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Caso Uber, l’impatto su tutta la sharing economy

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Caso Uber, l’impatto su tutta la sharing economy

(Reuters)
(Reuters)

“Cos’è Uber? È un’impresa di trasporti o, per essere più chiari, di taxi o una piattaforma elettronica che permette di trovare, prenotare e pagare un servizio di trasporto erogato da altri?” La questione - così riassunta nell’opinione dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea dello scorso 11 maggio - nasce dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale commerciale di Barcellona, in relazione a un procedimento promosso da un’associazione professionale che raggruppa i conducenti di taxi della città.

I termini della questione sono oramai noti. I tassisti accusano Uber di fare concorrenza sleale, operando in assenza delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento locale sul servizio taxi. In risposta, Uber sostiene di offrire un semplice servizio di messa in contatto di autisti e conducenti attraverso la propria piattaforma elettronica: un servizio tecnologico diverso da quello di trasporto effettuato dal conducente e, come tale, soggetto a un quadro di regole differente e più leggero.
Ritenendo che la questione preveda l’interpretazione del diritto dell’Unione europea, il giudice spagnolo ha sospeso il giudizio e sottoposto la questione alla Corte di Giustizia. L’opinione dell’Avvocato generale, non vincolante per la Corte europea ma spesso seguita nella prassi, ha dato ragione ai tassisti: Uber non si limita a fare da semplice intermediario per le prestazioni rese autonomamente dai conducenti, ma organizza e gestisce un vero e proprio servizio di trasporto, in cui la parte tecnologica è inestricabilmente legata al trasporto, il quale costituisce l’aspetto economicamente più rilevante dell'intera prestazione. In altre parole, secondo l’Ag, Uber non sarebbe una tech company che gestisce una app, ma un’azienda di trasporti che utilizza la tecnologia in modo innovativo.
Se la Corte di giustizia, la quale dovrebbe definire il caso nei prossimi mesi, dovesse accogliere queste tesi, il quadro normativo dell’economia collaborativa a livello europeo prenderebbe una piega inaspettata e molto diversa da quella che emerge dalle ben più misurate indicazioni formulate dalla Commissione Ue nella sua Comunicazione del giugno 2016. Vediamo perché.

1. Concorrenza sleale

Gli effetti più immediati della decisione riguarderebbero innanzitutto l’equiparazione del regime giuridico di new entrant e incumbent. Per agire legalmente in Europa, Uber, Lyft e tutte le altre aziende che operano secondo lo stesso business model dovrebbero ottenere le stesse licenze, permessi e autorizzazioni cui sono soggetti tali servizi nei diversi ordinamenti giuridici.

2. Lavoratori o collaboratori esterni?

Se Uber è “vero e proprio organizzatore e operatore di servizi di trasporto urbano”, qual è il suo rapporto con i conducenti? Anche se l'opinione dichiara esplicitamente che il loro status giuridico è estraneo alla questione pregiudiziale, molti degli argomenti sostenuti dall’Ag militano nel senso di considerarli lavoratori subordinati, anziché collaboratori esterni. Ed è facile prevedere che, se queste tesi dovessero entrare nella decisione finale della Corte, avrebbero un peso notevole nei tanti procedimenti pendenti in tutta Europa.

3. Da peer-to-peer a business-to-consumer

Come si legge nell’opinione dell’Ag, la piattaforma è “responsabile non soltanto della prestazione di messa in contatto di passeggeri e conducenti, ma anche dell’attività di questi ultimi”. In altre parole, se a effettuare la prestazione di trasporto è la piattaforma e non il singolo autista, il contratto di trasporto si conclude direttamente tra il passeggero e Uber. E, trattandosi di un contratto tra un professionista e un consumatore, sarebbe soggetto alle più protettive regole del diritto dei consumatori anziché al diritto comune che governa i rapporti tra “pari” (p2p).

4. Diritto UE e diritti nazionali

L'economia collaborativa ha prodotto i suoi effetti più significativi nelle città, e molte di queste - Barcellona in testa - rivendicano con forza la riappropriazione del governo del proprio territorio rispetto all’impatto delle piattaforme tecnologiche sul tessuto urbano. Al contrario di molti servizi che sono disciplinati a livello locale (trasporti, turismo), i “servizi della società dell'informazione” godono di un regime di particolare favore, stabilito dal diritto comunitario e ispirato al principio della libera prestazione, in cui i margini di intervento lasciati agli Stati membri sono molto più ridotti. Pertanto, la qualificazione dell’attività svolta dalle piattaforme dell’economia collaborativa impatta in modo decisivo sul difficile equilibrio tra le esigenze di regole uguali per il mercato unico e la capacità di articolare soluzioni specifiche per il governo delle realtà locali.

5. Oltre Uber. Il ritorno del professionalismo?

Quale che sia la decisione finale, l’aspetto più delicato dell’intera questione non riguarda certo il destino di una singola azienda, ma il valore di precedente di una pronuncia del genere. Le tecnologie digitali e le piattaforme p2p hanno dato l’avvio a una nuova modalità di erogazione dei servizi crowd-based, basata su una massa di soggetti non professionisti. Ne è nata una galassia eterogenea di soluzioni che ha ridefinito in profondità la distinzione tra mercati e gerarchie, secondo uno spettro che va dalla semplice messa in contatto di agenti economici autonomi e indipendenti fino a nuovi modelli di gestione del lavoro e dei beni capitali. Questo significa che ciò che vale per Uber può non essere vero per le altre piattaforme dell’economia collaborativa. Ma, al di là del fatto che ad erogare il servizio sia la piattaforma o il singolo, ricondurre queste nuova realtà ai modelli professionali e alle loro regole significherebbe ignorare il profondo processo di riorganizzazione dell’attività economica in atto. La vera sfida nel governo delle nuove forme economiche è piuttosto stabilire regole chiare a tutela degli utenti in un mondo in cui la linea di separazione tra personale e professionale è rimessa in discussione, allocando correttamente le responsabilità ed evitando le esternalizzazioni del rischio d’impresa che spesso si nascondono dietro la martellante retorica dell’economia tra pari.

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