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UnipolSai rimborsa la quota viaggio ma non l’aereo per la convivente

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polizze viaggio

UnipolSai rimborsa la quota viaggio ma non l’aereo per la convivente

Vi scrivo in merito alla mia esperienza con la compagnia assicurativa UnipolSai.
La mia compagna e io abbiamo effettuato un viaggio organizzato con la Veratour in un'isola caraibica lo scorso luglio 2018 a cui era abbinata una copertura assicurativa multirischi sottoscritta con la compagnia UnipolSai.

In data 11 luglio 2018 siamo dovuti rientrare anticipatamente in Italia per l'improvviso decesso di mia madre. L'agenzia viaggi si è subito attivata organizzando il volo di rientro per entrambi e denunciando immediatamente il sinistro a UnipolSai.

A fine dicembre 2018 – dopo innumerevoli solleciti e documenti presentati - abbiamo ricevuto un rimborso del 50% dei costi sostenuti per il volo di rientro anticipato, perché la mia compagna di viaggio e di vita (con cui convivo dal 2008) “non risulta avere nessun grado di parentela con la persona deceduta” (cito le parole testuali ricevuta vai email dalla liquidatrice del sinistro).

Nonostante il nostro rapporto di convivenza non sia registrato presso il Comune di Milano (non essendo previsto alcun obbligo di legge in questo senso) e nonostante il testo di polizza non escluda espressamente il rientro anticipato anche per il convivente (che dovrebbe essere scontato, vista la gravità della situazione) abbiamo ampiamente documentato il nostro status di conviventi ad UnipolSai con certificati contestuali di residenza, Voucher Viaggio prenotato e intestato ad entrambi con pagamento erogato all'agenzia viaggi attraverso un bonifico da conto corrente cointestato.

Nello specifico, essendo previsto dalla polizza il rientro anticipato in caso di decesso di un familiare di uno dei due viaggiatori, mi chiedo perché due persone che hanno sottoscritto lo stesso contratto di viaggio abbinato a un'unica polizza assicurativa, non debbano essere garantite a prescindere dalla natura del loro rapporto. Secondo la logica dell'assicurazione, la mia compagna non ha diritto al rimborso delle spese per il rientro immediato in Italia (forse avrebbe dovuto proseguire la vacanza?).

Per ora abbiamo dato corso a un reclamo formale alla compagnia e siamo tuttora in attesa di un riscontro, ma desidero evidenziare la poca chiarezza e trasparenza del testo di polizza sottoscritto.

Anna e Marco

(via e-mail)

Risponde
Unipolsai

Prima di tutto UnipolSai precisa che le condizioni della polizza, rese disponibili al viaggiatore al momento dell'acquisto del pacchetto turistico dal tour operator, riportano dettagliatamente gli adempimenti e la documentazione necessari per attivare le garanzie assicurative e ottenere l'indennizzo contrattuale o la diversa prestazione ivi prevista. Al momento della denuncia del sinistro l'assicuratore invia all'assicurato/viaggiatore una lettera di cortesia che ricapitola la documentazione normalmente richiesta, ma talvolta può essere necessario richiedere un'integrazione per verificare la sussistenza dei presupposti e documentare eventuali situazioni rilevanti ai fini dell'operatività delle garanzia interessate.
Nel caso in questione, il viaggiatore si è accordato direttamente e autonomamente con l'agenzia viaggi di sua fiducia per organizzare il ritorno d'urgenza in Italia, anticipando lui stesso il costo dei due biglietti aerei, invece di avviare la procedura prevista dalla polizza che prevede che sia la centrale operativa incaricata dall'assicurazione che, in tempi brevissimi e senza nessun esborso, si occupi dell'acquisto dei biglietti aerei delle persone in garanzia.
La centrale operativa, nell'ottica della migliore assistenza ai viaggiatori se richiesto (e anche se non contrattualmente previsto) si sarebbe incaricata di organizzare il rientro contestuale anche della compagna di viaggio, ma ovviamente con spesa a suo carico. In questo modo il viaggiatore ha invece attivato la pratica di “rimborso”, previsto contrattualmente solo per limitati casi di forza maggiore e cioè per fatti straordinari e imprevedibili che esulano dalla volontà del viaggiatore, quali ad esempio i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni e così via, che rendano oggettivamente ed in concreto impossibile il contatto con la centrale operativa.
Ciononostante la compagnia si è resa disponibile, eccezionalmente e nonostante il presumibile aggravio di spesa, a gestire la richiesta del viaggiatore, comprendendo la difficoltà del momento ed agevolandolo nelle scelte da lui ritenute più opportune.
La garanzia “rientro anticipato dell'assicurato” , come precisato nelle condizioni della polizza, prevede che sia la centrale operativa, come già detto, a organizzare il rientro alla residenza del viaggiatore “in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati)”. Questa garanzia, valida quindi per il viaggiatore che aveva perso la madre, non può essere applicata per la convivente. Nel caso in questione la centrale comunque si sarebbe occupata del rientro a destinazione di entrambi i viaggiatori, salvo poi avviare una pratica per la richiesta di rimborso del biglietto della convivente.
Per quanto riguarda invece la garanzia “rimborso quota viaggio” che il viaggiatore ha attivato a causa del rientro anticipato, questa prevede il rimborso per il viaggiatore e suoi familiari, termine che comprende, espressamente e specificamente per questa garanzia, anche chi sia stabilmente convivente con l'assicurato, purché risultante da regolare certificazione.
I nostri tecnici liquidatori hanno pertanto correttamente applicato le condizioni di polizza vigenti alle due suddette garanzie, attivate dal viaggiatore, liquidando entrambi i sinistri appropriatamente ed in tempi contenuti, dal momento del completamento della documentazione richiesta.

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