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Bond Astaldi: ecco il primo vero “ammanco”

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Bond Astaldi: ecco il primo vero “ammanco”

(Agf)
(Agf)

Al di là delle “potenziali” perdite su azioni e bond Astaldi (per quanto molto improbabile nulla esclude infatti che, per chi non ha già venduto, i prezzi dei titoli possano risalire magari per l’ingresso di un eventuale “cavaliere bianco”) , dall’inizio di questo mese si registrano i primi effetti “tangibili” sugli investimenti fatti nella società di costruzioni. Infatti, il primo dicembre scorso non è stata pagata la cedola semestrale del 7,125% sul bond (Isin XS1000393899) in scadenza alla fine del 2020; insomma un primo “vero” mancato introito dopo lo scoppio della crisi della società. Ma vediamo nel dettaglio la situazione dopo che un lettore ha scritto a «Plus24» grazie allo spazio (filodirettoPlus24@ilsole24ore.com) dedicato agli investimenti fatti in titoli Astaldi .

Il quesito del lettore

Dopo che il 16 novembre scorso abbiamo dato conto dell’iniziativa di alcuni comitati (a Torino www.obbligazionistiastaldi.it e a Roma www.bondholdersastaldi.it) che si sarebbero adoperati per tutelare le posizioni dei creditori nel «concordato in bianco» autorizzato dai giudici romani il 17 ottobre scorso, un lettore ha scritto a Plus24: «Allettato dalla cedola del 7,125% annuo, ma pagata ogni sei mesi, ho investito ormai 5 anni fa una parte consistente del mio patrimonio nel bond Astaldi (scadenza 1° dicembre 2020, codice Isin XS1000393899 con un nominale pari a 750 milioni e tagli da 100mila euro) emesso il 4 dicembre 2013. Vista la situazione della società sono molto preoccupato e non so cosa fare sull’investimento fatto a suo tempo, visto anche che non ho ricevuto il pagamento della cedola scaduta il 1° dicembre 2018».

La risposta di Astaldi

Abbiamo girato il quesito del lettore alla società di costruzioni che ha così risposto: «In merito alla richiesta di chiarimento - fanno sapere dall’ufficio comunicazione di Astaldi - informiamo che a decorrere dal 28 settembre 2018, a seguito dell'avvio della procedura di concordato con continuità aziendale, l'intero debito gravante su Astaldi nei confronti di tutti i suoi creditori deve considerarsi scaduto con contestuale interruzione della maturazione dei relativi interessi. La procedura avviata - continuano da Astaldi - prevede infatti che i crediti vantati nei confronti della società dovranno essere soddisfatti nella misura e con le modalità previste nella proposta concordataria in corso di definizione. In quest'ambito, Astaldi non potrà pagare cedole in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di concordato in quanto questo altererebbe il pari trattamento dei creditori chirografari in essere alla data della presentazione».

Insomma, il lettore non ha ricevuto la cedola a causa dell’avvio del «concordato in bianco» (il cui scopo è trovare un accordo con i creditori e ristrutturare l'enorme debito del gruppo che a fine settembre era aumentato fino a 1,89 miliardi) che dovrebbe definirsi entro metà febbraio 2019 (inizialmente entro il 16 dicembre ), anche se nel frattempo la Corte di

Cassazione (sentenza n. 29740 del 19 novembre 2018) ha precisato che il termine fissato dal tribunale per la proposta del piano decorre dalla data di presentazione della domanda (depositata nella cancelleria del Tribunale) e non dalla data del provvedimento emesso dal Tribunale. Il tutto, quindi, dovrebbe essere definito ai primi di febbraio.

La distinzione tra “creditori”

La risposta dell’ufficio comunicazione di Astaldi, inoltre, dà spazio per fare una distinzione tra i creditori. Infatti, i creditori chirografari sono quei soggetti che - ammessi alla ripartizione dell'attivo fallimentare - partecipano alla distribuzione del ricavato soltanto dopo che i creditori privilegiati hanno avuto piena soddisfazzione dei loro crediti ammessi alla procedura. Gli azionisti (in qualità di proprietari) e gli obbligazionisti (in qualità di creditori) sono qualificati come chirografari e pertanto potranno ottenere la restituzione di quanto investito nei titoli Astaldi soltanto se i creditori privilegiati (per esempio i dipendenti del gruppo di costruzioni, l’Erario, le banche con ipoteche consolidate e così via discorrendo) avranno ottenuto piena soddisfazione del loro credito. Nella prassi, purtroppo, i creditori chirografari rimangono quasi sempre a “zero”.

Le possibili azioni dei risparmiatori
Quali possibilità ha dunque il lettore di «Plus24» e gli altri risparmiatori che dovessero trovarsi nella stessa situazione? «Oltre ad attendere gli eventuali approdi della procedura concorsuale - rispondono gli avvocati Massimiliano Elia e Gabriele Varrasi dello studio Leading Law che assiste il comitato torinese www.obbligazionistiastaldi.it - gli obbligazionisti Astaldi possono valutare la correttezza dell'operato degli intermediari che hanno negoziato i titoli. La normativa Ue prescrive che le imprese di investimento, quando prestano i loro servizi, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità del mercato. A norma dell'articolo 21 del Testo unico della finanza (Tuf) gli intermediari devono pertanto comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza offrendo ai clienti le informazioni adeguate (chiare e non fuorvianti) e disporre di risorse e procedure che assicurino un controllo interno e un efficiente svolgimento dei servizi. La normativa di settore - continua Elia - non impedisce al comune risparmiatore di poter acquistare strumenti finanziari ad alto rischio, purché l'intermediario fornisca un’adeguata informativa al cliente. I requisiti, secondo la normativa Mifid, si caratterizzano in base alla conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati, alla disponibilità economica, al reddito, all'esperienza come investitore, alla professione, all'età e al grado di istruzione e alla consistenza del portafoglio del cliente. Nel caso Astaldi - rincara l’avvocato torinese - questi presupposti, a titolo esemplificativo, potrebbero non essere stati rispettati qualora l'investimento del cliente riguardi una parte significativa del patrimonio depositato presso l'istituto bancario e per il quale non è stata fornita una adeguata informativa e consulenza. È poi opportuno precisare che non esistono automatismi a favore dei risparmiatori per il recupero delle somme nei confronti dell'intermediario. Occorre infatti verificare che la negoziazione del titolo sia stata preceduta da una corretta e completa informativa sia con riferimento al profilo del cliente, sia all'adeguatezza dell'operazione. In tal senso - conclude Elia - il fatto che il bond Astaldi presentasse un grado di rischio elevato non può essere considerato da solo quale elemento costituente la responsabilità dell'intermediario».

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