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Vendita di bene usato: clausola "visto e piaciuto"
Laura Biarella, Ventiquattrore Avvocato, 19 dicembre 2016, n. 12 - p. 13-25
LA QUESTIONE
Il venditore, in presenza della clausola “visto e piaciuto” apposta sul contratto di compravendita di un bene, mobile o immobile, usato, deve garantire i vizi occulti?
In ipotesi positiva, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile al venditore, deve garantire anche i vizi di costruzione del bene venduto?
Il contesto normativo
Il contratto di vendita, disciplinato agli artt. 1470 ss. c.c., ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, ovvero il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo.
Tra le principali obbligazioni, ai sensi dell’art. 1498 c.c., l’acquirente è tenuto al pagamento del prezzo, mentre il venditore, a sua volta, è tenuto alla consegna della cosa, o a procurarne la proprietà, qualora l’acquisto non rappresenti un effetto immediato del contratto, come nella cosa futura o altrui.
Il venditore deve inoltre garantire, nei confronti della parte acquirente, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata, ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
L’art. 1490 c.c., rubricato «Garanzia per i vizi della cosa venduta», stabilisce che: «Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa».
Va inoltre precisato che la garanzia per vizi può essere contrattualmente esclusa: il compratore acquista il bene nello stato in cui si trova al momento della vendita e, in virtù degli artt. 1940 e 1491 c.c., il patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Le clausole negoziali che limitano la garanzia dovuta dal venditore, ai sensi dell’art. 1490 c.c., rivestono carattere vessatorio e, di conseguenza, per essere valide, devono essere specificamente approvate per iscritto, conformemente alla prescrizione di cui all’art. 1341 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12759).
Ulteriore distinzione concerne il confine tra la garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dall’art. 1490 c.c. e la garanzia per buon funzionamento, prevista dall’art. 1512 c.c.: quest’ultima fa gravare in capo all’acquirente l’onere di dimostrare il cattivo funzionamento del bene venduto, mentre la prima impone al compratore anche l’onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta non idonea all’uso cui essa è destinata.
Garanzia per vizi di beni usati: diversità tra codice civile e disciplina consumeristica
Il codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) prevede una disciplina speciale, in deroga a quella ordinaria del codice civile, che si applica quando uno dei contraenti sia un consumatore (cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
Mentre il codice civile, che si applica in ogni caso nei rapporti tra professionista e professionista (business to business), nel disciplinare la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, non pone distinzione alcuna tra bene nuovo e usato (art. 1490 c.c.), il codice del consumo, oltre a prevedere una garanzia biennale per i beni nuovi e termini di decadenza più lunghi per la denuncia del vizio (art. 132 c. cons.), nelle fattispecie che hanno a oggetto res usate, all’art. 134, comma 2, prevede che: «Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’art. 132, comma primo a un periodo di tempo in ogni caso non inferiore a un anno».
Il riportato testo normativo recepisce l’art. 7 della direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, che, al comma 2, statuisce: «Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’art. 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore a un anno».
Si evidenzia, inoltre, che l’ultimo comma dell’art. 128 del codice del consumo, delimitando l’ambito di applicazione della garanzia per i beni di consumo, precisa che «Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati», al contempo fornendo una rilevante indicazione per l’interprete: «tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa».
Ulteriore e significativa differenza è la seguente: il codice civile, all’art. 1490, legittima l’eventuale pattuizione contrattuale finalizzata a limitare, ovvero a escludere, la garanzia sul bene compravenduto, denominata “visto e piaciuto”, con l’unica limitazione consistente nella circostanza che tale patto non avrà effetto qualora il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Quando, invece, parte del contratto di compravendita è un consumatore, ai sensi dell’art. 134 c. cons., è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto a escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal paragrafo in questione.
Più in dettaglio, dall’art. 134, comma 2, succitato, discende che nel nostro ordinamento la regola generale è che su tutti i beni in vendita è prevista una garanzia biennale, ma che per quanto concerne i beni usati, le parti possono concordare una riduzione della garanzia, la quale, tuttavia, non può in nessun caso essere inferiore a un anno.
Pertanto, se un concessionario vende un veicolo usato a un soggetto privato, ove il contratto non si esprima in materia, la garanzia sarà pari a due anni, anche se permane la facoltà di inserire, nel contratto, una clausola che riduca la garanzia sul bene a un anno, mentre non è possibile escludere totalmente la garanzia, dato il tenore dell’art. 134 del codice del consumo, che rappresenta una norma speciale, imperativa e non derogabile.
Come già accennato, il codice civile, nel disciplinare la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, non opera distinzione alcuna tra bene nuovo e usato (art. 1490 c.c.) e, pertanto, vale anche per i beni usati la disciplina generale prevista dall’art. 1495: «Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna».
Tuttavia, sia per i beni nuovi che per quelli usati, il codice civile prevede la possibilità di ridurre o rimuovere la garanzia, alle condizioni dettate dall’art. 1491 c.c., appunto rubricato «Esclusione della garanzia»: «Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi».
Tale esclusione viene tradotta, nell’ambito dei contratti di compravendita dei beni usati, mediante la cosiddetta clausola “visto e piaciuto” che, al contempo, deve essere interpretata anche alla luce del disposto del comma 2 dell’art. 1490 c.c.: «Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa».
Si evidenzia, infine, che la giurisprudenza interpreta estensivamente questa norma, giungendo a stabilire che, nel caso di venditore che svolge professionalmente questa attività, la malafede del venditore si rileva anche quando non ha comunicato all’acquirente i vizi del bene che avrebbe dovuto conoscere in virtù della sua specifica competenza professionale.
E, d’altro canto, tale interpretazione si fonda anche sul disposto dell’art. 1494 c.c., il quale prevede che: «In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa».
E, ovviamente, l’ignoranza del vizio da parte di chi vende professionalmente un certo bene è valutata in maniera molto rigorosa dalla giurisprudenza.
La garanzia per vizi nel contratto di vendita di beni usati
La clausola “visto e piaciuto” è tipica dei contratti di acquisto di beni usati, mobili (come veicoli e macchinari) e immobili, e attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, bensì è stato verificato ed è risultato indenne da vizi palesi, ovvero riconoscibili attraverso l’impiego dell’ordinaria diligenza. Tale impostazione origina dalla succitata pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3741), dove si afferma l’esclusione della garanzia per i vizi a opera della “clausola vista e piaciuta”, qualora si tratti di vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede. In conformità a tale orientamento, la clausola in questione non può, in nessun caso, essere interpretata come rinuncia a far valere qualsiasi azione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta, già esaminata (“vista”) dal compratore e dichiarata di sua soddisfazione (“piaciuta”).
La problematica principale riguarda, essenzialmente, l’individuazione dei limiti dell’esclusione della garanzia in essa contenuta, ai sensi dell’art. 1490, comma 2, c.c., laddove, in conformità all’art. 1491 c.c., deve considerarsi esclusa la garanzia se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (cd. vizi riconoscibili), salva l’ipotesi che il venditore abbia espressamente dichiarato, e in tal modo garantito, che il bene era esente da vizi.
La clausola in commento indica la volontà dei contraenti di limitare, ovvero escludere, la garanzia per vizi, e che quindi il bene viene accettato dal nuovo proprietario nello stato in cui si trova al momento del passaggio di proprietà.
Nello stesso modo sarà esclusa la garanzia, in conformità del citato art. 1491 c.c., non solo laddove venga pattuita la clausola “visto e piaciuto” e comunque non vi siano vizi noti o riconoscibili, bensì anche nelle ipotesi ove i vizi non noti derivino in seguito al naturale stato di vetustà del bene, o da circostanze accidentali, e non da vizi occulti ovvero occultati dal venditore.
All’inverso, la garanzia dovrà considerarsi operante laddove il venditore ponga in essere atti o attività, quale a esempio la riparazione del bene, che comportino, seppur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1495 c.c., incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore, ovvero di far valere l’esclusione della garanzia, oppure la decadenza della medesima.
Sempre nell’ambito della vendita di beni usati, il sorgere dell’obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa, pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall’acquirente, richiede una specifica assicurazione sull’assenza di vizi, con la quale il venditore abbia determinato un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all’esame della cosa e, quindi, a non scoprirne gli eventuali vizi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2004, n. 18352).
