La manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole è uno dei temi affrontati dal nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile frutto della sinergia tra i ministeri dell’Istruzione e dell’Economia.
L’obiettivo, in questo caso, è quello di disciplinare nel modo più chiaro possibile i rapporti tra scuole ed enti locali, nell’auspicio che in futuro gli interventi sugli edifici scolastici siano sempre più efficaci e tempestivi.
La competenza agli enti locali
Gli enti locali sono proprietari per legge degli edifici scolastici e, pertanto, anche gli interventi di manutenzione sono di loro competenza. Le scuole hanno però l’obbligo di denunciare agli enti competenti gli interventi strutturali e di manutenzione che devono essere eseguiti: come previsto dall'articolo 18, comma 3, del Dlgs 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi citati si intendono assolti dal dirigente scolastico «con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico», vale a dire l’ente locale proprietario dell’immobile. D’altronde non potrebbe essere diversamente: le istituzioni scolastiche non hanno né le competenze tecniche necessarie, né le risorse economiche per poter svolgere in autonomia tali tipologie di lavori.
I lavori urgenti
Si deve, tuttavia, considerare che l'articolo 46, comma 2, del Dl 44/2001, prevedeva l’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte delle scuole, a prescindere dall'importo e per qualsiasi finalità («L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso»). Il regime normativo precedentemente in vigore però, non era esente da rischi: tra questi, per esempio, spiccava quello di caricare le istituzioni scolastiche di una responsabilità esorbitante rispetto alle effettive possibilità d’azione, sia tecniche che economiche.
Le novità
Nella stesura del nuovo regolamento, dunque, si è voluto attenuare questo rischio, restringendo, quindi, la possibilità per l'istituzione scolastica di espletare autonomamente lavori. Oggi le scuole hanno la possibilità (e non l’obbligo) di affidare lavori indifferibili e urgenti solo qualora siano qualificabili in termini di «piccola manutenzione e riparazione» e nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In questa tipologia di intervento, a titolo esemplificativo, rientrano le piccole riparazioni di falegnameria o idraulica, la manutenzione degli arredi scolastici danneggiati.
Anche in tali ipotesi, tuttavia, la scuola deve darne immediata comunicazione agli enti territoriali competenti, adottando ogni iniziativa di raccordo e di coordinamento possibile, in modo da consentire agli stessi enti di valutare, in relazione al tipo di contingenza emersa e alla tipologia di intervento da effettuare, se sia preferibile e possibile intervenire direttamente e con la tempestività dettata dall'urgenza. Prima di procedere all’affidamento a terzi del lavoro, le scuole dovrebbero contattare l’ente competente, informandolo delle emergenze rilevate. L’istituzione scolastica anticipa infatti i fondi necessari all’intervento, che dovranno essere poi rimborsati dall’ente locale.
All’infuori delle piccole manutenzioni urgenti, dunque, le scuole eseguono lavori solo qualora espressamente delegate dall’ente locale, con un atto formale che deve essere accettato dal dirigente scolastico della scuola delegata.
Le scuole proprietarie
Ci sono rare eccezioni rispetto alle norme sopra riassunte, costituite da istituzioni scolastiche proprietarie degli edifici adibiti ad uso scolastico, magari perché ricevuti in donazione o per effetto di disposizione testamentaria. In questi casi, ovviamente, la scuola detiene il potere e la correlata responsabilità circa la gestione dei lavori sia di carattere ordinario sia straordinario.
La tutela operativa del Ds
Con un’apposita circolare attuativa di recente emanazione, il ministero dell’Istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni di carattere operativo in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, per tutelare i dirigenti scolastici in merito alle responsabilità connesse agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
A titolo esemplificativo, la circolare specifica le tipologie di interventi attivabili, descrive le modalità di comunicazione con l’ente locale. Infine, individua alcune casistiche - come, per esempio, i lavori relativi agli impianti (elettrico, termico, idraulico, eccetera) - nelle quali è opportuno che le istituzioni scolastiche si limitino ad effettuare interventi che abbiano finalità conservative e non di rinnovamento.
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