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Mutui, se il tasso diventa negativo la banca non può essere chiamata a corrispondere interessi al mutuatario

Se il contratto di mutuo a tasso variabile non prevede una “clausola floor” (quella che limita la discesa del tasso al di sotto di una certa soglia) e il parametro di indicizzazione porta il tasso d’interesse in zona negativa, il mutuo si intende infruttifero fino a che il parametro di indicizzazione non riporta il tasso in positivo. In altre parole, nel periodo di tasso con segno negativo, la banca non deve pagare interessi al mutuatario.

È quanto stabilito dal Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (Abf) nella decisione n. 23294 dell’8 novembre 2018, in una fattispecie nella quale si è discusso di un tasso d’interesse pari all’Euribor mensile (pari al 4,55 per cento al momento della stipula del contratto) diminuito di 0,875 punti base.

La questione era insorta perché la banca in questione, in conseguenza della situazione di mercato che ha portato l’Euribor in zona negativa, aveva unilateralmente variato le condizioni contrattuali del mutuo, pretendendo di inserirvi sia una «clausola cap» (per la quale il tasso d’interesse non può salire oltre una certa soglia), sia una «clausola floor» (per limitare la discesa del tasso al di sotto di una certa soglia).

L’Abf di Milano, investito della questione, ha dunque rimesso la questione al Collegio di coordinamento, per la sua complessità e per i differenti orientamenti che potrebbero manifestarsi nel tentativo di risolverla. Il Collegio di coordinamento, anzitutto, ha ritenuto che l’inserzione unilaterale nel contratto della clausola floor, ad opera della banca mutuante, costituisce un’illegittima applicazione dello «ius variandi» (legittimato dall’articolo 118 del Testo unico bancario), in quanto è comportamento che determina una sostanziale modifica del tasso contrattuale.

Entrando poi nel merito della questione affrontata, il Collegio ha ritenuto che il verificarsi di una situazione (ad esempio, la diminuzione dell’Euribor o addirittura l’assunzione da parte dell’Euribor di un valore negativo) per la quale il meccanismo di indicizzazione porta il tasso d’interesse del mutuo ad avere il segno meno, non può comportare che la banca debba corrispondere interessi al mutuatario per la ragione che la legge (l’articolo 1813 del Codice civile) designa il mutuo come il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una certa somma e la controparte si obbliga a restituire una somma di pari quantità (oltre agli interessi che siano eventualmente pattuiti). Ne consegue che non può configurarsi, “per colpa” del parametro di indicizzazione, il caso che il mutuatario possa restituire una somma inferiore a quella mutuata.

Inoltre, dato che il mutuo si presume oneroso (ai sensi dell’articolo 1815 del Codice civile) non è possibile che il rapporto contrattuale evolva, durante il periodo in cui si svolge, assumendo un tasso di interesse di valore negativo e, quindi, che il mutuante debba pagare interessi al mutuatario. In altre parole, il carattere oneroso del mutuo rende non configurabile un tasso di interesse negativo: pertanto, se il mutuo è stipulato a tasso variabile, nell’ipotesi più favorevole al cliente e più sfavorevole per la banca, la clausola di indicizzazione del tasso può provocare l’azzeramento del tasso, ma non il suo sconfinamento in campo negativo.

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