A chi non è capitato di sentirsi quantomeno smarrito di fronte ai diversi moduli che le banche sottopongono per la sottoscrizione
di uno strumento finanziario? Ecco perché serve avere un minimo di “consapevolezza” sull'impegno che si assumerà nei confronti
della banca. Iniziamo a dire che la definizione di «contratto» presente nel Codice civile («accordo tra due o più parti per regolare
tra le stesse i propri rapporti giuridici patrimoniali») trova applicazione anche nell'ambito dei servizi finanziari resi
dall'intermediario.
Il contratto quadro
Fa riferimento a un impegno contrattuale (come definito sopra) con il quale banca e cliente si impegnano a regolare successivamente
una serie di contratti “esecutivi” (si veda più avanti). Il contratto quadro è come un
grande contenitore all'interno del quale vengono fissate regole generali: viene specificato, per esempio, il tribunale competente
in caso di controversia; come debbano avvenire le comunicazioni tra le parti; le modalità per recedere dal contratto; come presentare un atto di
reclamo.
La sottoscrizione dell'accordo quadro dovrà avvenire in forma scritta in quanto questa è richiesta “ad substantiam”, cioè in assenza il contratto è da ritenersi nullo. Si dovrà dunque fare particolare attenzione alle sottoscrizioni apposte
in
quanto la loro assenza comporterà l'invalidità del vincolo contrattuale.
L’accordo di negoziazione
Se il cliente, per esempio, vuole negoziare l'acquisto o la vendita di derivati, opzioni e azioni, oltre all'accordo quadro dovrà firmare il contratto di negoziazione e, infine, acquistare i titoli desiderati
(per quest'ultimo
aspetto si veda più avanti). La sottoscrizione dell'accordo di negoziazione (cosiddetto di ricezione, esecuzione e trasmissione
degli ordini, cioè il contratto che consente alle parti di comprare e vendere gli strumenti di cui sopra) dovrà descriverne
le relative modalità e forme (se scritta oppure telefonica, in quest'ultimo caso farà fede la relativa registrazione quale
prova dell'ordine di vendita o di acquisto del titolo impartito dal cliente).
Su cosa stare attenti
Spesso si confonde la forma scritta richiesta nel contratto quadro con quella relativa all'acquisto di un titolo azionario
che, diversamente dalle modalità previste, non necessita di particolari forme potendo infatti avvenire anche in modo verbale. Di regola, però, la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario avviene in forma scritta anche per dimostrare in
caso di contestazione che l'operazione rispondeva ai desiderata del cliente.
Acquisto (o vendita) di un titolo
Infine, l'acquisto o la vendita di uno strumento finanziario potrà avvenire
direttamente anche da parte del cliente; in questo caso l'accordo di negoziazione prevederà il servizio di execution only, cioè il cliente acquisterà direttamente lo strumento finanziario mentre la banca, anche attraverso la propria piattaforma
informatica (“servizio di web trading”), curerà unicamente l'esecuzione dell'ordine. Tutto ciò, dopo avere acquisito dallo stesso cliente una serie di informazioni
utili per stabilirne il grado di comprensione finanziaria.
Domande e risposte
A cosa serve l'accordo quadro?
Il contratto quadro serve alle parti (cioè sia al cliente sia alla banca) per disciplinare una serie di norme contrattuali
di natura generale che andranno poi a regolare i successivi contratti esecutivi aventi a oggetto, per esempio, l'acquisto
di azioni, obbligazioni, Etf (Exchange traded fund), derivati, fondi comuni di investimento, certificati e così via discorrendo.
L'accordo quadro può
essere considerato come un grande contenitore che disciplina le norme generali di un contratto e quest'ultimo, ai fini della
sua validità, deve essere in forma scritta.
Che cosa è il contratto di negoziazione relativo ai servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini?
È un servizio reso dall'intermediario che disciplina le modalità di compravendita degli strumenti finanziari. La banca può
mettere a disposizione la piattaforma informatica (il cosiddetto servizio di web trading) per consentire al cliente la negoziazione
del titolo occupandosi unicamente dell'esecuzione
dell'ordine.
Le azioni possono essere comprate o vendute anche telefonicamente?
Per l'acquisto oppure la vendita delle azioni (e per gli strumenti finanziari in generale) è prevista la libertà della forma
(dunque anche quella verbale è valida). Bisogna però verificare cosa prevede al riguardo l'accordo di negoziazione dei titoli
sottoscritto con la banca.
Nel caso di ordine telefonico, cosa succede se manca la registrazione?
In caso di contestazione, se il contratto di negoziazione prescrive la presenza dell'ordine telefonico ma non è stata fatta
la registrazione telefonica l'ordine
potrebbe ritenersi invalido.
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