L’articolo 6 del Dl 119/2018 prevede una definizione delle liti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta entro il 24 ottobre 2018, ancorché la causa rientri nella procedura di reclamo-mediazione. Per la definizione, la lite deve ancora essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda, il cui termine scade il 31 maggio 2019. Da ultimo, con la circolare 6/E del 1° aprile 2019 le Entrate hanno fornito importanti chiarimenti, tra l’altro, sulle liti ritenute non definibili.
Ambito di applicazione
I processi che possono essere definiti sono quelli che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è controparte (formalmente)
l’Agenzia. Inoltre, la lite deve riguardare «atti impositivi».
Secondo quanto da ultimo precisato dalle Entrate con la circolare 6/E del 1° aprile 2019, non sono invece definibili le liti contro atti derivanti da attività di liquidazione automatica effettuata (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e/o 54 bis del Dpr 633/72), sebbene un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità ne ammette la definizione (Corte Cassazione, sentenza 1158/2019).
Secondo le Entrate non sono definibili anche le liti su sanzioni da omesso o tardivo versamento anche qualora il tributo sia stato già pagato.
Non rientrano, inoltre, nella definizione le liti su atti impositivi emessi dalle Dogane e dai Comuni che non hanno deliberato entro il 31 marzo 2019 con proprio regolamento l’accesso e quelle che riguardano, anche solo in parte, l’Iva all’importazione, così come gli atti sul recupero di aiuti di Stato.
I benefici della definizione
Riguardo alle pronunce non cautelari depositate entro il 24 ottobre 2018, se l’agenzia delle Entrate è risultata soccombente:
- in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
Se il contribuente è risultato soccombente nell’ultima pronuncia, occorre pagare tutte le imposte, con stralcio di sanzioni e interessi.
Se poi al 24 ottobre 2018, il processo risulta iscritto nel primo grado di giudizio, oppure risulta pendente in sede di rinvio dopo sentenza della Cassazione, oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte. Se, infine, il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19 dicembre 2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.
Nella soccombenza ripartita, occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.
Se la lite riguarda «esclusivamente» sanzioni non collegate al tributo, si paga:
- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio).
Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, si ha il totale stralcio della sanzione. In tutti i casi, le spese processuali si intendono automaticamente compensate.
Istanza e versamento somme
Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 31 maggio 2019, con il modello approvato dal provvedimento delle
Entrate 39209/2019. L’invio può avvenire solo mediante trasmissione telematica direttamente dal contribuente; o tramite intermediario
abilitato.
Per ogni atto impugnato (a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti o che, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma, indicando peraltro:
- i dati del ricorrente/appellante e del resistente/appellato (per la Direzione provinciale, va indicato il codice dell’ufficio legale, ricavabile nell’apposita sezione del sito web delle Entrate);
- il valore della lite;
- il numero di Rgr (Registro generale ricorsi) o di Rga (Registro generale appelli), rilasciato dalla segreteria al momento della costituzione in giudizio.
Occorre poi quantificare le somme da pagare, scomputando quanto versato a titolo di riscossione frazionata e le porzioni di atto interessate da giudicato interno o da autotutela in diminuzione. Il pagamento, di tutte le somme dovute o della prima rata, deve avvenire entro il 31 maggio 2019.
La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a mille euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati dal1° giugno 2019. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili. Con la risoluzione 29/E del 2019, sono stati istituiti i codici tributo per poter eseguire i versamenti, utilizzando l’ordinario modello F24.
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