Problemi di gare per le Federazioni sportive: non quelle agonistiche ma per quelle di appalti, forniture e servizi che ricadono nella normativa dell’Unione europea. Il problema giuridico è sorto per vicende che riguardano la Federazione giuoco calcio (Figc), la Federazione italiana golf (Fig) e quella degli sport equestri (Fise) e riguarda l’intreccio tra le disciplina della contabilità pubblica e quella degli appalti. I due settori sono collegati, poiché se le Federazioni sono assorbite nel regime di contabilità pubblica, anche gli acquisti (appalti, servizi, forniture) avranno un regime pubblico, con la conseguenza di rientrare nelle rigidità e nei vincoli del bilancio dei soggetti pubblici.
I quesiti alla Corte Ue
Per le Federazioni sportive ciò inciderebbe su molte attività, quali le missioni all'estero, la formazione di dirigenti e tecnici, il conferimento di incarichi professionali, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. Di qui l’importanza di due quesiti, rivolti ai giudici dell’Unione europea (Corte di giustizia) da parte della Corte dei conti nazionale e del Consiglio di Stato. Ai quesiti verrà data probabilmente una soluzione unica, coerente all’orientamento che sarà espresso dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue, sulle procedure analoghe che attengono sempre ad aspetti di contabilità pubblica sorte in occasione dell’esame sui bilanci delle Federazioni italiana golf (Fig) e di quella degli sport equestri (Fise).
Il facchinaggio per la Figc
Quasi contemporaneamente, con ordinanza della 12 febbraio 2019 n. 1006, il Consiglio di Stato ha esaminato un caso particolare, relativo al servizio di trasporto il facchinaggio connesso agli spostamenti della Nazionale di calcio, cioè una gara dal valore presuntivo di circa 1 milione di euro. Il problema dei contratti di Federazioni sportive aderenti al Coni, emerge in quanto l’Unione europea esige pubblicità, trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti per tutti gli appalti di soggetti pubblici. Ma le Federazioni che fanno capo al Coni non sono soggetti completamente pubblici: hanno una personalità pubblica quando agiscono come organi del Coni, ottengono finanziamenti e sono soggette al potere di sorveglianza del Coni stesso; ma conservano tuttavia anche una personalità privata, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
I soggetti «ibridi»
Per questi soggetti ibridi, l’Unione europea utilizza la categoria degli «Organismi di diritto pubblico» (articolo 3 del Codice Appalti 50/2016), in cui ricadono i soggetti che hanno personalità giuridica, che soddisfino specifiche esigenze di interesse generale di carattere non industriale né commerciale, e infine che abbiano un finanziamento o controllo pubblico. Per questi soggetti, l'Unione europea fa prevalere gli aspetti di matrice pubblica: quindi, in concreto, impone contabilità e gare pubbliche. E appunto per un servizio di facchinaggio delle trasferte della nazionale di calcio, il Tar Lazio (sentenza 4101/2018) aveva ritenuto la Figc come un Organismo di diritto pubblico soggetto all’obbligo di gara con parametri europei. Appena un anno prima, lo stesso Tar aveva ritenuto che i servizi di pulizia delle sedi federali di Roma e Coverciano andassero aggiudicati al contario senza applicare la disciplina comunitaria (TAR Lazio 3372/2017). Si è così generato incertezza, che ha indotto il giudice di appello (Consiglio di Stato) a rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (ordinanza 12 febbraio 2019 numero 1006 ).
Federazioni come ammministrazioni pubbliche
I giudici nazionali dubitano, infatti, che le singole Federazioni sportive soddisfino specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale nè commerciale. Secondo il Consiglio di Stato, manca infatti un atto istitutivo delle Federazioni quale “pubbliche amministrazioni”, e la base della Federazioni sportive è meramente associativa. Nel caso specifico, per escludere la Figc dagli “organismi di diritto pubblico” avrà peso anche la particolare capacità di autofinanziamento della Federcalcio (con pochi contributi Coni), nonché il particolare servizio di cui si discuteva (facchinaggio, attività priva di valenza pubblicistica).
La tipologia dei contratti
Le Federazioni stipulano infatti contratti con diversi tipi di effetti: ad esempio, quando la Federazione italiana della caccia (Fidc) ha scelto la compagnia per assicurare tutti i tesserati per la responsabilità civile ed infortuni da attività sportiva, ha prevalso l’aspetto pubblicistico, di tutela degli iscritti, di spessore superiore rispetto alle varie fasi della cosiddetta vita interna della Federazione stessa (l’ordinaria gestione: Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4743). Spetta adesso alla Corte di giustizia una parola definitiva distinguendo, per esempio, tra attività a valenza pubblicistica (quali la scelta di un’unica compagnia assicuratrice per tutti iscritti alla Federazione sportiva) e attività di minor interesse generale (quali il facchinaggio delle squadre nazionali delle singole Federazioni).
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