Il pagamento delle tasse universitarie per l’immatricolazione, l’iscrizione, il sostenimento degli esami di profitto e di laurea, delle somme versate per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea consente di ottenere attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi una detrazione Irpef del 19%. Altri costi, come ad esempio vitto, seminari, cancelleria, testi e materiale didattico, non sono detraibili, così come non fruiscono di sconti i contributi per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero.
Differenza tra statali e non statali
Se l’università è statale non è stabilito alcun limite di spesa su cui calcolare la detrazione, per cui il bonus del 19% potrà essere calcolato sull’intera somma pagata nell’anno. Per le università non statali, invece, il limite massimo su cui calcolare la detrazione è stabilito annualmente da un decreto che il ministero dell’Università approva entro il 31 dicembre, che tiene conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Per il 2018, il decreto 28 dicembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 marzo) ha individuato i limiti di spesa in base alla collocazione geografica dell’università non statale e all’area disciplinare dei relativi corsi. Nel decreto anche le classi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari in cui sono stati suddivisi corsi e zone geografiche di riferimento delle regioni. Ad esempio, per uno studente iscritto a una facoltà privata appartenente all’aerea disciplinare “sanitaria” del Lazio (area “Centro”) il limite su cui calcolare la detrazione è di 2.200 euro. L’importo indicato dal Miur comprende anche la spesa per il test di ammissione e l’imposta di bollo, ma non la tassa regionale per il diritto allo studio, che va aggiunta per la detrazione. In caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse, o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno a iscriversi a una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione, occorrerà fare rientrare le spese sostenute per i test nel limite proprio del corso a cui lo studente si è iscritto. Per i corsi di specializzazione universitaria, di dottorato e per i master di primo e secondo livello, la spesa massima per calcolare la detrazione coincide con l’importo più alto tra quelli presenti nella tabella, in relazione alla zona geografica dove ha sede il corso. Se si studia all’estero, il limite per la detrazione è rappresentato dall’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. Gli iscritti alle università telematiche riconosciute dal Miur, infine, devono fare riferimento all’area tematica del corso e alla regione in cui ha sede l’università.
Anche per questa detrazione vale il principio di cassa: non conta né il periodo cui la spesa si riferisce, né la circostanza che lo studente sia in corso o fuori corso, bensì l’anno in cui è stata materialmente sostenuta. Se lo studente è a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, della detrazione possono usufruirne questi ultimi, ripartendo la spesa in base all’effettivo sostenimento e annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In caso di coniuge a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero importo.
Bonus per l’affitto
Per universitari fuori sede c’è anche la detrazione Irpef, sempre del 19%, da calcolare sui canoni pagati in relazione a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative e sui canoni relativi a contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge 431/1998, anche a uso transitorio. Per lo sconto fiscale, che non spetta se c’è subaffitto, è necessario che l’università sia in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente. Per la dichiarazione da presentare quest’anno (redditi 2018), il limite dei 100 chilometri è stato ridotto a 50 per chi risiede in zone montane o disagiate, e per usufruire del bonus non è più richiesto che l’università appartenga a una provincia diversa da quella di residenza.
Importo massimo su cui calcolare il 19% è di 2.633 euro annui e la detrazione può essere fruita anche se l’onere è sostenuto nell’interesse di familiari a carico. Lo stesso importo è il limite complessivo di spesa di cui può beneficiare ciascun contribuente, anche se si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. Documentazione della spesasono le quietanze di pagamento e la copia del contratto.
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