Il contratto intermittente può prevedere l’obbligo del lavoratore di rispondere alla “chiamata” del datore. A patto che sia voluto da entrambe le parti e che sia corrisposta un’indennità di disponibilità. Quest’ultima viene determinata dai contratti collettivi e, normalmente, è pari al 20% della retribuzione teorica. L’indennità è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale, ed è assoggettata a contribuzione per il suo effettivo ammontare, in deroga al minimale contributivo.
Sarà un decreto ministeriale (non ancora emanato)a stabilire la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o ha fruito dell’indennità di disponibilità.
Obblighi del lavoratore
Premesso che, percependo l’indennità di disponibilità, il lavoratore deve tenersi pronto a rispondere alla chiamata, l’articolo 16 del Dlgs 81/2015 prevede che, in caso di malattia o altro evento che gli renda temporaneamente impossibile la risposta, il lavoratore deve informare tempestivamente (e, quindi, prima di un’eventuale chiamata) il datore, specificando la durata dell’impedimento. Che, tuttavia, non sarà coperta dall’indennità di disponibilità. Il lavoratore che viola tale obbligo (salvo diversa previsione del contratto individuale) perde il diritto all’indennità per 15 giorni. Invece, il rifiuto ingiustificato può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
Comunicazione della chiamata
Una volta che il rapporto è stato costituito, inviando il modello Unilav entro le ore 24 del giorno precedente, il legittimo svolgimento della prestazione richiede al datore di lavoro un ulteriore adempimento: prima dell’inizio dell’attività o di un ciclo integrato di prestazioni di durata fino a 30 giorni, egli deve comunicarne la durata all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tale comunicazione, ossia quella che notifica l’attivazione del lavoratore, avviene (Dm 27 marzo 2013, circolare Inps 27/2013) con una delle seguenti modalità alternative:
apposito servizio informatico (www.cliclavoro.gov.it);
via email, dopo aver scaricato il modello UNI-intermittente all’indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it (non è necessario che l’indirizzo del mittente sia un indirizzo di Pec, poiché la casella di destinazione è abilitata a ricevere anche e-mail non certificate);
tramite l’apposita app (inserendo: codice fiscale del lavoratore, date di inizio e fine prestazione, codice di comunicazione obbligatoria);
via sms (al numero 339.994.2256) ma solo in caso di prestazione da rendersi entro le 12 ore e solo per i datori registrati al Portale Cliclavoro: il messaggio deve contenere almeno il Cf del lavoratore.
In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, si può inviare la comunicazione via fax all’Ispettorato territoriale del lavoro. Il datore deve conservare copia del fax e della ricevuta di malfunzionamento come prova dell’adempimento.
Sanzioni
L’omesso invio della comunicazione anticipata di chiamata (è sufficiente anche un minuto di anticipo rispetto all’inizio della prestazione lavorativa) comporta, a carico del datore di lavoro, una sanzione amministrativa che va da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (e non si applica la procedura di diffida ex articolo 13 del Dlgs 124/2004).
Computo nell’organico
Non è semplice il criterio per calcolare i lavoratori a chiamata: per l’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per cui rilevi il numero dei dipendenti, il lavoratore intermittente è computato nell’organico in proporzione all’orario effettivamente svolto in ogni semestre. Quindi, se si deve calcolare l’organico (per esempio, per stabilire la tutela in caso di licenziamento illegittimo), le prestazioni di tutti gli intermittenti nell’ultimo semestre vanno sommate e rapportate alle ore teoriche di un full time, arrotondando a unità le frazioni superiori a 0,5.
Quanto all’organico di riferimento per l’assunzione di lavoratori a termine (20% di quelli “stabili”, salvo deroga contrattuale), il ministero (circolare 18/2014), si è espresso per il computo dei soli lavoratori intermittenti a tempo indeterminato cui è erogata l’indennità di disponibilità, computati come già precisato.
© Riproduzione riservata