presenza di queste situazioni, dunque, è necessario che a lavori completati l’immobile abbia le stesse caratteristiche di sicurezza degli edifici di nuova costruzione. Mentre l’adeguamento non è richiesto se i lavori non incidono sulla struttura.
La disciplina paesaggistica
Che serva o meno un titolo abilitativo, per ogni intervento edilizio si deve sempre verificare il suo eventuale assoggettamento
ai vincoli previsti dalla normativa sui beni culturali e del paesaggio. La materia è disciplinata, oltre che dal citato Dlgs 42/2004, dal regolamento emanato con il Dpr 31/2017.
Negli allegati A e B del regolamento sono individuati gli interventi che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli definiti di “lieve entità”. L’eliminazione di ogni procedura amministrativa per la verifica dei vincoli si giustifica con la mancanza o la scarsa percettibilità dell’impatto che gli interventi producono dal punto di vista paesaggistico. Nei casi in cui tale impatto può essere considerato “basso”, la realizzazione delle opere è subordinata a un’autorizzazione paesaggistica semplificata, anziché ordinaria.
Tra gli altri, possono essere eseguiti con autorizzazione semplificata alcuni interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori esterni e l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché siano integrati nella configurazione delle coperture. Sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica, per esempio, alcune opere per il consolidamento statico degli edifici, comprese quelle necessarie per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, e gli interventi interni agli edifici che non alterano l’aspetto esterno.
La verifica degli abbinamenti
È importante sottolineare che non sono possibili abbinamenti automatici tra i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche. In altri termini, non è detto che i lavori realizzabili in edilizia libera non necessitino dell’autorizzazione paesaggistica,
e viceversa. Le semplificazioni in materia di titoli abilitativi edilizi e quelle in materia paesaggistica possono muoversi
su binari paralleli, senza intrecciarsi.
Per venire a capo dei possibili abbinamenti tra le due procedure bisogna guardare alla specificità del singolo intervento. Ad ogni modo, per fugare eventuali dubbi su quale tipo di autorizzazione paesaggistica sia necessaria (o se addirittura se ne possa fare a meno), si può chiedere all’ufficio delegato al suo eventuale rilascio, prima di iniziare i lavori. Lo prevede la circolare 42/2017 del ministero dei Beni culturali.
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