L’occultamento dei vizi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, bensì in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa.
Dall’esame della disciplina, emerge che restano a carico dell’acquirente i vizi noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione “visto e piaciuto”, mentre, al contrario, rimangono a carico del venditore i vizi occulti, o non riconoscibili, ovvero volutamente nascosti.
Beni usati: la distinzione tra “vizio” e “usura” o “logorio”
Tra le pronunce sul tema, si evidenzia che il Tribunale di Roma (13 luglio 2016, n. 14133), esaminando una fattispecie concernente la compravendita di un veicolo usato, sul quale furono in seguito riscontrati vizi, che era da destinare al trasporto di persone a titolo oneroso, preliminarmente ha escluso l’applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 128 e ss., D.Lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), in quanto destinata a operare con limitato riferimento ai contratti conclusi tra professionista e consumatore.
Nella specie, trovando vigenza gli artt. 1490 e ss. c.c., ha accertato che il venditore risulta gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato e alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all’acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati, ovvero che ne riducano in maniera apprezzabile il valore e, comunque, beni che abbiano le caratteristiche e qualità promesse.
Tali considerazioni, tratte dalla disciplina codicistica della vendita, trovano applicazione anche per quella avente a oggetto beni usati, ancorché sia ipotizzabile un maggior margine di tolleranza da parte del compratore in ordine alla idoneità del bene acquistato, adeguatamente compensato dalla previsione di un prezzo inferiore a quello praticato per le cose nuove.
Nel caso concreto, il vizio occulto preesistente è stato ritenuto integrato da un malfunzionamento di rilievo, tale da richiedere la sostituzione dell’intero apparato del cambio del veicolo, a brevissima distanza dalla stipula del contratto di compravendita.
Inoltre, in relazione all’incidenza dell’usura sulle cose usate, in ordine all’applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi, il riferimento al bene come “non nuovo” comporta che la promessa del venditore sia determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendano ridotte in ragione dell’usura.
Quest’ultima, ai fini dell’esclusione della garanzia, non va considerata come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella “concreta” che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Corte d’Appello di Roma civ., Sez. II, 18 ottobre 2001).
La distinzione tra vizio e logorio è stata delimitata anche dalla sentenza resa dalla Suprema Corte nell’ottobre 2016 (Cass. civ., Sez. VI, 19 ottobre 2016, n. 21204), la quale ha puntualizzato l’operatività della garanzia per vizi, disciplinata dall’art. 1490 c.c., anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso.
L’indagine ermeneutica
Non trovando, la clausola in commento, analitica previsione normativa e preso atto della scarsa produzione giurisprudenziale sul tema, sarà necessario, per l’interprete, principiare l’indagine dalla regola fondamentale dettata dal codice civile in tema di interpretazione, ancorata alla ricerca della «comune intenzione delle parti», senza «limitarsi al senso letterale delle parole» (in tal senso, l’art. 1362 c.c., comma 1).
Dall’impianto codicistico emerge che il testo del contratto è importante, tuttavia non decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti.
Il senso di un testo scritto non rappresenta un a priori rispetto alla ricerca della volontà delle parti, bensì un posterius, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito soltanto al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi.
E infatti un’espressione apparentemente chiara potrebbe cessare di essere tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella medesima dichiarazione, ovvero posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
L’art. 1362 c.c., come plurime volte ribadito in sede nomofilattica dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12954), impone all’interprete del contratto di ricostruire, in primo luogo, la volontà delle parti: per far ciò egli deve muovere dal testo contrattuale, ma deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo, né può il giudice sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto, né tanto meno può limitarsi a prendere in considerazione una sola clausola, o solo una parte di essa, senza inserirla nel corpo del testo contrattuale.
Tanto premesso, in linea generale, nel contesto della pattuizione in commento va rilevata, in particolare, l’importanza dell’operazione ermeneutica nella delimitazione del confine tra quanto emerge, in senso letterale, dalle espressioni utilizzate dai contraenti, e la loro reale intenzione di escludere la garanzia.
Siffatta opera ermeneutica è stata posta in essere, e puntualmente esplicitata, in due recenti casi giudiziari: l’uno si è arresto al primo grado di merito, l’altro, passando per il vaglio del collegio arbitrale, è arrivato fino all’esame della Corte di legittimità.
Tribunale di Perugia 13 maggio 2014, n. 965: il vizio palese
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Perugia (sentenza n. 965 del 13 maggio 2014), emergevano le seguenti circostanze di fatto: a) la vendita aveva a oggetto un mezzo usato, b) era espressamente pattuita l’esclusione della garanzia di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. in quanto il bene era acquistato “visto e piaciuto”; c) il vizio lamentato veniva contestato a circa 18 mesi di distanza dalla vendita; d) il difetto lamentato era “palese”, trattandosi della riparazione di uno dei componenti principali del bene, visibile al momento della compravendita; e) nel contratto sottoscritto dalle parti non era fatta menzione di specifiche qualità essenziali del mezzo, né di particolari condizioni in cui lo stesso, acquistato “visto e piaciuto”, doveva essere utilizzato.
Pertanto, trattandosi dell’acquisto di un mezzo usato, che presentava la riparazione di un componente principale immediatamente percepibile, la clausola di esonero della garanzia espressamente pattuita in contratto implicava, evidentemente, una limitazione dell’impegno traslativo del venditore, nel senso che all’alienazione del bene non si accompagnava la promessa (proprio perché si trattava di alienazione di un bene usato riparato in modo percepibile) che lo stesso avesse gli stessi requisiti non solo di qualità, ma anche di integrità, di un mezzo nuovo.
Da tali considerazione il giudice di merito ha concluso per la decadenza, da parte dell’acquirente, dell’azione ex artt. 1492 e 1497 c.c., nonché la mancata ricorrenza dell’aliud pro alio, tale da giustificare una domanda di risoluzione sottratta al termine decadenziale prescritto all’art. 1495 c.c.
Cassazione civ. 9 febbraio 2015, n. 2399: il comportamento tenuto dalle parti
La I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 2399 del 9 febbraio 2015), ha analizzato la fattispecie concernente il contratto di vendita di un complesso industriale dismesso, in relazione al quale le parti avevano convenuto la clausola di disciplina della garanzia per vizi secondo la formula “visto e piaciuto”.
Dopo un anno e mezzo circa, rispetto alla consegna del bene, l’acquirente comunicava all’alienante che, nel corso dei lavori di sbancamento del terreno, erano stati rinvenuti materiali inquinanti e contaminanti, invitando la stessa a provvedere al riguardo.
La venditrice provvide ad asportare, a proprie spese, i materiali inquinanti rinvenuti.
In seguito, trovato ulteriore materiale inquinante, l’acquirente, con missiva raccomandata, invitava nuovamente l’originaria proprietaria a proseguire la bonifica, che, invece, replicò di non essere tenuta a eseguire intervento alcuno.
L’acquirente promosse, quindi, giudizio arbitrale, dove si vide rigettare tutte le domande formulate.
Il collegio privato, in relazione alla clausola “visto e piaciuto”, affermava che la garanzia per vizi e difetti, di cui all’art. 1487 c.c., doveva essere esclusa, perché la comune intenzione delle parti era da intendersi nel senso di escludere l’estensione della clausola anche all’inquinamento del suolo.
L’acquirente impugnò il lodo innanzi alla Corte d’Appello competente, la quale ne dichiarava la nullità, condannando l’alienante al risarcimento dei danni in favore dell’acquirente, nonché all’integrale bonifica del terreno in questione.
Più in dettaglio, il giudice territoriale, con riferimento alla clausola di esonero della venditrice dalla garanzia secondo la formula “visto e piaciuto”, ne ha interpretato l’estensione sia letteralmente che sulla base del comportamento manifestato dai contraenti: ciò in quanto la “lettera” della clausola si riferiva esclusivamente ai fabbricati, alle attrezzature, agli impianti e ai macchinari, sia perché, «in ogni caso, il comportamento tenuto dalla alienante successivamente alla vendita conferma [....] il fatto che intenzione delle parti era escludere la garanzia solo per i manufatti e gli edifici e non anche per i vizi e difetti del suolo».
