«La risposta fornita a sua mamma dallo sportello postale è esatta – spiega Giuseppe D’Orta dell’Aduc –. In passato i pagamenti avvenivano anche dopo che fosse decorso il termine di prescrizione, per consuetudine ma ad un certo punto anche in virtù del Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 che concedeva (al comma 2 dell’articolo 8) alla Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di rimborsare le richieste di crediti scaduti mediante una delibera del consiglio di amministrazione».
Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, numero 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto disciplinati dalle medesime norme. Incluse quelle relative alla prescrizione, appunto. I diritti dei titolari dei buoni, quindi, si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza e non sono previste eccezioni.
Non va dimenticato che in base alla normativa sui rapporti dormienti, vale a dire la Legge 27 ottobre 2008, numero 166, l’importo dovuto ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali cartacei emessi dopo il 14 aprile 2001 è versato al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia dieci anni dopo la scadenza, quando superiore a cento euro.
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