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Dossier Dichiarazione dei redditi: bonus verde e trasporti al debutto

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    Dossier | N. 2 articoli Dichiarazione dei redditi: le novità del 730

    Dichiarazione dei redditi: bonus verde e trasporti al debutto

    Debuttano nel 730 di quest’anno nuovi sconti fiscali, tra cui il bonus verde e la detrazione per gli abbonamenti di trasporto; mentre altre agevolazioni risultano potenziate, come nel caso delle erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore e delle spese per il risparmio energetico.

    Bonus verde

    Dal 2018 è prevista una detrazione del 36% sulle spese, fino a un massimo di 5.000 euro per abitazione, sostenute per sistemare a verde aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, e per realizzare impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Sono compresi anche i costi di progettazione e manutenzione connesse ai lavori.

    Per interventi su parti comuni degli edifici condominiali, il bonus spetterà a ciascun condòmino nel limite della quota a lui imputabile versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il pagamento delle spese va fatto in maniera tracciabile e la detrazione va ripartita in dieci rate annue di pari importo.

    Abbonamenti per trasporti

    Altra novità del 730/2019 è la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% del costo per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro. Secondo quanto affermato dalle Entrate nel corso di Telefisco 2019, possono ritenersi validi i chiarimenti forniti con la circolare 19/E/2018 in merito agli abbonamenti agevolabili.

    Deve trattarsi, in particolare, di titoli di trasporto che consentono di fare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non sono agevolabili quelli con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, né le carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come le carte turistiche.

    Il servizio di trasporto deve essere reso da enti pubblici o da soggetti privati affidatari sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici, e può riguardare spostamenti all’interno di una regione o l’attraversamento di più regioni. Per la detrazione, occorre essere in possesso del titolo di viaggio e della documentazione relativa al pagamento.

    Se l’abbonamento è nominativo, devono esservi indicate la durata e l’importo della spesa; e in caso di emissione o ricarica di un titolo di viaggio elettronico, bisogna disporre di idonea documentazione certificativa, con le indicazioni essenziali del servizio acquistato. Per i titoli di viaggio non nominativi è inoltre necessaria un’autocertificazione resa dal fruitore dell’abbonamento.

    Va precisato che la detrazione spetta anche in caso di acquisto dell’abbonamento per i familiari a carico, fermo restando il limite annuo di 250 euro complessivi. Poiché non è detraibile la spesa rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali, occorre prestare particolare attenzione alla Certificazione unica (Cu) 2019 rilasciata dal proprio sostituto d’imposta, nel caso in cui quest’ultimo abbia tenuto conto del bonus.

    Spese sostenute per Dsa

    Di nuova istituzione anche la detrazione del 19%, sulle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

    La spesa è detraibile anche se sostenuta per i familiari a carico e, in ogni caso, è necessario che un certificato medico attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

    Terzo settore

    A seguito del mutato quadro normativo sono state riviste le agevolazioni fiscali per il Terzo settore. Le detrazioni previste sono tre. La prima, nella misura del 26% per le erogazioni liberaliin denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni e comitati; la seconda pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (Aps); e la terza nella misura del 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (Ov). L’importo massimo dell’erogazione su cui applicare la detrazione non può superare i 30.000 euroannui.

    In alternativa alle detrazioni d’imposta, dal 2018 per le stesse erogazioni in denaro o in natura nei confronti di Onlus, Ov e Aps è consentita la deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite massimo del 10%del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza non deducibile per incapienza è oltretutto riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

    Risparmio energetico

    A proposito delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, sono state introdotte due nuove detrazionipari all’80% o all’85% in relazione a interventi su parti comuni di edifici condominiali nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore. Tra le spese chedanno diritto alla detrazione del 50% sono state aggiunte l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A; mentre l’acquisto e la posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti danno diritto a detrarre un importo pari al 65%della spesa.

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