La Corte di Cassazione, col rigetto del ricorso proposto dall’alienante, avallava il dictum reso dalla Corte d’Appello, ponendo l’accento sul comportamento tenuto dall’alienante: in prima battuta, senza sollevare contestazione alcuna, aveva provveduto ad asportare, a proprie spese, i materiali inquinanti rinvenuti.
L’orientamento giurisprudenziale di merito che esclude la garanzia per vizi occulti
A seguito dell’enunciazione di legittimità formulata nella sopra richiamata sentenza del 1979, tra i giudici di merito, tuttavia, è emerso un orientamento tendente a escludere, tout court, qualsiasi garanzia del venditore sul bene alienato.
Significativa è la pronuncia emanata dal Tribunale di Modena (sentenza n. 1763 del 20 novembre 2012) chiamato a esaminare la pattuizione contenuta in un atto di compravendita immobiliare, ove le parti avevano convenuto che «quanto venduto è trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova [...]. Parte acquirente dichiara di aver visitato quanto in oggetto, di averlo trovato di completo gradimento».
Nella fattispecie, la clausola “visto e piaciuto”, è stata individuata e trattata, dallo stesso giudice, quale “questione preliminare”, rendendo superfluo, di conseguenza, l’esame di ogni altra questione, sia di fatto che di diritto: «Nel caso di specie, l’individuazione concreta del complessivo regolamento di interessi posto in essere dalle parti, liberamente espresso e in assenza di condizioni di vessatorietà, conduce all’inopponibilità degli eventuali vizi del bene e in definitiva, a respingere la domanda di riduzione del prezzo e anche quella di risarcimento dei danni, in quanto non suscettibili di essere azionate nel rapporto contrattuale oggetto di causa».
Il Tribunale ha quindi aderito all’orientamento di merito che assegna, a simili pattuizioni, la capacità di escludere ogni garanzia per vizi (cfr. Trib. Casale Monferrato civ. 31 luglio 2000).
Solo l’anno precedente la richiamata pronuncia, il giudice territoriale di Firenze aveva avallato tale ermeneutica, ritenendo che la sottoscrizione della clausola contrattuale “visto e piaciuto”, apposta nella domanda di partecipazione a un’asta dove il compratore aveva dichiarato «di accettare integralmente, per il caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dell’immobile come visto e piaciuto», comportava la totale rinuncia alla garanzia per vizi, e non unicamente quelli visibili, bensì pure quelli occulti (Corte d’Appello di Firenze civ., Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 134).
L’orientamento giurisprudenziale prevalente
L’uniforme indirizzo ermeneutico di legittimità, unitamente al prevalente orientamento di merito, si fonda sulla constatazione dell’operatività della garanzia per vizi, ex art. 1490 c.c., anche nelle fattispecie di vendita di beni usati, distinguendo il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, dal mero logorio o usura del bene, imputabile all’ordinario uso del medesimo.
Per l’indirizzo in commento, inoltre, è pacifico che anche nell’ambito della vendita di beni usati i contraenti, in virtù dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’ordinamento, vantano la facoltà di derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, inserendo nel contratto un’apposita clausola, consentita dall’art. 1490 c.c., comma 2, e debitamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2.
Detta clausola, si ribadisce, ha quindi lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3741) e non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, a seguito dei normali controlli eseguiti ante acquisto, e soltanto dopo l’utilizzo del bene compravenduto.
Né potrebbe essere diversamente, giacché l’espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 19 ottobre 2016, n. 21204).
La buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale, principi fondamentali che governano l’istituto del contratto, impongono che la pattuizione in questione non possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti, bensì inducono a ritenere che quella clausola vada limitata a una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata la concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili attraverso una diligente disamina del bene.
Non ricomprende, anche, l’accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.
Il venditore di un bene usato, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come visto e piaciuto, e a prescindere dalla circostanza che la presenza di essi non sia imputabile a opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.
L’orientamento opposto, interpretando la clausola in commento come l’impegno ad accettare il bene compravenduto senza riserva alcuna, non tiene in considerazione che il visto e piaciuto, di per se stesso, intende riferirsi allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, vale a dire in quel modo, come possa essere, ragionevolmente, “percettibile e manifesto”.
Considerazioni conclusive
La soluzione della giurisprudenza di legittimità alla questione in disamina, e in particolare l’incidenza di tale clausola sui vizi occulti, deve ritenersi la più aderente, in particolare all’impianto normativo del contratto di compravendita e, più in generale, ai principi che governano il contratto come negozio giuridico.
L’interpretazione assegnata da alcuni giudici di merito, a tale clausola, come impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e rinunciando in toto alla garanzia per i vizi, anche occulti, risulta implicitamente smentita dagli unici due precedenti massimati dalla Corte di Legittimità (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3741, nonché Cass. civ., Sez. VI, 19 ottobre 2016, n. 21204).
Posto che la clausola “visto e piaciuto” abbia la primaria funzione di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta, l’esclusione della garanzia non potrà riferirsi a vizi occulti, cioè quelli che si manifestano a seguito degli ordinari controlli eseguiti in fase di trattative e, quindi, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto.
In caso contrario, ritenere che la clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti, contrasterebbe coi principi fondamentali, come la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale.
LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Cassazione civ., Sez. VI, 19 ottobre 2016, n. 21204
La garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, e, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E, anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell’ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall’art. 1490 c.c., comma 2, e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2. La clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacché la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto del contratto, la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata a una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene.
Cassazione civ., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3741
La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta” – la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta –, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.
ESCLUSIONE DELLA GARANZIA PER VIZI RICONOSCIBILI E OCCULTI
Corte d’Appello di Firenze, Sez. I civ., 26 gennaio 2011, n. 134
Negli atti che trasferiscono beni immobili, la dichiarazione dell’acquirente di accettare la situazione di fatto e di diritto dell’immobile come “visto e piaciuto” è idonea a escludere la garanzia per vizi cui è tenuto il venditore, sia in relazione ai difetti che l’acquirente avrebbe potuto vedere (o conoscere) con l’ordinaria diligenza, sia in relazione ai difetti occulti. Il senso originale di tale espressione, infatti, evoca un fenomeno di rapimento immediato e incondizionato e, se inserito in un ambito contrattuale e riferito all’oggetto della compravendita, non può che significare che il compratore, accettando la clausola in parola e dichiarando di accettare quanto ha visto perché gli è piaciuto, si impegna ad accettare l’oggetto in parola senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per vizi.
Nelle transazioni immobiliari, chi dichiara di accettare la situazione di fatto e di diritto dell’immobile come “visto e piaciuto”, non può poi invocare i vizi del bene per ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. La sottoscrizione della cosiddetta “clausola di stile” infatti, vale la rinuncia in toto alla garanzia per vizi: tale espressione di matrice “prevalentemente popolare”, se riportata all’interno di un contratto, non può che significare che il compratore si impegna ad accettare l’oggetto in parola senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per vizi.
Tribunale di Casale Monferrato civ. 31 luglio 2000
La clausola “visto e piaciuto” inserita in un contrattazione di vendita di tipo “elementare” relativa a un bene usato – nel caso di specie autoveicolo – non avendo carattere di clausola di stile, in tanto determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa, in quanto sia formulata in maniera chiara.
PRESENZA DELLA GARANZIA PER VIZI OCCULTI
Corte d’Appello di Milano, Sez. III civ., 5 marzo 2015, n. 1032
La clausola “vista e piaciuta” ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta, sicché in presenza di tale clausola la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita va esclusa qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.
Tribunale di Potenza civ. 1° settembre 2010, n. 1007
È fondata e meritevole di accoglimento la domanda con la quale l’attore, premettendo di aver acquistato dalla concessionaria convenuta un autocarro usato, chieda condannarsi quest’ultima al pagamento delle spese sostenute per effetto dell’assoluta inidoneità del mezzo all’utilizzo cui era destinato (a causa di un guasto al motore, verificatosi durante il tragitto dalla concessionaria alla destinazione del veicolo) e che abbia comportato la necessità di provvedere alla sua sostituzione. Orbene, al riguardo è destituita di fondamento tanto l’eccezione di tardività sollevata dalla convenuta, sul presupposto dell’intervenuta decadenza dell’attore dalla garanzia di cui all’art. 1495 c.c. assumendo, al riguardo, la mancata tempestiva denunzia del vizio della cosa entro il termine di legge, tanto l’asserita insussistenza di qualsivoglia garanzia a carico del venditore trattandosi, nella specie, di un bene usato acquistato con la clausola “macchina usata vista e piaciuta”. Orbene, ritenuto che dagli atti di causa risulti accertato che l’attore abbia tempestivamente denunciato e contestato il vizio dell’autocarro immediatamente dopo la scoperta e quindi nel pieno rispetto del termine di 8 giorni di cui all’art. 1495 c.c., contestazione per la quale la legge non richiede il rispetto di alcuna particolare formalità, non può che concludersi per l’accoglibilità della domanda con conseguente condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute.
