Risparmio

Come «risvegliare» i contratti assicurativi dimenticati

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Polizze dormienti

Come «risvegliare» i contratti assicurativi dimenticati

Essere beneficiario di una polizza e non saperlo. Oppure dimenticarsi dell’esistenza di una contratto assicurativo di risparmio e non incassarlo a scadenza, facendolo cadere nella prescrizione decennale. Può accadere anche questo in Italia.

Un Paese dove quando si ereditano debiti si è sempre rintracciabili, ma se ci sono dei crediti o dei conti correnti “dimenticati”, chissà come mai, difficilmente si viene avvisati.

L’Ivass sta da tempo combattendo questo fenomeno che vede i contratti assicurativi dimenticati da oltre 10 anni confluire nel fondo dei rapporti dormienti. L’Authority del settore assicurativo dopo avere risvegliato oltre 187mila polizze (per un totale di 3,5 miliardi in via di pagamento ai beneficiari), rinnova il suo impegno e prosegue nell’indagine di altri 900mila contratti (per capitali assicurati di poco inferiori a 30 miliardi). Inoltre l’autorità ha deciso di ampliare il perimetro di ricerca delle polizze: si arriveranno a coprire 16 anni di possibile dormienza ed entro il 30 ottobre 2018 le compagnie dovranno comunicare all’Ivass i codici corretti per un nuovo incrocio.

L’attività di ricerca è stata possibile grazie alle verifiche delle compagnie e inviate all’Ivass e al successivo incrocio dei codici fiscali da parte dell’Authority con l’Anagrafe Tributaria.

La ricerca della polizza

Ma cosa bisogna fare per evitare di perdere dei soldi in questo modo? «Plus24» ha stilato un vademecum con la collaborazione di Ivass e Ania.

Se si pensa che un familiare deceduto abbia stipulato una polizza a proprio favore, la cosa migliore è attivare il servizio ricerca coperture dell’Ania (http://www.ania.it/it/servizi/ricerca-coperture-vita.html) o contattare la compagnia, banca, agente o broker di riferimento del familiare per chiedere notizie.

Se per fortuna si scopre di essere titolari di una polizza “dimenticata” bisogna rivolgersi alla compagnia che ha stipulato la polizza e all’intermediario che l’ha venduta (agente, broker, banca, Posta). Se per sfortuna invece la polizza è già stata devoluta al fondo dei rapporti dormienti (è possibile scoprirlo con una semplice ricerca al seguente indirizzo http://consultaconti.consap.it/ricercaconto.asp) bisogna fare richiesta alla Consap , che gestisce tale fondo (le istruzioni sul sito Consap). Occhio però, perché ci sono delle finestre prestabilite. All’Ania fanno notare invece «non è possibile fare nulla a meno che, come accaduto in passato, il ministero dell’economia e delle finanze, titolare del fondo dei rapporti dormienti, non decida di aprire delle “finestre” temporali con cui richiedere le somme devolute al fondo per determinate categorie di polizze».

Se invece si è protagonisti di una caso limite e l’assicurato della polizza dormiente è deceduto ed è scomparso pure il beneficiario della stessa, anche gli eredi del beneficiario possono “risvegliare” la polizza e ricercarne altre con le medesime modalità già descritte.

Bancassurance più addormentata

A quanto risulta a «Plus24» le maggiori inerzie sono state riscontrate agli sportelli bancari. E questo sebbene le banche siano a conoscenza del decesso dei loro clienti dovendo spesso gestire le pratiche di chiusura conti investimenti. Tuttavia il rapporto con i clienti è meno intenso rispetto a quello che hanno gli agenti che, avendo contatti stretti con i clienti sul territorio, sono informati del decesso e sono loro stessi a comunicarlo all’impresa.

serve un obbligo e un archivio

«Gli intermediari in alcuni casi possono venire a sapere notizie sull’assicurato più facilmente, grazie al rapporto diretto con i clienti – fanno notare da Ania –, ma la vera soluzione sarebbe quella di obbligare le compagnie per legge a consultare archivi pubblici in cui è possibile sapere se un assicurato è deceduto. Non si capisce perché non si faccia, dato che le stesse compagnie, l’Ivass e i consumatori hanno più volte dichiarato di essere d’accordo e si risolverebbe il problema».

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