I recenti interventi delle Entrate e della legge di Bilancio 2019 (145/2018) sulla e-fattura riguardano anche i consumatori finali e, in particolar modo, la consultazione dei documenti da parte di questi soggetti, che sarà possibile solo su loro richiesta. Ciò premesso, ecco quali sono gli aspetti peculiari della fatturazione B2C.
Regole generali
Anche nei rapporti B2C, il cedente o prestatore residente o stabilito in Italia deve emettere la fattura in modalità elettronica trasmettendola al Sistema di interscambio (Sdi), avendo cura di verificarne l’esito positivo, poiché in caso contrario la fattura si considera non emessa (con conseguente notifica di scarto).
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Inoltre, per le operazioni verso i consumatori finali, i fornitori devono rilasciare al proprio cliente una copia della fattura elettronica, anche in formato cartaceo, sempreché quest’ultimo non vi rinunci. Con la fatturazione elettronica, poi, l’acquisizione del codice fiscale del cliente diviene fondamentale, nonostante sia già un dato obbligatorio secondo l’ articolo 21 del Dpr 633/1972, in quanto la contemporanea omissione degli elementi «IdFiscaleIva» e «CodiceFiscale» comporta lo scarto della fattura con codice errore “00417”; mentre se si inserisce un codice fiscale non esistente, il file viene scartato con codice errore “00306”.
Codice destinatario
Nella trasmissione della fattura, la particolarità è la compilazione del campo «CodiceDestinatario». Inizialmente, il provvedimento 30 aprile 2018 prevedeva solo la possibilità di inserire il codice convenzionale «0000000». In seguito è stato invece precisato che anche i consumatori finali possono ricorrere a una Pec o a un codice univoco, senza la necessità di ricorrere alla conservazione digitale, come richiesto per i forfettari/minimi/identificati, qualora comunichino uno dei due recapiti.
Oneri detraibili e deducibili
Per la possibilità di portare in deduzione e detrazione alcune spese, è comunque richiesta la conservazione dei documenti comprovanti il costo sostenuto. Pertanto, il cliente consumatore finale non dovrebbe rinunciare alla copia della fattura, perché altrimenti dovrebbe procurarsi un duplicato del documento in Xmlrichiedendolo al fornitore o direttamente all’agenzia delle Entrate tramite la funzionalità web, dall’area riservata.
Per le spese mediche si consideri che i medici e gli altri soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (come, ad esempio, i farmacisti e gli ottici) non possono ricorrere alla e-fattura e rilasceranno il documento cartaceo o in un formato diverso dall’Xml, a prescindere dall’opposizione del cliente stesso all’invio dei propri dati al sistema Ts.
Consultazione
La consultazione delle e-fattureper i consumatori finali è stata modificata, per adeguarsi alle direttive delGarante della privacy. A differenza di quanto previsto prima, ora l’articolo 1 del Dlgs 127/2015 e il provvedimento 30 aprile 2018 (come modificato dal provvedimento 21 dicembre 2018) prevedono che le e-fatture ricevute da non titolari di partita Iva siano consultabili nell’area personale del portale «Fatture e corrispettivi» solo se il committente/cessionario ne faccia richiesta e abbia anche aderito al nuovo servizio di consultazione offerto dall’Agenzia. Il servizio sarà disponibile per i consumatori finali dal secondo semestre 2019 (a seguito di adesione, saranno disponibili tutti i documenti del 2019).
Conservazione
I non titolari di partita Ivanon sono tenuti alla conservazione digitale delle e-fatture ricevute, come confermato dalle Entrate nelle Faq. È stato precisato che «ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del Dpr 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti tra e-fattura ra e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale». L’amministrazione finanziaria ha conferito - si ritiene solo per il consumatore finale e non anche per il fornitore - validità probatoria alla copia cartacea, ma allo stesso tempo ha confermato la prevalenza del documento Xml se i dati non coincidono.
Condomìni
Il condominio e gli enti non commerciali non in possesso di partita Iva sono stati equiparati ai consumatori finali: i fornitori emettono fattura elettronica e rilasciano (salvo rinuncia) copia al cliente, in cui va «esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa».
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