oltre a quota 100, «opzione donna» e la nuova pensione anticipata, il decreto legge di riforma del welfare (4/2019) ha guardato anche a una platea di lavoratori e assicurati giovani, in particolare all’articolo 20 del testo in vigore che è in attesa di conversione.
Uno dei principali interventi di riforma riguarda il riscatto del periodo di laurea ai fini pensionistici, che vede ora una nuova possibilità, non temporanea ma stabile, per i lavoratori con meno di 45 anni di età (anche se in fase di conversione del decreto si prevede di eliminare il requisito anagrafico). Prima di tale novità, all’interno delle Gestioni Inps, era possibile chiedere due tipi di riscatto.
La forma ordinaria
Il riscatto del corso legale di studi riguarda gli anni in corso delle lauree triennali, specialistiche, magistrali e di vecchio
ordinamento, nonché i dottorati di ricerca esclusi i master. La forma ordinaria di riscatto è accessibile ai lavoratori dipendenti iscritti a tutte le Gestioni Inps a condizione che il lavoratore abbia
già un contributo accreditato nella Gestione. Il richiedente dovrà avere già conseguito il diploma di laurea e il corso
di studi dovrà collocarsi cronologicamente dopo l’istituzione della gestione. La Gestione separata consente il riscatto al
proprio interno solo per periodi di studio collocati successivamente al 31 marzo 1996.
Un’altra regola generale prevede che non si possono riscattare periodi già coperti da contribuzione obbligatoria: per chi ha svolto lavori anche occasionali durante il periodo di studi, sarà possibile riscattare solo gli anni di laurea esclusi i periodi già oggetto di contribuzione. Il riscatto può essere parziale e riguardare anche una sola settimana ed essere richiesto in più occasioni, anche lasciando decadere la prima richiesta.
Il calcolo dei costi
Il costo dell’onere tradizionale (articolo 2, Dlgs 184/1997) varia in base a quando si colloca il periodo di studi. Se questo
si colloca in un periodo di competenza del metodo di calcolo pensionistico retributivo, allora sarà determinato in base alla cosiddetta “riserva matematica”.
In tal caso se parliamo di un soggetto con metodo misto, per i periodi ante 1996 che sono governati dal metodo di calcolo retributivo il riscatto del periodo di laurea corrisponderà a un valore pari all’incremento generato dal riscatto sulla pensione liquidata dalla Gestione; tale valore viene moltiplicato per un coefficiente determinato sulla base di sesso, età e stato del cittadino. In sintesi, maggiore vantaggio genererà il riscatto sulla pensione, maggiore sarà il costo da sostenere da parte dell’assicurato.
Per i periodi di competenza del metodo contributivo il calcolo del riscatto degli anni collocati dopo il 1995 - per chi gode del sistema misto - viene stabilito col cosiddetto sistema “a percentuale”. L’onere viene determinato risalendo alle ultime 52 settimane di contributi da lavoro effettivo (escludendo, ad esempio, i contributi accreditati figurativamente durante il periodo di indennità di disoccupazione) e applicando al relativo imponibile previdenziale un’aliquota pari al 33-34 per cento. Ad esempio, un lavoratore che ha percepito nell’ultimo anno una retribuzione lorda di 40.000 euro, per riscattare cinque anni di laura triennale e magistrale collocata dal 2001, dovrà spendere circa 66.000 euro. Il calcolo a percentuale è simulabile su molti portali (da quello Inps a quello del Sole 24 Ore).
Il costo sostenuto per i periodi di competenza del sistema contributivo, oltre ad avvicinare alla pensione, determinerà un incremento del montante contributivo proporzionale a quanto speso. Il riscatto nel sistema retributivo incrementerà la pensione guardando alle ultime retribuzioni, rendendo l’operazione talvolta notevolmente conveniente, anche in relazione alla possibilità di mutare il metodo di calcolo del soggetto (da misto a retributivo qualora vengano raggiunti i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995); il riscatto è tutto deducibile dal punto di vista fiscale.
La tipologia a forfait
Accanto al riscatto di laurea “ordinario”, dal 2007 è attivo - per coloro che non abbiano mai lavorato né versato contributi
(“inoccupati”) - un riscatto determinato in modo forfettario pari al 33% dell’imponibile figurativo del reddito minimo della Gestione artigiani e commercianti (per il 2019 pari a 15.878
euro). Tale riscatto prevede un onere fisso di 5.240 euro per ogni anno di laurea. Se il richiedente è fiscalmente a carico
di un altro soggetto, questi potrà detrarre al 19% la spesa del riscatto, grazie a una esplicita previsione normativa.
Il nuovo beneficio
Il nuovo riscatto agevolato dell’articolo 20 del Dl 4/2019, modificando stabilmente la norma del 1997, rende disponibile la facoltà di riscatto a prezzo
bloccato a 5.240 euro per ogni anno per chi ha meno di 45 anni (anche se in sede di conversione l’esecutivo punta a eliminare il requisito anagrafico). Gli
anni di studi dovranno collocarsi dal 1996, essendo dunque di competenza del metodo di calcolo contributivo. Rispetto all’esempio
del laureato, il costo sarà di 26.200 euro, con un risparmio del 60% in confronto all’ordinario. Non occorre che il richiedente
non abbia contributi prima del 1996, purché gli anni di riscatto agevolato si collochino dopo il 1995. Anche questa formula
è rateizzabile in massimo dieci anni e costituisce onere deducibile ai fini fiscali.
Gli anni riscattati varranno per il diritto pensionistico (avvicinando la possibilità di percepire la pensione anticipata), ma anche per la misura dell’assegno, che aumenterà di meno rispetto all’onere tradizionalmente calcolato.
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