4/5 Start-up innovative / Le agevolazioni in materia di quote di Srl
L'atto costitutivo della start-up innovativa può prevedere:
• la creazione di categorie di quote di partecipazione fornite di diritti specifici, con la possibilità di determinare liberamente, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle differenti categorie;
• la creazione di categorie di quote di partecipazione prive di diritti di voto oppure che attribuiscano diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta dai soci oppure che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
• le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche mediante i portali per la raccolta dei capitali (c.d. “crowdfunding”);
• la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può, in deroga al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni realizzare operazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori e professionisti;
• l'atto costitutivo della start-up innovativa può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a fronte di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d'opera o servizi.
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