Ai disabili sono riconosciute varie agevolazioni fiscali, sempreché la condizione di handicap (anche non grave) sia attestata dalla commissione medica, secondo la legge 104/92, o da altra commissione medica pubblica.
In quest’ultimo caso la grave e permanente invalidità o menomazione deve risultare dalla certificazione (il diritto all’indennità di accompagnamento e/o l’invalidità totale sostituiscono la certificazione espressa). È ammessa l’autocertificazione (articolo 3, legge 104/92).
Sono previste detrazioni Irpef maggiorate per figli a carico portatori di handicap. La detrazione massima è pari a 1.350 euro (1.620 euro se il figlio ha meno di tre anni) e decresce all’aumentare del reddito.
Spese sanitarie
Sono detraibili nella misura del 19% senza limiti di importo e senza franchigia le spese sanitarie specifiche per disabili, anche se sostenute per familiari a carico.
Per talune spese occorre la certificazione di uno specialista Asl che attesti il collegamento funzionale tra spesa e menomazione. Per i soggetti con menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie sono detraibili le spese per:
- l’acquisto di mezzi per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Ad esempio poltrone per inabili, arti artificiali, apparecchi per il contenimento di fratture o ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale, adattamento di ascensori al trasporto carrozzine, rampe che eliminino barriere architettoniche, pedane di sollevamento, trasporto in ambulanza, acquisto di bici elettriche con pedalata assistita;
- spese per sussidi tecnici ed informatici (fax, modem, computer, telefoni, touch screen, tastiere espanse) per agevolare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del disabile.
Veicoli speciali
I veicoli speciali sono detraibili nella misura del 19% su un massimo di 18.075,99€, possibile detrarre l’acquisto (rateizzabile in 4 anni), l’adattamento e la manutenzione straordinaria di: veicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie permanenti di disabili; veicoli anche non adattati per il
trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godono di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla
deambulazione o pluriamputate o per il trasporto di non vedenti e sordi.
I requisiti per la detrazione devono risultare dalle certificazioni mediche pubbliche.
Il bonus spetta su un solo veicolo e una sola volta in un periodo di quattro anni, e vale anche se la spesa riguarda familiari a carico.
I mezzi agevolati devono essere utilizzati esclusivamente o prevalentemente a vantaggio dei soggetti disabili e non possono essere trasferiti a titolo gratuito o oneroso entro i due anni dall’acquisto, pena la restituzione del beneficio goduto.
Acquisto del cane-guida
L’acquisto del cane guida per non vedenti è detraibile nella misura del 19% (rateizzabile in 4 anni) senza limiti di importo.
La detrazione vale per un solo cane ed una sola volta in quattro anni (salvo il caso di perdita dell’animale) e spetta anche se a favore di famigliari a carico.
Addetti assistenza personale
Per gli addetti all’assistenza personale la detrazione è del 19% su un massimo di 2.100 euro spesi per addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza negli atti di vita quotidiana (assunzione alimenti, igiene personale, deambulazione)
per sé o per familiari anche non a carico. I relativi contributi sono deducibili fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Servizi di interpretariato
I servizi di interpretariato per non udenti sono detraibili al 19% senza limiti di importo, purché si tratti di sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, sempreché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da guerra, lavoro o servizio.
Assicurazione «caso morte»
Per l’assicurazione “caso morte” per le persone con disabilità grave il limite di detrazione del premio è di 750 euro (530 euro per gli altri soggetti).
Spese mediche e assistenza
Sono deducibili dal reddito (anziché detraibili) e senza limiti di importo le spese mediche e di assistenza sostenute, per
sé o per famigliari anche non a carico, relative a prestazioni mediche generiche (compreso l’acquisto di medicinali) e le spese di assistenza specifica resa da personale qualificato.
Vi rientrano le spese per: assistenza infermieristica e riabilitativa, assistenza diretta resa da addetti all’assistenza di base o da operatori tecnico assistenziali, da educatori professionali, da addetti ad attività di animazione o di terapia occupazionale.
In caso di ricovero in un istituto la quota della retta pagata (pur se determinata forfettariamente), relativa alle spese mediche e di assistenza, deve essere separatamente indicata nella documentazione rilasciata dall’istituto. Le spese di ippoterapia e musicoterapia sono deducibili solo se prescritte dal medico e svolte in centri specializzati da personale medico o sanitario o comunque sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
© Riproduzione riservata