L'Antitrust ha chiuso ieri le due istruttorie, avviate a ottobre 2016, nei confronti di WhatsApp Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo. Nel primo procedimento l'Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro, che la società ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione. Lo scrive l’Antitrust in un comunicato.
Chi invece era già utente alla data della modifica dei termini (25 agosto 2016) ha avuto la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l'assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l'app.
In un secondo procedimento, continua il comunicato, l’Antitrust ha accertato la vessatorietà di alcune disposizioni contrattuali delle app, tra le quali:
- le esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento; la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
- il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all'utente l'accesso/utilizzo dei servizi;
- il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l'utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso”;
- quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California; un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti; la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese.
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