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La cartella non notificata va contestata nel merito

multe stradali

La cartella non notificata va contestata nel merito

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Non basta la mancata notifica del verbale originario per opporsi alla successiva cartella di pagamento relativa a un’infrazione stradale: occorre che il ricorso sollevi anche una questione di merito sul contenuto del verbale stesso. Lo ha ribadito la Seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 26843/2018 depositata ieri.

I giudici hanno così chiuso un caso approdato in Cassazione nel 2013 senza discostarsi da quanto avevano stabilito quattro anni dopo le Sezioni unite (sentenza 22080/2017). Però afferma esplicitamente che sono superate «alcune più remote pronunce» (la n. 59 e la n. 12531 del 2003), secondo le quali la mancata notifica del verbale comporta l’illegittimità dell’emissione della cartella. Questo perché l’opposizione ha finalità «recuperatoria» delle ragioni di quell’opposizione alla sanzione della quale non ci si era potuti avvalere a causa della nullità o dell’omissione della notifica del verbale. E la materia delle sanzioni amministrative è diversa da quella fiscale, nella quale il contribuente può invece scegliere se sollevare simultaneamente o no la questione della mancata notifica e quella di merito.

Così l’opposizione deve essere «cognitiva» e non «esecutiva», dunque deve essere riferita alla sanzione amministrativa (facendo valere «vizi propri dell’atto presupposto») e non all’esecuzione (ex articolo 615 del Codice di procedura civile). Bisogna quindi contestare il «procedimento di formazione del titolo», altrimenti l’irregolarità di notifica viene sanata.

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