Tribunale di Trieste civ. 20 febbraio 2009, n. 239
La clausola “vista e piaciuta” di una vendita di cosa immobile vale solo per i vizi riconoscibili secondo la normale diligenza o non taciuti in mala fede, con l’onere dell’acquirente di provare la tempestività della denuncia dei vizi occulti, mentre la conformità dell’impianto elettrico a norme di legge, nazionali e regionali, sopravvenute rispetto alla costruzione dell’edificio deve essere valutata con riferimento allo stato giuridico e agli obblighi esistenti in capo a chi abita l’immobile, e non a quello vigente al momento della vendita, a meno di specifica garanzia convenzionale ovvero di obbligo legale che, nella specie, introdotto dal D.M. n. 37/2008 è stato, poi, abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Per evitare un ingiusto arricchimento dell’acquirente, il risarcimento del danno dovuto per le riparazioni deve essere depurato dell’aumento di valore conseguente alla integrale sostituzione dei manufatti, con gli interessi, tuttavia, dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Tribunale di Bologna, Sez. II civ., 4 luglio 2007, n. 1637
In materia di compravendita immobiliare, la clausola contrattuale che prevede l’acquisto del bene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come visto e piaciuto, è da intendersi non come limitazione della garanzia per i vizi bensì come richiamo alla normativa codicistica secondo la quale l’unica causa di esclusione della garanzia è ravvisabile nei vizi conosciuti dal compratore ovvero quelli facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto. Pertanto, qualora intervenga perizia tecnica che accerti la non conoscenza dei vizi denunciati da parte dell’acquirente nonché il loro carattere occulto in virtù della loro rinvenibilità solo mediante interventi approfonditi, il venditore non può invocare, a sostegno della propria estraneità al fatto, la clausola di cui sopra.
USURA E LOGORIO DEL BENE USATO
Tribunale di Trento civ. 15 maggio 2012, n. 481
Il disposto normativo di cui all’art. 128 del codice del consumo sancisce che la garanzia legale di conformità si applica anche ai beni di consumo usati, tenuto conto, tuttavia, del pregresso utilizzo degli stessi e limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale. Sono, pertanto, coperti dalla garanzia unicamente i difetti non derivanti da un uso normale della cosa, il quale uso deve tenere conto del pregresso utilizzo della stessa. Stante quanto innanzi la garanzia suddetta non può ritenersi operante in relazione al guasto del cambio automatico di un veicolo usato, già usurato oltre la norma al momento dell’acquisto, come nella specie emergente dalla prodotta scheda di valutazione della conformità del veicolo, compilata dal venditore e sottoscritta per accettazione dal compratore. La valutazione sull’applicabilità o meno della garanzia di conformità non può, pertanto, prescindere dallo stato in cui il bene versava al momento dell’acquisto, non potendosi operare una tale valutazione prendendo in considerazione le statistiche di mercato o la media di utilizzo di quel tipo di bene, come nella specie dedotto dall’acquirente, odierno attore. Stante, dunque, lo stato di usura oltre la norma del cambio automatico del veicolo già al momento dell’acquisto, deve concludersi per la reiezione della domanda attorea, in quanto il difetto venutosi successivamente a creare non può ritenersi in garanzia poiché riconducibile a uno stato del veicolo conosciuto e accettato dal contraente.
Giudice di Pace di Acireale civ. 22 marzo 2005, n. 151
È comunque operativa la presunzione ex art. 1519 sexies, comma 3, c.c., a tenore del quale i difetti relativi al bene di consumo usato è come se ci fossero all’atto della sua consegna, purché si rivelino entro sei mesi da esso, anche quando l’acquirente non si avvalga delle misure ex art. 1519 quater, comma 2, c.c. È sufficiente che il suddetto soggetto denunci l’inottemperanza della garanzia convenzionale.
MALA FEDE DEL VENDITORE
Cassazione civ., Sez. II, 11 maggio 2016, n. 9651
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490, comma 2, c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché la norma non si applica ove il venditore sia all’oscuro, anche per sua colpa grave, dell’esistenza dei vizi.
VENDITA DI COSE DI PROVENIENZA ILLECITA
Tribunale di Padova civ., Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 415
In tema di compravendita di beni di provenienza illecita, il fatto che la cosa venduta sia stata venduta con la formula “visto e piaciuto”, non rileva in relazione alla domanda risarcitoria formulata dall’acquirente nei confronti del venditore in quanto, in tal caso la compravendita del veicolo è nulla per illiceità dell’oggetto. Derivando detta illiceità dalla violazione di norme imperative, che configurano astrattamente la condotta come ricettazione o incauto acquisto, è irrilevante che le parti abbiano pattuito una vendita “visto e piaciuto”, non essendo nella disponibilità delle parti di compravendere un bene di provenienza illecita e di cui è ex lege vietato il commercio, ai sensi degli artt. 648 e 712 c.p. Dette norme, peraltro, qualificano come delittuosa la condotta di colui il quale trasferisca un bene di provenienza illecita.
COMPRAVENDITA “ALIUD PRO ALIO”
Tribunale di Ivrea civ. 12 febbraio 2014, n. 78
La fattispecie della compravendita aliud pro alio può dirsi configurabile nella sola ipotesi in cui la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo a un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della res dedotta come oggetto del contratto. La circostanza, pertanto, non può essere fondatamente dedotta a sostegno della domanda di risoluzione del contratto, per inadempimento dell’alienante, a distanza notevole di tempo dall’avvenuto acquisto del bene, nel corso del quale l’acquirente ha regolarmente fatto uso dello stesso. Nel caso concreto, in tal senso, non solo l’acquisto del bene è avvenuto con la piena consapevolezza della natura usata dello stesso e quindi necessariamente “visto e piaciuto”, tanto che l’acquirente non si premurava di avere neppure la documentazione fiscale dell’acquisto (documento di trasporto e fattura immediata), ma costituisce circostanza non contestata che il bene usato – pagato interamente contestualmente al ritiro – sia poi rimasto nella disponibilità dell’acquirente per oltre quattro anni e dal medesimo utilizzato.
CARATTERE VESSATORIO DELLA CLAUSOLA CHE LIMITA LA GARANZIA
Cassazione civ., Sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12759
Le clausole che limitano la garanzia dovuta dal venditore ai sensi dell’art. 1490 c.c. sono vessatorie e debbono pertanto essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.
LA PRATICA
Fac-simile
CONTRATTO DI VENDITA DI BENE MOBILE USATO
<...>, con sede in <...>, n. <...>, <...>, loc. <...> (<...>), partita i.v.a. e c.f. <...>, in persona del legale rappresentante pro tempore <...>, (di seguito “<...>“ o “Venditore”)
e
<...>, con sede in <...>, <...>, (c.a.p. <...>), partita i.v.a. e c.f. <...>, in persona del legale rappresentante pro tempore <...>, (di seguito “Acquirente”),
Congiuntamente definite “parti”, e disgiuntamente “parte”, del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
Convengono e stipulano quanto segue
1) Oggetto del contratto: <...> vende, all’Acquirente che acquista, il seguente macchinario usato (di seguito la “merce”): a) <...> marca <...>, modello <...>, completo di <...>.
2) Prezzo della merce: il prezzo netto della merce è pattuito in € <...> (<...>/00), oltre a i.v.a. nella misura di legge, il tutto per un importo complessivo di euro <...>.
