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Ok del Tar a limiti specifici per anziani

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rinnovo patente

Ok del Tar a limiti specifici per anziani

(Marka)
(Marka)

È legittimo imporre restrizioni alla guida anche se la visita medica di rinnovo patente dà esito positivo. Lo ha stabilito il Tar Piemonte, con la sentenza 1115/2018, dell’11 ottobre sul caso di un 91enne, che contestava alla Asl e al ministero dei Trasporti la limitata conferma della patente (un solo anno invece dei due previsti dal Codice della strada) e limitazioni, quali l’obbligo di guida in orario diurno, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza, velocità massima di 80 km/h ed esclusione dalle autostrade.

La visita era stata positiva e le condizioni generali del soggetto erano buone, ma hanno pesato una cardiopatia ischemica post-infartuale, l’ ipertensione e la vasculopatia ai tronchi sovra-aortici, anche se compensati con farmaci: di fatto, una situazione non recuperabile, che era solo possibile stabilizzare clinicamente.

Nella realtà della guida, osserva il Tar, varie circostanze possono pregiudicare la sicurezza su lunghi percorsi o in spostamenti prolungati. In tali contesti, rileva non solo l’efficienza visiva ma anche un’ adeguata responsività a imprevisti e il mantenimento del livello di attenzione. I vincoli su tipologia di strade e lunghezza dei percorsi servono per bilanciare il rischio di evento ischemico (fisiologicamente amplificato dall’età).

Quindi i controlli per il rinnovo della patente possono diventare più severi con l’età avanzata. E i controllori, pur restando ancorati a modalità di visita e requisiti psicofisici di dettaglio previsti dalla normativa, devono considerare con più attenzione del solito lo stato di salute generale. Arrivando, se del caso, a prescrivere limitazioni.

Diverso è il caso della revisione della patente dopo incidenti (articolo 128, comma 1, del Codice), possibile in presenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici: essendo accertamenti finalizzati alla sicurezza della circolazione (Tar Parma, sentenza 109/2010), vanno considerati non solo i requisiti di idoneità psicofisica e tecnica, ma anche i fatti (tipologia dei sinistri) che generino ragionevoli dubbi sulla loro persistenza. Ad esempio, il coinvolgimento in un grave incidente non basta, da solo, a motivare accertamenti medici (Consiglio di Stato, sentenza 4300/2013).

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