Il decreto legge 4/2019 ha introdotto due nuovi metodi di aumento della carriera contributiva dei lavoratori: da un lato la cosiddetta pace contributiva, dall’altro il riscatto di laurea agevolato. Nel triennio 2019-2021 è stata sperimentalmente prevista la possibilità di riscattare i periodi di “buco” contributivo, cioè di periodi dove risulti assenti qualsiasi versamento o anche solo teorico obbligo contributivo; questo significa che non si tratta di un saldo e stralcio dei pregressi debiti contributivi, ma di un vero e proprio ampliamento degli anni di contribuzione che deve essere compreso fra il primo contributo versato e l’ultimo, comunque entro il 29 gennaio 2019, per un periodo massimo di cinque anni.
Il costo di questo riscatto è parametrato sull’ultimo anno di lavoro del richiedente: in particolare questo è pari all’aliquota di finanziamento della pensione (Ivs) applicata al reddito previdenzialmente imponibile percepito nei 12 mesi meno remoti prima della richiesta.
Il riscatto è spalmabile, senza alcun interesse, per un periodo massimo di dieci anni e gode di una fortissima agevolazione fiscale, vale a dire la detrazione al 50% che potrà essere goduta su un massimo di cinque anni, anche nel caso in cui il riscatto dei periodi scoperti sia sostenuto in unica soluzione.
I contributi riscattati saranno equivalenti a quelli di lavoro effettivo e anticiperanno quindi la decorrenza della pensione anticipata; questi potranno anche essere finanziati dal datore di lavoro del settore privato destinandovi i premi di produzione. Ma questo riscatto è incompatibile con quota 100 in quanto può essere attivato esclusivamente dal lavoratore privo di contributi collocati cronologicamente prima del 1996; visto che quota 100 è attiva fino al 2021 e che richiede almeno 38 anni di contributi, le due misure - entrambe sperimentali - risultano inconciliabili.
Riscatto degli anni di studio
La misura che ha poi destato maggiormente interesse è il riscatto dei periodi di studio in forma agevolata. Si tratta di una nuova facoltà di riscatto della laurea e dei dottorati di ricerca (se non coperti da contribuzione), fortemente simile a quella introdotta nel 2007 per i lavoratori inoccupati, il cui onere è calcolato allo stesso modo e pari a 5.240 euro, nel 2019, per ogni anno di corso riscattato, rateizzabile in un massimo di dieci anni senza alcun interesse.
Questo nuovo riscatto agevolato ha perso il requisito anagrafico contenuto nella prima versione del decreto che ne consentiva la richiesta ai soli lavoratori con meno di 45 anni di età al momento della richiesta e non contiene più, quindi, alcuna limitazione di età per chi intenda richiederlo.
Quello che, tuttavia, risulta di difficile applicazione per la maggior parte dei lavoratori che oggi vorrebbero accedere in breve tempo a pensione è un’altra specifica prevista dalla norma, vale a dire che il riscatto può essere esercitato con onere forfettario solo per i periodi di competenza del metodo contributivo.
Secondo la legge Dini, questo vuol dire che i periodi di studio, in corso, devono collocarsi comunque non prima del 1996, dunque - anche immaginando un’immatricolazione a 18 anni - l’opzione sarà disponibile ai nati fra 1977 e 1978. Quindi, anche in questo caso, tale metodo agevolato di riscatto appare precluso a chi abbia intenzione di aderire a quota 100 (nati non dopo il 1959 che compiano cioè 62 anni entro la fine della sperimentazione triennale, fissata al 2021).
Quello che rimane, per potere accumulare più contributi e raggiungere i sospirati 38 anni di anzianità contributiva, è il riscatto della laurea “classico”. Questo prevede due metodi di calcolo, non a scelta del lavoratore, ma selezionati in base a quando si colloca il periodo di studi. Per chi abbia studiato durante la vigenza del metodo retributivo (entro il 1995 o il 2011 solo per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 1995) l’onere del riscatto della laurea sarà calcolato con la riserva matematica, spesso più oneroso e legato al valore della pensione maturata.
Per i periodi di studio collocati dopo il ’96, il calcolo sarà invece più semplice, cioè a percentuale, essendo pari circa a un terzo dell’ultimo reddito lordo (non figurativo) nei dodici mesi prima della richiesta per ogni anno. In entrambi i casi l’onere di riscatto sarà sostenibile in dieci anni, ma - ad eccezione dei dipendenti pubblici - i lavoratori dovranno sostenere in unica soluzione il riscatto se i contributi accreditabili saranno richiesti per accedere subito a pensione.
Accredito del servizio di leva
Fra i metodi gratuiti per aumentare la propria anzianità contributiva va ricordato l’accredito gratuito del servizio di leva che dovrà essere richiesto o attraverso portale Inps o mediante un patronato, indicando il periodo del servizio militare, il grado rivestito e il corpo e il distretto di riferimento.
Non va infine dimenticato che i lavoratori che abbiano prestato servizio mentre presentavano una invalidità civile pari almeno al 75% o lo status di sordomuti potranno poi richiedere la maggiorazione, valida sia ai fini della misura della pensione sia ai fini del diritto, di due mesi per ogni anno di lavoro fino a un massimo accreditabile di cinque anni.
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