Il conseguimento della pensione con requisiti contributivi elevati dovrebbe far riflettere sulla necessità di riuscire a valorizzare ai fini pensionistici gli anni di iscrizione all’Università.
Il riscatto del diploma di laurea, oltre ad accrescere l’anzianità contributiva, comporta – di norma – un aumento dell’assegno pensionistico, ed è possibile a condizione che il periodo oggetto di riscatto non risulti già coperto da altra contribuzione in un’altra gestione previdenziale.
Titoli di studio
I titoli riscattabili sono il diploma universitario (conseguito dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni), il diploma di laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico (comunque non superiore a sei anni), il diploma di specializzazione che si consegue dopo la laurea (e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni), nonché il dottorato di ricerca, sempre che per quest’ultimo non ci sia stata contribuzione presso la Gestione separata Inps (altrimenti il riscatto sarebbe precluso, essendo lo stesso periodo già utile in un’altra gestione).
Richieste e oneri
La domanda va presentata on line, dal sito Inps, tramite il Pin personale. Dal 2008 il riscatto è ammesso anche per i soggetti inoccupati, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, ed è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. In questo caso, il contributo è versato all’Inps e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, senza tener conto della collocazione temporale del periodo riscattato. Per il 2018 l’onere è pari a 5.184,30 euro per ogni anno oggetto di riscatto, dato dal minimo contributivo vigente per le gestione speciali dei lavoratori autonomi moltiplicato per il 33 per cento. Nel caso di pagamento rateale, non sono applicati gli interessi e il piano di ammortamento può arrivare fino a 120 rate mensili.
Periodi «coperti»
l riscatto decorre dal primo novembre dell’anno di immatricolazione e vale per la durata legale del corso di studio, prescindendo dal tempo impiegato per conseguire il titolo stesso. Gli eventuali periodi che cadano in sovrapposizione ad altri già utili non potranno formare oggetto di riscatto e saranno scartati, determinando una minore onerosità.
È concesso chiedere a riscatto anche periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale. I motivi che possono sottostare a tale richiesta sono diversi.
Ad esempio, un soggetto che al 31 dicembre 1995 vanta una anzianità contributiva pari a 17 anni, e che intende mutare il proprio sistema di calcolo da misto a retributivo (per le quote maturate fino al 31 dicembre 2011), potrebbe aver interesse nel riscattare soltanto un anno del proprio titolo di studio. Un lavoratore privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e quindi rientrante in un sistema di calcolo contributivo, potrebbe riscattare solo un breve periodo (anche un mese) antecedente al 1996 (o al 1993), al fine di acquisire un sistema di calcolo misto.
Gestioni e criteri di calcolo
La convenienza di tali operazioni risente della gestione previdenziale in cui è iscritto il lavoratore. Infatti, nonostante le norme nel corso degli anni abbiano fatto confluire nell’Inps diversi istituti previdenziali, i criteri di calcolo sono rimasti diversi. Per esempio, il sistema di calcolo delle pensioni nella Gestione dipendenti pubblici diverge da quello adottato dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, che a sua volta diverge da quello adottato per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).
In linea generale, si consiglia di presentare la domanda di riscatto all’inizio della propria attività lavorativa. Tuttavia l’onere del riscatto dipende dalla collocazione temporale dei periodi:
se l’evento si colloca in periodi contributivi (dopo il 1995), l’onere sarà pari all’aliquota vigente nel Fondo (di regola il 33%) moltiplicata per la retribuzione goduta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
se il periodo oggetto di riscatto si colloca prima del 1996, sarà invece applicata la regola della riserva matematica dove incideranno l’età e l’anzianità contributiva dell’interessato, nonché le retribuzioni godute.
Tempi di uscita
La riforma Monti-Fornero del 2011 ha previsto un canale di uscita riservato ai soggetti contributivi puri, che possono accedere alla pensione con 63 anni e sette mesi di età e venti anni di contribuzione effettiva (considerando quella obbligatoria, da riscatto e derivante da periodi ricongiunti) e almeno un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 l’assegno sociale (pari a 1.268,40 euro lordi mensili).
Rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi) è evidente lo sconto di tre anni. Ma il riscatto del titolo di studio per periodi che si collocano prima del 1° gennaio 1996 farebbe mutare il sistema di calcolo da contributivo a misto, con conseguente impossibilità di accedere alla pensione con il canale anticipato contributivo.
Pertanto, dal 2012 il riscatto dev’essere attentamente valutato, poiché – pur coprendo l’intero titolo di studio – rischia di far perdere l’uscita anticipata a 63 anni e sette mesi. In sostanza, vanificando la chanche di uscire prima della pensione di vecchiaia.
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