
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 15350/2015 hanno escluso la risarcibilità (agli eredi della vittima) del danno da morte o tanatologico in caso di perdita immediata o pressoché immediata della vita, per il definitivo venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio. Ma resta il danno terminale o «da lucida agonia»: il 23 ottobre la Cassazione ha depositato la sentenza 26727/2018, che ha dettato un criterio per riconoscerlo.
Nel danno tanatologico, l'illecito colpisce il bene vita (autonomo rispetto al bene salute). Così la perdita di quest'ultima non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi, stante la funzione non sanzionatoria, ma riparatoria o reintegrativa degli effettivi pregiudizievoli svolta dal risarcimento.
Ciò non toglie che possa essere risarcito il danno terminale, subìto dalla vittima nel periodo in cui è rimasta in vita con la consapevolezza di dover morire. In caso di lesione che abbia causato il decesso non immediato ma dopo «un apprezzabile lasso di tempo», al danno biologico terminale (da inabilità temporanea totale, sempre presente e protratto dall'evento lesivo alla morte) può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o catastrofale). La Cassazione lo ha affermato in molte sentenze (per esempio, 20915/2016, 15395/2016, 13198/2015, 23183/2014).
Ma che cosa si intende quando si dice che, per «apprezzabile lasso di tempo»? Nella giurisprudenza di merito non vi è ancora uniformità di sul periodo di tempo da ritenersi «apprezzabile» affinché il danno terminale possa essere reclamato dai congiunti della vittima: in taluni casi, si è esclusa la risarcibilità di tale danno per il trascorrere di un giorno o pochissimi giorni tra la lesione e la morte, in altri casi si sono ritenute sufficienti poche ore o, addirittura, frazioni di ora.
Ora la Cassazione, con la sentenza 26727/2018, detta un criterio utile, decidendo sul ricorso dei congiunti di un ciclista morto per sinistro stradale. Si chiedeva, tra gli altri danni, il risarcimento del danno terminale subìto dalla vittima, deceduta a poche ore dall’evento lesivo.
Tribunale e Corte d’appello di Milano non lo avevano riconosciuto, ritenendo che la morte del ciclista fosse avvenuta pressoché nell’immediatezza. La Cassazione ha, invece, cassato la sentenza di secondo grado, sul presupposto che la vittima del sinistro è rimasta cosciente per quasi tre ore nella percezione della propria fine imminente come, peraltro, è risultato anche dalla dichiarazione resa da un teste.
Orbene, secondo la Cassazione, se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale «che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo morale».
In conclusione, se la vittima è stata cosciente dalla propria morte anche per un lasso di tempo brevissimo (una o due ore) ed è provata tale circostanza, agli eredi spetta il danno terminale patito dalla stessa.
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