3) Pagamento del prezzo: l’Acquirente si obbliga a pagare il prezzo complessivo della merce nei seguenti termini:
a) € <...>,00 (<...>/00), a titolo di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) del contratto, mediante rimessa diretta da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione dello stesso: in caso di adempimento, il Venditore provvederà a restituire l’importo incassato a titolo di caparra confirmatoria non appena l’Acquirente avrà provveduto al pagamento integrale del prezzo della compravendita.
b) € <...>,00 (<...>/00) oltre a i.v.a. nella misura di legge, mediante rimessa diretta da corrispondersi contestualmente alla consegna della merce.
c) € <...>,00 (<...>/00) oltre a i.v.a. nella misura di legge, mediante rimessa diretta da corrispondersi entro e non oltre 30 gg. dalla consegna della merce.
L’obbligazione di pagamento del prezzo di compravendita deve essere adempiuta dall’Acquirente presso la sede legale di <...>. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 (clausola risolutiva espressa), in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Acquirente, lo stesso sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché al risarcimento di tutti i costi di recupero del credito.
4) Clausola risolutiva espressa: il mancato pagamento, anche di una sola rata, il cui ammontare superi l’ottava parte del prezzo di vendita e/o il mancato pagamento di due o più rate del prezzo di vendita e/o la mancata ottemperanza alle clausole espressamente contemplate dal contratto a pena di risoluzione, costituiranno grave inadempimento contrattuale dell’Acquirente e determineranno la facoltà di <...> di risolvere il contratto (art. 1456 c.c.). Pur conservando la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, <...> potrà far decadere l’Acquirente inadempiente dal beneficio del termine concesso per il pagamento del prezzo di compravendita: in tal caso, questi sarà tenuto a pagare, in un’unica soluzione e a semplice richiesta di <...>, l’importo residuo del prezzo di compravendita.
5) Risoluzione del contratto: in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Acquirente, ove la merce non sia stata ancora consegnata allo stesso, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere a semplice richiesta di <...> il pagamento di un importo, a titolo di penale (art. 1382 c.c.), pari al <...>% (<...>) del prezzo complessivo della merce. È in ogni caso fatto salvo il diritto di <...> al risarcimento del maggior danno.
6) Merce vista e piaciuta: l’Acquirente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver visionato e provato la merce e di ritenerla di suo pieno e assoluto gradimento: l’Acquirente riconosce espressamente che la merce è compravenduta vista, piaciuta e accettata nello stato in cui si trova alla data di stipula del contratto, con espressa rinuncia dell’Acquirente a ogni e qualsiasi garanzia sulla stessa. La suddetta esclusione di responsabilità non opera in caso di dolo o colpa grave del Venditore.
7) Invalidità: l’eventuale invalidità, per qualsiasi causa, di uno o più termini, clausole o condizioni di cui al contratto non inficerà la validità o l’efficacia degli altri termini, clausole, condizioni nonché dell’intero contratto. 7.1) Patti in deroga: qualsiasi patto in deroga o in aggiunta alle condizioni previste dal contratto dovrà essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e sottoscritto da entrambe le parti. 7.2) Diritti e facoltà: il mancato esercizio da parte del Venditore dei diritti e delle facoltà contemplate nel contratto, non costituirà mai rinuncia a tale diritto o facoltà e non potrà compromettere la validità ed efficacia del contratto. Detto mancato esercizio non precluderà inoltre al Venditore la possibilità di far valere successivamente tali diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal contratto. 7.3) Altri accordi: il contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo concluso tra le parti in relazione alla compravendita della merce.
8) Limite alla proponibilità di azioni ed eccezioni: l’Acquirente rinuncia espressamente a opporre qualsiasi eccezione o contestazione volta a evitare o ritardare il pagamento del prezzo di compravendita alle scadenze contrattualmente pattuite, o a evitare o ritardare la consegna dei macchinari da lui offerti in conto prezzo.
9) Privacy: ai fini dell’utilizzo e trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di conoscere gli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazione e/o integrazioni, di aver ricevuto le informazioni di cui al citato art. 13 ed esprimono il proprio consenso al relativo trattamento per le finalità connesse al contratto. L’Acquirente acconsente a che i dati forniti possano essere comunicati alle altre società facenti parti della rete vendita e assistenza di <...>. L’Acquirente può sempre chiedere la modifica o la cancellazione di tali dati con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
10) Diritto applicabile: il contratto è interamente ed esclusivamente sottoposto al diritto italiano, che ne regola la conclusione, esecuzione e cessazione e in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti.
11) Foro competente: qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del contratto e/o che sia in qualsiasi modo a esso correlata, sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di <...>, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.
Letto confermato e sottoscritto.
<...>, addì <...>
Il Venditore L’Acquirente
<...> <...>
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di approvare tutti i termini del contratto e specificamente, dopo attenta lettura, le clausole di seguito indicate: art. 5 (Risoluzione del contratto. Penale); art. 6 (Merce vista e piaciuta. Esclusione di ogni garanzia); art. 8 (Limite alla proponibilità di azioni ed eccezioni. Clausola solve et repete); art. 11 (Foro competente).
L’Acquirente
<...>
LA PRATICA
Fac-simile
CLAUSOLA “VISTO E PIACIUTO”
Nel contratto di locazione
Il conduttore riconosce di ricevere in consegna l’immobile in buono stato locativo, come visto e piaciuto, nello stato di fatto esistente e idoneo all’uso convenuto e si impegna a restituirlo parimenti al termine della locazione.
Nel contratto preliminare di vendita di immobile
Il promittente venditore garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità dell’immobile oggetto del presente contratto preliminare, e la sua libertà da qualsiasi peso, vincolo, trascrizione pregiudizievole e ipoteche e vende l’immobile stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto e piaciuto, ai sensi degli artt. 1490 e 1491 del c.c.
Nel contratto di vendita di veicolo usato
L’Acquirente dichiara di aver preso visione del veicolo, di averlo trovato di proprio gradimento, di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di esonerare pertanto il concessionario da qualsivoglia responsabilità a riguardo, rinunciando a ogni eccezione di sorta in ordine al suo stato.
Nel contratto di vendita di macchinario o attrezzatura usata
L’Acquirente, con la sottoscrizione della presente clausola, dichiara di aver visionato e provato il macchinario e/o l’attrezzatura e di ritenerlo/a di suo pieno e assoluto gradimento, riconoscendo espressamente che il bene è compravenduto come visto, piaciuto e accettato nello stato in cui si trova alla data di stipula del contratto, con espressa rinuncia a ogni e qualsiasi garanzia sulla stessa, ma con la precisazione che la suddetta esclusione di responsabilità non opera in ipotesi di dolo, ovvero colpa grave, del venditore.
