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    Dossier | N. 2 articoliProfessionistie imprenditori, il regime forfettario

    Regime forfettario: l’emissione della fattura fissa l’imponibile

    Già da primi giorni in cui si è conosciuto il nuovo regime forfettario è stato notevole l’interesse di operatori e contribuenti, che da altri regimi (professionisti ordinari, imprenditori in contabilità semplificata o ordinaria) hanno immediatamente ipotizzato di entrare nel forfait soprattutto alla luce dell’esonero dalla fatturazione elettronica.

    L’eliminazione del vincolo triennale della scelta di contabilità eseguita in passato si può ritenere assodato. E dunque, per questo particolare aspetto, non vi sono ostacoli ad accedere al regime forfettario nel 2019 per coloro che presentano i requisiti previsti dalla legge.

    A questo riguardo, però, è utile riflettere sulla circostanza in cui l’operazione sia sorta nel 2018, in regime ordinario, ma venga perfezionata con il pagamento nel 2019, dopo che si è entrati in regime forfettario.

    I pagamenti dopo il passaggio

    Pensiamo al caso, ad esempio, di un professionista che nel 2018 era in regime ordinario di cassa e che nel 2019 diventa forfettario, perché l’anno scorso non ha superato 65mila euro di compensi fiscalmente rilevanti.

    Per tale ipotesi, la situazione più semplice e frequente è rappresentata dalle fatture di acquisto annotate nei registri Iva ma non pagate nel corso del 2018: il pagamento nel 2019 (anno in cui attuando il regime forfettario assumono rilevanza gli incassi e i pagamenti) diventa totalmente irrilevante per il semplice motivo che nel regime forfettario nessun costo è deducibile.

    Fattura attiva

    Più articolata la situazione della fattura attiva, emessa per compensi maturati nel 2018 ma che verranno pagati nel 2019. La fattura emessa e annotata nel 2018 blocca il momento imponibile ai soli fini Iva, mentre il componente positivo non concorre alla formazione del reddito nel 2018, in quanto non incassato.

    Per contro, l’incasso nel 2019 diventa rilevante a seguito dell’applicazione del criterio di cassa, che caratterizza non solo il professionista (in generale), ma anche il forfettario.

    La gestione dell’Iva

    Va posta attenzione alla gestione dell’Iva. Infatti, a questi fini l’emissione della fattura blocca il momento imponibile: quindi se la fattura è stata emessa durante il regime ordinario, sarà stata addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e l’importo sarà dovuto al prestatore anche se il pagamento avviene in un momento in cui il contribuente versa in regime forfettario.

    La ritenuta d’acconto

    Più complessa la situazione ai fini dell’applicazione o meno della ritenuta di acconto. Quest’ultima va operata al pagamento (come afferma l’articolo 23 del Dpr 600/73), ma all’atto del pagamento il contribuente si trova in regime forfettario, cioè un regime agevolato nel quale il sostituto non opera alcuna ritenuta alla fonte. Dunque, ciò porta a ritenere che la ritenuta non debba essere operata.

    L’agente di commercio

    Il discorso diventa più articolato se si prende in considerazione l’agente di commercio in regime semplificato “di annotazione Iva”, che - ad esempio - ha emesso fattura a novembre 2018, annotandola nei registri e quindi tassandola nel 2018 senza averla incassata.

    Se il pagamento avviene nel 2019, quando l’agente transita nel forfait, potrebbe essere mossa un’obiezione al fatto di non operare la ritenuta: nel senso che l’articolo 22, comma 1, del Tuir stabilisce che la ritenuta può essere scomputata – se operata entro il termine della dichiarazione dei redditi – dal reddito del periodo d’imposta in cui la provvigione oggetto di ritenuta ha concorso alla formazione del reddito.

    E in effetti nel nostro esempio la provvigione ha generato imponibile nel 2018. Ma resta il fatto, decisivo, che nel momento in cui la ritenuta dovrebbe essere operata, il contribuente si trova in un regime che azzera ogni obbligo di eseguirla. Si tratta, anche in questo caso, di un punto che dovrà essere chiarito dall’agenzia delle Entrate.

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