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Dossier Bonus casa: sconto nel 2019 per chi paga entro dicembre

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    Dossier | N. 2 articoliBonus casa: gli interventi last minute

    Bonus casa: sconto nel 2019 per chi paga entro dicembre

    Avvicinandosi la fine dell’anno, per tutti bonus edilizi in vigore (ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili e giardini) è importante capire i termini del diritto alla detrazione, legati alla data in cui avviene il pagamento ma anche al tipo di beneficiario (persona fisica o esercente attività commerciale).

    Lavori su singole unità

    Per le persone fisiche vale sempre il principio di cassa: cioè non conta la data di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura, ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico bancario). Dunque, i pagamenti effettuati entro il prossimo 31 dicembre consentono il diritto alla detrazione in dieci anni, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019 (relativa al 2018). E l’importo spettante sarà direttamente inserito dalle Entrate nel foglio informativo della precompilata.

    Quanto alle modalità di versamento, per lo sconto del 50% sulle spese di ristrutturazione e del 50-65% su quelle di risparmio energetico delle abitazioni occorre il bonifico bancario/postale, da cui risulti: la causale del versamento (il riferimento normativo alla legge), il codice fiscale dei beneficiari della detrazione, la partita Iva del soggetto che riceve il bonifico. Questo bonifico “parlante” è necessario affinché le banche e le Poste Italiane possano effettuare la ritenuta dell’8%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dall’impresa.

    L’iter in condominio

    Gli istituti, specie per le operazioni online, prevedono ormai un modello predefinito di bonifico per “agevolazione fiscale”, facilmente compilabile anche in caso di lavori condominiali: per i quali bisogna indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministratore o del condomino che provvede materialmente al pagamento.

    In questa circostanza, le fatture o le ricevute devono essere intestate direttamente al condominio, e la detrazione compete a ciascun condomino – in riferimento all’anno di invio del bonifico – per la quota di spese imputatabile (su base millesimale) ed effettivamente riversata al condominio.

    A tal fine l’amministratore rilascia a ciascun condomino un’attestazione della somma detraibile a partire dalla dichiarazione dei redditi successiva: quella del 2019, se i costi condominiali sono sostenuti entro il 31 dicembre 2018.

    Lo sconto sugli arredi

    Per fruire del bonus del 50% su mobili ed elettrodomestici (con spesa massima agevolata di 10mila euro), il pagamento può avvenire, oltre che con bonifico ordinario (non soggetto a ritenuta), tramite carte di credito o debito (bancomat). Ma non con assegni bancari, contanti o altri mezzi.

    In ogni caso, anche per questo bonus le spese sostenute devono essere documentate (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione con carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture devono indicare natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Il diritto alla detrazione opererà dalla dichiarazione dei redditi 2019 per tutti i pagamenti effettuati entro il prossimo 31 dicembre, così come risultano dalle ricevute.

    La cura del verde

    Il bonus “verde” del 36% per il rifacimento di giardini e terrazze (su un importo massimo di 5mila euro) è invece vincolato all’uso di strumenti di pagamento tracciabili. Quindi il saldo può avvenire con bonifico (semplice), carta di credito o bancomat, ma anche con assegno non trasferibile.

    Inoltre, per fruire dell’agevolazione non è necessario indicare in fattura il riferimento normativo, ma la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta a quelle agevolabili. Anche in tal caso, se il pagamento risulta effettuato entro il 31 dicembre, il diritto alla detrazione compete per dieci anni a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi.

    L’ecobonus per le imprese

    La detrazione del 65-50% per i soli interventi di risparmio energetico può essere fruita anche dagli esercenti attività commerciale (imprese e società), per i quali si applica in base al principio di competenza. Conta dunque l’esercizio a cui si riferisce la spesa e non la data del bonifico (al contrario delle persone fisiche). Motivo per cui i titolari di reddito d’impresa sono anche esonerati dall’obbligo di pagare con bonifico bancario o postale (visto che «il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito», circolare 36/E/2007) .

    Il principio di competenza

    Ai fini del reddito d’impresa, il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni (ex articolo 109, comma 2, del Tuir). Significa che la detrazione spetta nel periodo d’imposta in cui vengono terminati i lavori e, quindi, imputate le relative spese, a prescindere dalla data di pagamento. In altri termini, solo se l’intervento di risparmio energetico viene ultimato entro il prossimo 31 dicembre (esercizio in anno solare), la detrazione opererà dalla successiva dichiarazione dei redditi 2019.

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