Modem libero. Chi sottoscrive un contratto con una compagnia telefonica non è obbligato a scegliere il modem proposto dall’operatore che fornisce il servizio. Soprattutto in presenza di una convenienza economica, l’utente ha tutto il diritto di scegliere un prodotto in autonomia. Ma andiamo con ordine.
L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha emanato la delibera 348/18/Cons, “Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (Ue) numero 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali”. Con tale provvedimento (18 luglio 2018 e pubblicato sul sito web dell’Autorità il 2 agosto 2018), adottato in adempimento alle direttive europee in materia di libera concorrenza nel mercato dei servizi informatici ed in ossequio al principio della neutralità della rete internet, gli utenti sono esentati dagli obblighi di utilizzo del modem imposto dalla compagnia fornitrice del servizio, potendo liberamente scegliere un apparato compatibile con la natura del prodotto fruito.
Giova offrire un riepilogo della situazione relativa ai contratti di fornitura del servizio internet fino ad oggi offerti dalla varie compagnie di telecomunicazioni: anche se già precedentemente in alcuni casi il modem – essenziale per la fruizione del servizio – veniva offerto in comodato d’uso, gratuito o a pagamento, comunque quale servizio opzionale e non vincolante per la sottoscrizione del contratto, in quanto l’utente poteva comunque decidere di acquistare per conto proprio il modem ed attivare soltanto il servizio di rete, numerosi operatori telefonici di fatto vincolavano l’attivazione del contratto al noleggio del modem da loro offerto – cosiddetti prodotti marchiati – limitando la possibilità per il cliente di recedere liberamente dal vincolo contrattuale se non nei termini prefissati nonché di scegliere di dotarsi di differente apparecchio, spesso reperibile nei punti vendita a prezzi inferiori al complessivo pagato in bolletta.
Delibera senza piena attuazione
Con la delibera descritta, formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 ma ancora lontana dalla piena applicazione, gli utenti che decidono di attivare un nuovo contratto di fornitura del servizio di telefonia e internet potranno scegliere se fruire del modem offerto dalla compagnia, alle condizioni economiche da questa indicate, o se acquistarein proprio l’apparato: in tal caso il fornitore, oltre naturalmente a non poter pretendere alcunché a titolo di corrispettivo per il noleggio, è obbligato a fornire e rendere pubblici i parametri tecnici necessari alla configurazione del modem utilizzato dall’utente, allo scopo di eliminare ogni ostacolo all’attuazione della normativa.
Le compagnie non dovranno far mancare la propria assistenza in caso di interventi tecnici necessari al funzionamento del servizio, se dipendenti dalla rete e non da malfunzionamenti del modem: in quest’ultimo caso, l’utente che sia dotato di un apparato di proprietà dovrà farsi naturalmente carico degli oneri di riparazione o sostituzione del medesimo.
La maggior parte delle compagnie telefoniche si è adeguata, sia per quanto riguarda la previsione di offerte commerciali senza il noleggio del modem – destinate ai nuovi clienti – sia con riferimento alla pubblicazione dei parametri tecnici necessari alla configurazione, mentre va segnalata la difficoltà inerente i rapporti contrattuali attualmente in essere che prevedano il pagamento di un noleggio mensile per l’apparato: in tal caso, secondo i dettami della delibera, dovrebbe essere agevolmente concesso agli utenti di restituire al fornitore il modem ricevuto a noleggio e di richiedere il conseguente storno della relativa voce di canone applicato, il tutto senza oneri economici.
Provvedimento osteggiato
Tuttavia, oltre a non prevedere diverse compagnie telefoniche tale facoltà, il contenuto stesso del provvedimento è stato osteggiato dalle medesime, che ne lamentano tanto gli erronei presupposti giuridici quanto il rilevante danno economico conseguente all’applicazione.
A tal proposito, una importante società di telecomunicazioni, poi seguita da altre, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio per ottenere l’annullamento – previa dichiarazione di sospensiva – della delibera in oggetto: l’organo preposto della giustizia amministrativa, con provvedimento del 16 novembre 2018, ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia della delibera. La decisione è stata impugnata ricorrendo al Consiglio di Stato, il quale ha parzialmente riformato il provvedimento sospendendone l’efficacia limitatamente ai contratti in essere, per i quali, pertanto, gli adempimenti della delibera possono momentaneamente rimanere inapplicati.
Sarà necessario – per mettere la parola fine alla questione – attendere il 23 ottobre prossimo, giorno in cui è fissata avanti il Tar del Lazio l’udienza per decidere nel merito circa la piena operatività ed efficacia della delibera.
Il Tribunale amministrativo in tale occasione deciderà se i presupposti giuridici su cui si fonda il provvedimento sono corretti, con conseguente conferma del contenuto e degli obblighi in capo alle società fornitrici, o viceversa se le rimostranze sollevate dalla compagnie telefoniche ricorrenti sono meritevoli di accoglimento, con relativa conseguente necessità di rivedere quanto fino a oggi stabilito.
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