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4/5 Start-up innovative / Le agevolazioni in materia di quote di Srl

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    Start-up innovative, ecco come accedere alle agevolazioni

    Il decreto legge n. 179 del 2012 ha introdotto la nozione di “impresa start-up innovativa” definendola quale “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. Alle start-up innovative si applicano alcune agevolazioni. Ecco quali e quali sono i requisiti da rispettare.

    4/5 Start-up innovative / Le agevolazioni in materia di quote di Srl

    L'atto costitutivo della start-up innovativa può prevedere:
    • la creazione di categorie di quote di partecipazione fornite di diritti specifici, con la possibilità di determinare liberamente, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle differenti categorie;
    • la creazione di categorie di quote di partecipazione prive di diritti di voto oppure che attribuiscano diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta dai soci oppure che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
    • le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche mediante i portali per la raccolta dei capitali (c.d. “crowdfunding”);
    • la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può, in deroga al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni realizzare operazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori e professionisti;
    • l'atto costitutivo della start-up innovativa può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a fronte di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d'opera o servizi.

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