Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 15 gennaio 2014 alle ore 18:25.
L'ultima modifica è del 15 gennaio 2014 alle ore 19:06.

My24

In 52 pagine, depositate oggi con qualche giorno di anticipo rispetto alle attese, il Tar motiva l'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte svoltesi nel 2010 e l'accoglimento del ricorso presentato dall'ex governatore Mercedes Bresso. La presentazione della lista "Pensionati per Cota" è stata viziata da una «nullità insanabile», scrivono i giudici riferendosi alla falsità delle autentiche sulla base delle quali la lista è stata ammessa alla competizione elettorale e spiegando la sentenza con cui qualche giorno fa hanno cancellato gli effetti del voto.

La lista promossa da Michele Giovine, di appoggio all'attuale Governatore leghista Roberto Cota, «ha influito in modo determinante sul risultato elettorale», pertanto «non puo' non trarsi la dovuta conseguenza che da tale illegittima ammissione viene invalidato e travolto tutto il procedimento elettorale, complessivamente inteso, che va quindi rinnovato». In particolare, la sentenza del tribunale amministrativo (presidente Lanfranco Balucani, estensore Giovanni Pescatore) sottolinea come non sia possibile stabilire come sarebbe cambiato il risultato delle regionali piemontesi senza i "Pensionati per Cota", perché «i voti assegnati a una lista illegittimamente ammessa sono ontologicamente dei voti incerti».

All'origine del ricorso, la contestata autenticazione delle dichiarazioni di accettazione di 11 su 19 candidature della lista sotto accusa da parte di Michele Giovine, del padre di lui, Carlo, e della madre, Sebastiana Trigila, in qualità, rispettivamente, di consigliere comunale del Comune di Gurro, del Comune di Miasino, e del Comune di Monastero Bormida. La falsità materiale delle stesse firme incriminate è stata stabilita in via definitiva anche in sede penale.

I giudici hanno poi respinto per ragioni procedurali il cosiddetto «ricorso incidentale» dei legali di Cota per le irregolarità di una lista che sosteneva la candidata Mercedes Bresso, quella di Luigina Staunovo. E nelle motivazioni spiegano che, comunque, «l'assommarsi di liste illegittime, anche se collocate su fronti contrapposti della competizione elettorale, non attenua ma al più aggrava l'effetto di alterazione della corretta espressione del voto»: in pratica, per il giudice amministrativo se anche le liste a sostegno di Bresso fossero illegittime, questo sarebbe un motivo di più per invalidare le elezioni.

Commenta la notizia