LA PRATICA
IL CASO CONCRETO
Cassazione civ., Sez. VI, 19 ottobre 2016, n. 21204
Una donna aveva acquistato un veicolo al prezzo di € 26.000,00 e, prima di definire la vendita, aveva incontrato il rappresentante legale della concessionaria, il quale aveva fornito rassicurazioni sulle condizioni dell’autovettura. Appena conclusa la compravendita, l’attrice aveva rilevato delle rumorosità generate dal veicolo spinto a velocità autostradale, cosicché aveva provveduto a far visionare il bene presso un’officina, dove il meccanico aveva rilevato che la rumorosità era da imputarsi alla rottura dell’avantreno anteriore e, per la relativa riparazione, occorreva una spesa di € 2.850,00 oltre i.v.a. L’acquirente aveva provveduto a denunciare il vizio al venditore tramite e-mail e, in seguito, a mezzo fax e raccomandata, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno. Pertanto conveniva innanzi al Giudice di Pace la venditrice, chiedendone la condanna alla restituzione dell’importo di € 3.820,00, per i vizi riscontarti nell’autovettura, e previa riduzione del prezzo di compravendita. La convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dall’attrice, eccependo la tardività della denuncia del vizio, ai sensi dell’art. 1495 c.c. Deduceva, inoltre, che il contakilometri conteggiava 1.333 km in più rispetto a quelli che aveva al momento dell’acquisto e che il danno non era presente il giorno del perfezionamento della vendita. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento di € 3.620,00 oltre interessi, di cui € 200,00 liquidati per fermo tecnico. Il tribunale accoglieva l’appello formulato dalla società, condannando l’acquirente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per il tribunale l’autovettura era usata e la vendita era avvenuta con la esplicata clausola “vista e piaciuta”, in virtù della quale il compratore, prescindendo da ogni altra considerazione, accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare, rinunciando alla garanzia per vizi, compresi quelli occulti, in quanto per i vizi facilmente riconoscibili l’esclusione della garanzia è disposta dall’art. 1490 c.c. La compratrice adisce la Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione di alcune norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Più in dettaglio, per la ricorrente, il giudice dell’appello avrebbe errato nell’accogliere la tesi secondo cui l’acquisto di un veicolo usato con la clausola “visto e piaciuto” escluderebbe l’operatività della garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Per la medesima, se il tribunale avesse ricostruito la comune intenzione delle parti tenendo conto di tutte le circostanze di fatto provate in giudizio, avrebbe assegnato a tale clausola un significato coerente con la volontà delle parti, cioè “visto e piaciuto nello stato in cui si trovava”, all’esito delle verifiche effettuate prima dell’acquisto, nonché delle rassicurazioni fornite dalla società venditrice in merito al buono stato conservativo del veicolo. Il tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto conto che la trattativa di vendita era sempre stata caratterizzata da ampie rassicurazioni, da parte della venditrice, in ordine alla perfetta funzionalità e alla buona condizione di manutenzione della vettura, e che la dichiarazione di acquisto non era stata predisposta né dal promissario acquirente né dal promittente venditore, bensì era stata preparata dall’ufficio pratiche automobilistiche.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
La VI Sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia resa dal tribunale, cui ha rinviato la causa, nella persona di altro magistrato. Per il collegio di legittimità la garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 c.c., deve ritenersi operante anche nelle ipotesi di vendita di cose mobili usate, dovendo, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, restare ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto all’ordinario utilizzo del medesimo. Anche nei casi di vendita di beni usati, i contraenti hanno facoltà di derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall’art. 1490, comma 2, c.c. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. Secondo il tribunale, la garanzia per i vizi doveva ritenersi esclusa, in termini radicali, dalla clausola “visto e piaciuto”, che quindi ricomprendeva ogni vizio, anche occulto. Tale interpretazione risulta smentita dall’unico precedente massimato della Cassazione, secondo il quale: «La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta” – la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta –, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3741)». La clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, e quindi solamente a seguito dell’utilizzo del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacché la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a un primo esame. Anche considerati i principi che governano l’istituto dei contratto, la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Quei principi inducono a ritenere che la clausola in questione vada limitata a una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene. Non ricomprende, anche, l’accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale. Il venditore di una vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come “vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile a opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.
GLI APPROFONDIMENTI DOTTRINALI
-Belvedere, «“Visto e piaciuto” no: attenzione alle norme di sicurezza», in Ambiente & Sicurezza, 26 febbraio 2002 - n. 4, 11-13;
-Biarella, «Vendita aliud pro alio: sui termini di decadenza delle azioni edilizie. Tribunale, Perugia, Sez. II civ., sentenza 13 maggio 2014, n. 965», in Altalex Quotidiano di informazione giuridica, 14 luglio 2014, online.
Il nuovo arbitrato guadagna materie
Alessandro Galimberti, Quotidiano del Diritto, 24 gennaio 2017
Ampliamento per materia - dal lavoro alle società, dai contratti al consumo a quelli con la Pa- e importanti modifiche procedurali, dalla possibilità di emettere provvedimenti cautelari alla chance di ricorso diretto in Cassazione.
L’arbitrato esce parecchio ridisegnato dall’imponente lavoro svolto dalla cosidetta commissione Alpa, che nei giorni scorsi ha consegnato al ministro Andrea Orlando le conclusioni di dieci mesi di studio. L’incarico ricevuto lo scorso mese di marzo riguarda in realtà la riforma organica degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, dalla mediazione alla negoziazione assistita fino all’arbitrato. Ma proprio quest’ultimo istituto occupa la parte più rilevante del dossier consegnato al ministro, che ora dovrà decidere quali delle opzioni recepire tra le molte avanzate dalla commissione di professionisti, magistrati e tecnici dell’ufficio legislativo del ministero.
Il dossier parte da un’analisi storico e giuridica degli Adr nel vecchio continente e nel nord America, per dimostrare come ormai ovunque abbiano conquistato reputazione e anche autonomia rispetto ai sistemi giudiziari con cui “collaborano”. A cominciare dalla forma più “antica” di Adr, quell’arbitrato che nel codice civile ha esordito decenni prima della altre forme di risoluzione alternativa, al punto da essere la realtà più collaudata fuori dai tribunali. Proprio in considerazione della nuova cultura ormai diffusa - soprattutto tra gli avvocati, contrariamente ai luoghi comuni - la commissione Alpa suggerisce di togliere le remore ancora presenti sull’arbitrato nelle cause di lavoro, che oggi sono “arbitrabili”?solo se lo consente la legge o il contratto collettivo nazionale. Resta il limite di poter compromettere ad arbitrato (che diventa rituale e non più irrituale) «una specifica controversia» e comunque seguendo le regole del Dlgs 276/2003 (riforma Biagi). L’impugnazione diventa qui più elastica, potendo essere derogate convenzionalmente anche individuate rigidità degli accordi nazionali. Il lodo resta comunque sempre impugnabile per contrarietà all’ordine pubblico.
L’impulso all’arbitrato tocca anche l’ambito societario, dove diventano materia di lodo tutte le controversie tra soci - o tra soci e società - delle imprese iscritte al Registro (ma non di quelle presenti sul mercato dei capitali). Gli statuti, a questo proposito, sarebbero etero-adattati ai nuovi standard legali.
La commissione Alpa apre poi ai provvedimenti cautelari dell’arbitro - fino ad oggi un totem intoccabile - ma a condizione che rispondano a un «regolamento precostituito per arbitrato amministrato».
Importante poi l’allargamento della osmosi tra il processo e l’arbitrato, con la razionalizzazione della translatio iudicii (portare cioè davanti all’arbitro gli atti, salvi e utilizzabili, del giudice togato da cui si desidera uscire), ampliata per tutti i primi gradi, esclusa per l’appello.
Altro ambito di estensione dell’arbitrato rituale è poi, almeno nell’auspicio della commissione, il Codice del consumo ma con alcuni importanti correttivi (per esempio il foro è sempre quello del consumatore) e con lo scopo di affiancare le - non efficientissime - class action. Non può mancare infine l’ambito della Pa, che la commissione Alpa ha percorso dal (neonato) Codice dei contratti - ampliando il terreno dell’accordo bonario - alle controversie con l’amministrazione, fino ai contenziosi in materia di servizi pubblici (anche qui per superare l’esperienza non eccelsa delle class action all’italiana).
Incidenti stradali, risarcimenti più lenti
Guido Camera, Quotidiano del Diritto, 30 gennaio 2017
L’obiettivo delle nuova legge (la 41 del 2016) in materia di omicidio e lesioni personali stradali era quello di dare soddisfazione alle vittime. Ma a oggi l’effetto più evidente sembra quello di avere rallentato i risarcimenti.
Norme severe
Aumento considerevole delle pene, ampio ricorso alle misure precautelari (arresto e fermo), divieto di concessione delle circostanze attenuanti: la legge 41/2016 – in vigore dal 25 marzo dell’anno scorso – è frutto di un’impostazione che ha pensato di affrontare il problema dei morti sulle strade puntando soprattutto sull’aspetto sanzionatorio. Si tratta di disposizioni molto severe, che sembrano voler scongiurare il rischio di interpretazioni troppo “morbide” da parte dei giudici.
Vanno in questa direzione, ad esempio, novità come l’arresto obbligatorio in flagranza per chi sia sospettato di avere causato un incidente mortale sotto l’effetto di alcol o droghe anche se non si è dato alla fuga, previsto dall’articolo 380 del Codice di procedura penale. Una misura inutile, perché se non ci sono le esigenze cautelari – tra le quali, appunto, rientra il pericolo di fuga – nel giro di qualche ora il giudice deve liberare l’indagato.
Allo stesso modo, il blocco delle attenuanti, previsto dal nuovo articolo 590-quater del Codice penale, ha l’obiettivo di “legare le mani” al giudice nell’individuazione di una pena effettivamente proporzionata a tutte le circostanze che caratterizzano l’incidente e la condotta del reo.
