Gli errori si annidano nei dettagli. L’acconto Imu e Tasi 2019 – da versare entro lunedì prossimo, 17 giugno – per molti proprietari sarà un “copia e incolla” del saldo. Ma non per tutti.
Quando l’acconto è diverso
Per legge, la prima rata si paga in base alle aliquote deliberate dai consigli comunali per l’anno precedente. In molti casi, perciò, l’acconto cambierà solamente di un euro in più o in meno rispetto al saldo, in virtù dell’arrotondamento (l’importo relativo a ogni rigo del modello F24 va riportato all’unità). Ma, attenzione: l’acconto 2019 può essere diverso dal saldo 2018 in quattro casi. Vediamoli.
1. L’anno scorso il Comune haabbassato l’aliquota rispetto al 2017 (e il contribuente non ha usato l’aliquota ridotta già in sede di acconto 2018). L’aumento, invece, era bloccato, tranne che per gli enti in dissesto o predissesto, che comunque sono centinaia.
2. Il Comune ha deliberato una riduzione o un rincaro per il 2019 (sì, anche un rincaro, perché la legge di Bilancio ha eliminato lo stop agli aumenti). In questo caso, il contribuente può ignorare gli aumenti fino al saldo del 16 dicembre. Nulla vieta, però, di considerare già l’aliquota 2019, se è più favorevole. In effetti, anche se i Comuni hanno tempo fino al prossimo 14 ottobre per inviare le proprie delibere alle Finanze, molte si trovano già sul sito ministeriale (l’unico ad avere valore legale).
3. Nei primi sei mesi di quest’anno è cambiata una delle condizioni “soggettive” che hanno determinato i conteggi 2018. Ad esempio, il proprietario ha spostato la residenza nella casa. Se il contribuente ha anche la dimora, l’immobile rientra tra i 19,9 milioni di abitazioni principali, esentate insieme a 13,3 milioni di pertinenze. L’unica eccezione sono le case accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che restano tassate, ma sono meno dello 0,5% del totale. Altra ipotesi è la costituzione di un comodato (quelli registrati alle Entrate sono quasi 900mila): la casa potrebbe avere lo sconto Imu e Tasidel 50% e il comodatario – se usa la dimora come abitazione principale – non verserà la quota Tasi.
4.È cambiata una delle condizioni “oggettive”. Ad esempio, la casa – prima locata – è rimasta sfitta. In questo caso, potrebbe essere applicata un’aliquota Imu più elevata e, se il Comune ha istituito la Tasi, il proprietario deve versare anche la quota riferibile all’inquilino (dal 10 al 30% secondo la delibera locale). Le abitazioni sfitte sono 5,7 milioni. Quelle locate 2,8 milioni.
Anche la formula della locazione può fare la differenza. Le ultime statistiche Omi dicono che un nuovo contratto su quattro è a canone concordato (il 24%), ma in alcuni grandi centri si supera il 50%: accade a Roma, Bologna, Firenze, Torino e Genova. Chi sigla un contratto agevolato deve ricordarsi di applicare la riduzione statale del 25% di Imu e Tasi, oltre all’eventuale aliquota ridotta comunale. Attenti poi a non dimenticare l’eventuale comunicazione richiesta dal Comune, che in alcuni casi condiziona l’accesso all’aliquota ridotta (ma solo se il regolamento comunale lo dice espressamente, altrimenti è infrazione formale).
Se si paga di meno (o di più)
Chi paga meno del dovuto in acconto può rimettersi in pari con il ravvedimento o, comunque, andare a conguaglio con il saldo.
Il conguaglio è anche il rimedio per chi versa più del dovuto in acconto. Se però l’importo pagato il 17 giugno è più alto dell’intera imposta annua, restano due vie: la compensazione (possibile solo se il regolamento comunale la consente) o la richiesta di rimborso.
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