Sono cointestario di un mutuo erogato da Bpm in surroga a quello di UniCredit concesso per l'acquisto dell'abitazione intestata
solo a mio fratello.
Mi hanno richiesto di diventare cointestatario e non fideiussore nel contratto di mutuo richiesto solo da mio fratello sia
per la sua età, sia in quanto egli era single. Il contratto tuttavia nulla prevedeva in caso di premorienza di uno dei cointestatari.
Purtroppo mio fratello è venuto a mancare nel dicembre scorso nominandomi erede universale. Ho provveduto a pubblicare e accettare
il testamento ed ho richiesto alla Bpm la voltura delle quietanze e del mutuo solo a mio nome, di fatto con il famigerato
“accollo interno” così definito dalla dottrina in assenza di una normativa specifica che lo regolamenti.
È insorta controversia con la banca, che pretende di rinviare la voltura del mutuo solo previa esibizione della denuncia di
successione e ad esperimento di istruttoria interna.
A nulla sono valsi i reclami e l'invito a verificare una pronuncia dell'Abf su un caso identico (si veda decisione dell'Arbitro
bancario finanziario sezione di Roma del 4 maggio 2015 numero 3468) e a favore del correntista.
Ho anche ipotizzato che la banca stia dando un'erronea lettura dell'articolo 48 del Dpr 346/90, comma 4 (Testo Unico successioni)
che riporto di seguito: «Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle,
certificati e altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro
scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della
presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione
o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato
dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione».
In buona sostanza, la banca, è solidalmente responsabile con il sottoscritto solo nel caso di consegna a me di valori o di
titoli e non viceversa di accollo di debiti. Nella mia fattispecie quindi non vi sarebbe alcun obbligo a presentare la denuncia
di successione.
Vi prego di volermi fornire il vostro parere al riguardo in quanto la banca non ha mai motivato giuridicamente il diniego
della voltura e la Banca d'Italia (Vigilanza di Milano) ma ha solo invitato la banca a esaminare il caso.
Claudio Cerreta
(via e-mail)
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Risponde
Banco Bpm
Facciamo riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata alla vostra attenzione dal nostro cliente signor Carlo Cerreta,
in merito alla possibilità di procedere con l'accollo di un mutuo per successione senza la presentazione dei documenti previsti
da Banco Bpm per la gestione di questo tipo di operazioni.
Il signor Cerreta, in sostanza, chiede di evitare la consegna della dichiarazione di successione non essendovi, nel caso in
specie, saldi attivi: in questo senso richiama l'Articolo 49 del Trattato Unico sulle Successioni (Tus) che disciplina, invece,
solamente il caso opposto (trasferimento di saldi attivi in ambito successorio).
Tenendo in considerazione la normativa interna del nostro istituto a tutela degli eredi, si ritiene legittima l'interpretazione
in senso restrittivo che viene data, in base alla prassi aziendale, all'Articolo 49 Tus e non possiamo che ribadire la correttezza
di quanto da noi comunicato sin qui al cliente.
Considerando, tuttavia, le specificità del caso e le esigenze manifestate dal signor Cerreta, ci rendiamo disponibili allo
svolgimento dell'operazione, in deroga a quanto normalmente si farebbe, anche perché il finanziamento in questione risulta
l'unico rapporto oggetto della pratica di successione.
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