Si pensi al caso di chi si sia messo al volante dopo avere bevuto un bicchiere di troppo, ma la cui effettiva colpa – nel rapporto di causa-effetto con un incidente con danni alla persona – sia quella di avere commesso una violazione minore delle norme della circolazione. Messo sotto inchiesta, decide subito di risarcire il danno. Per le nuove norme, il giudice deve sempre considerare prevalente l’aggravante dell’alcol, senza poterla bilanciare con il risarcimento del danno o l’effettivo grado della colpa.
Effetti collaterali
Le aspettative risarcitorie delle vittime non sono tutelate di più ora rispetto al passato; anzi, l’impressione è che la nuova disciplina abbia seminato ostacoli al tempestivo risarcimento dei danni, dato che non ha reso “conveniente” il risarcimento preprocessuale finalizzato alla successiva opzione per un rito alternativo come il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Il che si traduce in tempi più lunghi per arrivare al risarcimento delle vittime, che rischiano di dover aspettare fino al terzo grado di giudizio.
Per l’imputato – e anche per le assicurazioni – può essere preferibile affrontare il dibattimento. La dialettica processuale è l’unica chance per guadagnarsi l’attenuante che può prevalere sullo stato di alterazione del conducente in conseguenza dell’uso di alcol o di droghe: si tratta della minima importanza di tale stato fisiologico nella dinamica dell’incidente (prevista dall’articolo 114 del Codice penale), che consente un sensibile abbattimento della pena e una proporzionale diminuzione del risarcimento.
Il dibattimento è ancora più vantaggioso se si pensa che le nuove norme (articoli 589-bis, comma 7, e 590-bis, comma 7, del Codice penale) prevedono una diminuzione della pena fino alla metà – e anche del risarcimento - «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».
Si tratta di ipotesi tutt’altro che remote. Si pensi alla responsabilità degli enti gestori per la manutenzione delle strade, o del personale sanitario per soccorsi non tempestivi o inadeguati. Tutte cause che possono contribuire, unitamente alla condotta di chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, a determinare la morte o le lesioni a un utente della strada: concause che è giusto accertare, ma che inevitabilmente aumentano il tasso di conflittualità tra imputato e vittime, dilatando anche i tempi per il risarcimento dei danni.
I punti-chiave della legge 41/2016
OMICIDIO STRADALE
La legge 41/2016 ha introdotto l’articolo 589bis del Codice penale, che contiene il reato di omicidio stradale : chi causa per colpa la morte di una persona violando la disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Sono previste pene più severe per chi guida sotto effetto di alcol o droghe e per il responsabile di un incidente mortale che viola i limiti di velocità, passa con il rosso o circola contromano o, ancora, fa inversione di marcia in determinate situazioni
LESIONI STRADALI
La legge 41/2016 ha anche introdotto l’articolo 590bis del Codice penale, che disciplina il reato di lesioni stradali : rischia la reclusione da tre mesi a un anno chi provoca alla vittima lesioni gravi (prognosi di almeno 40 giorni) e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (che provocano una malattia insanabile). Anche qui, le pene sono aumentate per chi circola sotto effetto di droghe o alcol o commette alcune violazioni alla disciplina della circolazione stradale particolarmente gravi.
LE ATTENUANTI
La legge 41 congela le attenuanti per chi commette i reati di omicidio o lesioni stradali aggravati perché sotto effetto di alcol o droghe o con violazioni gravi della disciplina della circolazione stradale o perché si dà alla fuga: le attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. Fa eccezione l’attenuante della «minima importanza» dell’opera del responsabile. Inoltre, se l’evento non è esclusiva conseguenza della condotta del colpevole, la pena è diminuita
L’ARRESTO
La legge 41 prevede l’obbligo di arrestare in flagranza chi commette il reato di omicidio stradale mentre è alla guida con un tasso alcolemico elevato o sotto effetto di droghe. All’arresto si deve procedere in ogni caso, anche se non sussistono esigenze cautelari. È invece previsto l’arresto facoltativo di chi viene colto in flagranza del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime commesse sotto effetto di alcol o droga o con violazioni gravi delle norme sulla circolazione stradale
Fondo a tutela del coniuge "più povero": al via la sperimentazione
Giuseppe Buffone, Quotidiano del Diritto, 30 gennaio 2017
Con un anno di ritardo, approda in “Gazzetta Ufficiale” il «Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno». Dal 13 febbraio 2017, sarà disponibile sul sito del ministero di Via Arenula, il modulo per la presentazione delle domande di accesso al fondo stesso.
Dm entrato in vigore: ma manca il “modulo conforme” (Form) - Le modalità di accesso al Fondo costituiscono condizioni di ammissibilità dell'istanza. Ai sensi dell'articolo 3 del Dm 15 dicembre 2016, per accedere al detto Fondo è necessario presentare l'apposito modulo (Form) predisposto dal Ministero. Il cennato Form sarà «disponibile, dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella “Gazzetta Ufficiale”, in un'area dedicata denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” del sito internet del Ministero (www.giustizia.it)». Pertanto, il modulo conforme sarà scaricabile online solo dalla data del 13 febbraio 2017. Le domande presentate senza l'utilizzo del modulo conforme sono inammissibili.
Tribunali legittimati a ricevere le domande di accesso al Fondo - Il decreto ministeriale individua, all'articolo 2 comma 1, i tribunali legittimati a ricevere le istanze di accesso al Fondo. Si tratta dell'aspetto più “fragile” dell'intera procedura poiché lo Stato riserva una cospicua risorsa di denaro pubblico (750.000 euro), ai soggetti aventi diritto, attraverso la individuazione di “punti di accesso” realizzata sulla scorta di un criterio non razionale poiché disancorato dagli effettivi dati numerici della popolazione residente.
Con decorrenza dal 13 febbraio 2017, la domanda potrà essere presentata ai tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Giova ricordare che ogni Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto e ha sede nella città che ne è capoluogo. Per l'effetto, i Tribunali competenti a ricevere le richieste sono i seguenti: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia. Resta qualche dubbio sulla sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari, che ha sede in Sassari. Tuttavia, attesa la formulazione dell'articolo 2 Dm 15 dicembre 2016, e la finalità della disposizione, deve ritenersi che il tribunale di Sassari sia incluso. È di tutta evidenza la disarmonia di questa selezione a campione: per la Sicilia, ad esempio, gli aventi diritto potranno presentare le domande in Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo, quanto a dire attraverso ben quattro tribunali per circa cinque milioni di residenti. Al contrario, per la Lombardia, sono previsti solo 2 tribunali d'accesso a fronte di una popolazione di circa 10 milioni di residenti. Ma già si è detto che si tratta di una sperimentazione e, quindi, la temporaneità e cedevolezza del regime giustificano una disciplina con un codice giuridico difettoso.
Regime transitorio e inadempimento - Il Dm di attuazione specifica che al Fondo è possibile accedere solo se l'inadempimento del coniuge onerato è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015 n. 208; l'inadempimento, pertanto, deve essere successivo all'1 gennaio 2016. Il comma 415 dell'articolo 1 della legge stabilità 2016 sembrerebbe chiarire che l'inadempimento deve essere assoluto: «qualora non abbia ricevuto l'assegno». In altri termini, dovrebbe essersi verificato un caso di “omesso” versamento dell'assegno; l'inadempimento parziale non giustificherebbe, quindi, l'accesso al Fondo. Quid juris in caso di parziali adempimenti di scarsa rilevanza?
Si pensi al caso di un assegno ex articolo 156 del Ccpari a euro 300 mensili versato solo per due mesi su 10; oppure a un assegno di euro 1.000 mensili per cui l'onerato versa solo euro 50 al mese. Formalmente, si ricadrebbe fuori dalla cornice di applicazione del Fondo.
Il Dm attuativo opta per una soluzione diversa. Ciò si comprende dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Nella domanda, infatti, il richiedente deve indicare «la misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento». Ne consegue che anche l'inadempimento parziale o inesatto giustifica l'accesso al Fondo.
Rilevanza della residenza anagrafica - La domanda di accesso al Fondo di solidarietà può essere presentata dai «richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto» legittimato dal decreto ministeriale.
Il criterio di riferimento per la legittimazione ad accedere è, dunque, quello della residenza.
La residenza di una persona, secondo la previsione dell'articolo 43 del codice civile, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cassazione n. 25726 del 2011). La residenza è presuntivamente determinabile, fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche (Cassazione n. 662 del 2000).
