Al telefono di casa oppure al cellulare, in mattinata o dopo cena. Anche di sabato. Con la promessa di un contratto più vantaggioso dopo il passaggio di operatore o con qualche domanda a beneficio di una ricerca di mercato. È sempre più diffuso il fenomeno delle telefonate indesiderate o non sollecitate: comunicazioni ricevute per promozionicommerciali o ricerche di mercato che, non richieste, possono recare disturbo a chi le riceve.
Se sia possibile essere contattati telefonicamente per questi motivi, sul telefono fisso o sul cellulare, e a quali condizioni, è stato definito dalla legge 5/2018. Ma gli effetti della riforma non sono ancora del tutto percepibili dall’utente, vista l’attesa per le relative norme attuative in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.
L’iscrizione al registro
Il registro delle opposizioni (Rpo) è un servizio istituito dal Dpr 178/ 2010: affidato in gestione alla Fondazione Ugo Bordoni, è accessibile via web su www.registrodelleopposizioni.it. La richiesta di iscrizione - fino a ora riservata ai numeri fissi riportati nell’elenco telefonico - può essere avanzatasia da privati cittadini sia da aziende in più modi: attraverso il sito della Fondazione Bordoni, via mail, via telefono (attraverso risponditore automatico o contact center con l’ausilio di un operatore), via raccomandata o fax.
Le funzioni chiave
Il registro ha due funzioni principali: consentire agli abbonati di indicare l’utenza sulla quale non desiderano ricevere telefonate indesiderate; fare in modo che gli operatori di marketing telefonico riscontrino le liste delle utenze che intendono contattare per scopi commerciali o di ricerche di mercato, con quelle archiviate nel registro.
In concreto, quando la società di telemarketing riscontra la presenza di utenze iscritte nel registro delle opposizioni, ha l’obbligo di rimuoverle dalla lista degli utenti da contattare. In questo modo, da un lato gli operatori rispondono a un preciso obbligo di legge posto a condizione dell’uso degli strumenti di telemarketing e, dall’altro lato, i cittadini vedono maggiormente garantito il proprio diritto a evitare sollecitazioni commerciali via telefono.
Sembrerebbe un equilibrio perfetto, per cui è spontaneo chiedersi come mai la percezione diffusa sia ancora quella del telemarketing selvaggio: telefonate senza l’indicazione della linea chiamante, operatori che non dichiarano chi siano o non consentano di opporsi alla chiamata oppure telefonate che vengono ricevute nonostante l’annotazione della propria utenza nel registro delle opposizioni.
I limiti del Rpo
Tralasciando i comportamenti intenzionalmente illeciti, la disciplina di settore ante riforma ha scontato due principali limiti.
Il primo è senza dubbio legato al fatto che, come già detto, le utenze telefoniche che potevano registrarsi nel Rpo, garantendo il non-disturbo, erano solo quelle presenti nell’elenco pubblico del telefono: ne rimanevano escluse sia le utenze dei cellulari, sia quelle riservate (e dunque le utenze per le quali l’abbonato, esercitando un proprio diritto, chiede all’atto dell’abbonamento la non pubblicazione sull’elenco).
Il secondo limite riguarda il fatto che l’iscrizione dell’utenza nel Rpo non annullava un eventuale precedente consenso rilasciato dall’abbonato a uno specifico operatore a ricevere sue telefonate commerciali: motivo per cui l’operatore era comunque legittimato a contattare telefonicamente l’utenza, sebbene questa risultasse registrata nel registro.
La legge di riforma 5/2018 colma queste lacune per cui – non appena saranno emanate le disposizioni attuative – registrarsi al Rpo significherà per i cittadini avere la garanzia di non ricevere più telefonate indesiderate sulle utenze registrate, persino nel caso in cui gli stessi abbonati abbiano acconsentito in precedenza al telemarketing nei riguardi di specifici operatori (purché non si tratti di transazioni commerciali tuttora in corso o cessate da non oltre 30 giorni).
L’iscrizione dell’utenza nel nuovo Rpo azzererà tutti i consensi eventualmente rilasciati in precedenza. Invece, in futuro, il consenso consapevole dell’abbonato a ricevere telefonate commerciali supererà l’eventuale iscrizione della medesima utenza nel Rpo, a beneficio del singolo operatore che lo ha ottenuto.
La difesa oltre la registrazione
Rimane da stabilire come ci si può difendere nel caso in cui non si abbia iscritto la propria utenza nel nuovo registro delle opposizioni. Il modo c’è: la legge 5/2018 , infatti, obbliga i call center ad utilizzare l’identificativo del numero chiamante – in modo da consentire all’abbonato di richiamare per avere ulteriori informazioni ed eventualmente di opporsi a tali comunicazioni – oppure di utilizzare un prefisso specifico, che dovrà essere rilasciato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e che consentirà all’abbonato di comprendere la natura commerciale della chiamata ed, eventualmente, decidere di rifiutarla.
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