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    Rottamazione-ter: il dovuto si può dilazionare con 18 rate in cinque anni

    Con la scadenza del 30 aprile giunge al capolinea la terza edizione della rottamazione, disciplinata nell’articolo 3, Dl 119/18. Entro questa data deve essere presentata infatti la specifica istanza predisposta dall’agenzia delle Entrare-ricossione (modello DA – 2018). Va peraltro ricordato che una volta decorsa la scadenza di legge, da un lato, non è più possibile accedere alla definizione agevolata, dall’altro, non si può più tornare indietro. La revoca della domanda di sanatoria deve necessariamente intervenire entro la fine del mese.

    Ambito della definizione
    La rottamazione-ter mutua gran parte delle regole di fondo dalle precedenti due edizioni. Si possono, pertanto, definire gli affidamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2017, senza che rilevi la data di notifica della cartella di pagamento. Possono rientrare nella sanatoria la generalità delle entrate, tributarie e non, con le eccezioni tassativamente stabilite dalla legge. Queste sono, in particolare:

    - le somme da sentenze di condanna della Corte dei Conti;

    - le sanzioni aventi natura propriamente penale;

    - le somme rivenienti dal recupero di aiuti di Stato illegittimi;

    - le sanzioni diverse da quelle di natura tributaria o contributiva.

    Fanno eccezione le sanzioni per violazione al codice della strada che possono essere definite, con azzeramento delle somme aggiuntive alla sanzione, quali gli interessi di mora. Si ricorda che per le entrate costituenti risorse proprie dell’Ue e per l’Iva all’importazione, in precedenza del tutto escluse dalla rottamazione, sono dettate regole specifiche nell’articolo 5 del Dl 119/18.
    Il vantaggio della definizione è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio sull’importo della definizione e il rimborso delle spese sostenute dall’agente della riscossione per la notifica della cartella di pagamento e per eventuali procedure di recupero. Per simmetria, dall’importo della definizione non si possono dedurre le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione, trattandosi di titoli che vengono azzerati con la rottamazione.

    La procedura
    La definizione agevolata si chiede con la presentazione dell’apposita istanza entro la fine del mese di aprile. Entro la fine di giugno, l’agente della riscossione comunica al debitore l’ammontare da corrispondere. Il perfezionamento della definizione si ottiene solo con il pagamento integrale dell’importo dovuto, nei termini di legge. A tale riguardo, si evidenzia che sono previste 18 rate in cinque anni, delle quali le prime due, pari ciascuna al 10% del totale, in scadenza a luglio e novembre 2019, le altre in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno successivo, fino al 2023.

    È disposta una tolleranza massima di cinque giorni di ritardo per ogni rata. In caso di decadenza dalla procedura di definizione, non solo si ripristinano sanzioni e interessi di mora ma il debito residuo non può più essere rateizzato. A questo riguardo, si evidenzia una delle differenze rispetto alle precedenti versioni di legge. E, mentre in passato il debitore poteva non pagare la prima rata della rottamazione, acquisendo così il diritto di riprendere la dilazione ordinaria in corso alla data di presentazione della domanda di sanatoria, oggi le dilazioni pregresse vengono revocate ope legis con il decorso della scadenza del 31 luglio. Ciò, sia che si paghi la prima rata sia che non la si versi. Questo significa, in sostanza, che una volta che si è ammessi alla rottamazione non è più possibile ripristinare la precedenti dilazioni.

    Una volta presentata la domanda sono inibite nuove azioni cautelari e/o esecutive.

    Le precedenti rottamazioni
    Possono fruire dei benefici di legge non solo i carichi che non fossero stati mai inclusi prima in domande di definizione agevolata ma anche quelli che fossero stati indicati nell’istanza relativa alla prima rottamazione (articolo 6, Dl 193/16), qualora la procedura non fosse stata portata a termine per qualsiasi motivo. Per i carichi inclusi nella rottamazione-bis (articolo 1, Dl 148/17), era inizialmente stabilito che l’accesso alla nuova definizione fosse condizionata al pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso.

    Con modifica apportata all’articolo 3, comma 23, Dl 119/18, si è infine disposto che anche tali debiti possono essere ammessi alla rottamazione-ter, con una riduzione di due anni del periodo di pagamento. Il debito complessivo deve essere infatti assolto in 10 rate, con scadenza a luglio e novembre 2019, e successivamente nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021.

    I contenziosi in corso
    Possono beneficiare della definizione anche le somme oggetto di contenzioso. In tal caso, il debitore assume l’impegno a rinunciare all’azione con la presentazione dell’istanza. La rinuncia tuttavia produce effetti solo dopo il buon esito della procedura. Nel frattempo, il debitore può chiedere la sospensione dei giudizi in corso che si estinguono, con compensazione delle spese, con il deposito della documentazione attestante l’integrale versamento delle somme dovute.

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