Il Dm in esame si riferisce, in effetti, a questa ultima residenza di tipo “anagrafico” dunque a quella non meramente fattuale ma ricavabile dai registri anagrafici (come noto, la residenza anagrafica è assistita da un regime legale di pubblicità, si veda Dpr 30 maggio 1989 n. 223, modificato dal Dpr 17 luglio 2015 n. 126, per l'adeguamento alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente). Tant'è che, nell'istanza, il richiedente deve allegare i propri dati anagrafici. Ci si chiede se meglio non sarebbe stato ricollegare il diritto di accesso al Fondo al luogo di emissione del titolo inadempiuto (in pratica, il tribunale del luogo in cui pronunciata la separazione): indicando la residenza, come criterio per accedere, non è escluso che alcuni valutino una “migrazione di comodo” per diventare legittimati a pretendere l'aiuto statale. Ipotesi affatto da escludere.Si pensi all'avente diritto che sia residente all'estero oppure al caso dell'avente diritto residente in un Distretto in cui sono previsti flussi di domande eccessivamente numerose. Il criterio della residenza, insomma, può dar la stura a un fenomeno di forum shopping.
Identikit dell'istituto
COSA E'
- La Legge di Stabilità 2016, per gli anni 2016 e 2017, ha istituito presso il ministero della Giustizia un «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno», per sostenere economicamente il coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento, prevedendo una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017.
- La legge n. 208 del 2015 prevede che l’istituzione di questa misura di sostegno abbia carattere sperimentale e chiarisce che la sperimentalità della misura comporta la sua applicazione solo in relazione ad alcuni tribunali: il tribunale di Milano è tra i tribunali indicati per la presentazione delle istanze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Articolo 1, commi 414–416, legge 208/2015; Decreto ministero della Giustizia, 15 dicembre 2016
- Entrata in vigore: dal 13 febbraio 2017.
- Dalla data del 13 febbraio 2017 è possibile scaricare il modulo (FORM), in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).
CHI PUO' RICHIEDERLO
Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
L'istanza di accesso al Fondo è depositata nella cancelleria del tribunale. L'istanza è redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Ministero (www.giustizia.it). L’istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni di cui all’articolo 3 del Dm 15 dicembre 2016.
DOVE SI DEPOSITA
L’istanza deve essere presentata presso la Cancelleria del tribunale competente
QUANTO COSTA
Ai sensi dell’articolo 1, comma 415, della legge n. 208 del 2015, il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.
TEMPI
Il tribunale decide nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza.
POSSIBILITA' DI IMPUGNAZIONE
Il giudice incaricato della valutazione dell'istanza, quando la ritiene ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del Dm 15 dicembre 2016. Quando ritiene inammissibile l'istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile
Il lavoratore deve poter conoscere le condotte illecite
Francesco Saverio Ivella, Guida al Diritto, 28 gennaio 2017, n. 6 - p. 50-51
Perché si dovrebbe riflettere sulla sentenza 54/2017? Il principio di diritto enunciato è talmente consolidato che il poco tempo a disposizione ci dovrebbe spingere verso altre letture.
Se volessimo coltivare il dubbio, nutrimento di ogni giurista, potremmo cominciare ad accorgerci che la Corte ha cassato la sentenza impugnata ed è andata contro il parere del Pm, che aveva chiesto il rigetto del ricorso. Dunque la questione non era così pacifica.
Il principio consolidato
È quello contenuto nella massima: si può applicare una sanzione disciplinare solo se gli inadempimenti contestati siano stati previsti nel codice disciplinare, se siano state indicate le relative sanzioni e se il codice sia stato affisso in luogo accessibile a tutti.
L'’inclusione nel codice disciplinare non è invece necessaria per quei comportamenti contrastanti con le regole di civile convivenza, vietati dalla coscienza sociale quale “minimo etico”, o costituenti illecito di rilevanza penale. In questi casi, infatti, l’illiceità della condotta è comunque percepita e conosciuta come tale dal lavoratore (Cassazione 21032/2016, 13414/2013 e 1926/2011).
Si può dire così superato il diverso orientamento per il quale l’inclusione di tali più gravi condotte nel codice disciplinare non è necessaria solo se la sanzione prevista sia quella del licenziamento; resterebbe necessaria per le sanzioni cosiddette conservative, «per le quali il potere disciplinare del datore di lavoro, solo genericamente previsto dall’articolo 2106 del Cc, esige necessariamente, per il suo concreto esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponde l’onere della pubblicità, a norma dell’articolo 7 della legge 300 del 1970, che ha inteso conferire effettività, anche con riferimento alla comunità d’impresa, al principio nullum crimen, nulla poena sine lege» (Cassazione 18130/2005 in «Guida al Diritto» n. 40/2005, pag. 60). È stato osservato, infatti, che seguendo tale ultima impostazione si dovrebbe ritenere illegittima la più favorevole sanzione conservativa irrogata dal datore di lavoro, in luogo del licenziamento, nei confronti di un lavoratore che abbia posto in essere una condotta così grave da non richiedere inclusione nel codice disciplinare per la sua sanzionabilità.
Con la conseguenza che il datore di lavoro potrebbe licenziare ma non applicare una sanzione conservativa. Conclusione evidentemente inaccettabile.
Nel diritto del lavoro, inoltre, l’applicazione del principio di legalità ha una portata diversa che nel diritto penale.
La ratio dell’orientamento oggi maggioritario, richiamato dalla sentenza 54/2017, è dunque nella considerazione che esistono condotte che di per sé non sono contrarie alla comune coscienza civile, ma che nella specifica organizzazione aziendale possono avere valenza di inadempimento, rilevante ai fini disciplinari. È pertanto necessario descriverle nel codice disciplinare, in modo da renderne nota l’antigiuridicità al lavoratore, che non potrà dire di non esserne a conoscenza e del quale, di conseguenza, si presumerà la colpa in caso di trasgressione.
La fattispecie
Proviamo a ricostruirla, per quanto possibile. Un dipendente di banca, con una qualifica di un certo rilievo, aveva concesso affidamenti a tre gruppi aziendali in violazione di specifici parametri oggettivi contenuti in una circolare aziendale, per la quale, ai fini della concessione di crediti, andava valutata la consistenza patrimoniale del debitore, la sua capacità reddituale e la presenza di garanzie prestate da terzi; il tutto secondo i parametri oggettivi indicati.
Il bancario, invece, non aveva effettuato una corretta valutazione della classe di rischio e aveva concesso l’affidamento superando il limite di valore (i tre soggetti affidatari erano collegati fra loro).
All’esito di una ispezione interna, la condotta era stata contestata e poi sanzionata con otto giorni di sospensione.
La sentenza della Cassazione
L’errore della banca datrice di lavoro è consistito nel non avere indicato la condotta contestata nel codice disciplinare e, di conseguenza, nel non avere previsto una specifica sanzione per la sua violazione. L’omissione, a parere della Corte, è decisiva ai fini della legittimità della sanzione, poiché le disposizioni dell’azienda possono mutare nel tempo e il lavoratore deve sapere se la loro violazione sia disciplinarmente sanzionabile e in che modo.
I parametri indicati dalla banca, ad esempio, possono variare a seconda delle contingenze economiche e di mercato e la rilevanza disciplinare della loro eventuale inosservanza potrebbe non essere chiara al lavoratore.
Per tutelare i principi di legalità e prevedibilità dell’esercizio del potere disciplinare è necessario che al dipendente sia reso noto quali siano le condotte illecite e quali siano le sanzioni correlate, graduate in relazione alla loro rilevanza e gravità. Questa è la motivazione con la quale nel caso specifico la Cassazione ha confermato l’orientamento prevalente, sopra richiamato.
I precedenti
La Suprema corte richiama uno specifico precedente (sentenza 22626/2013) reso in un caso simile, di violazione di specifiche disposizioni in materia di assegni da parte del bancario. Nella motivazione della sentenza 22626/2013 è stata fatta una distinzione fra le possibili condotte illecite del direttore di filiale; da una parte quelle che ex se contrastano con il cosiddetto “minimo etico” o con norme penali (come la mancata effettuazione di registrazioni antiriciclaggio o l’accettazione di distinte e documenti con firme non conformi al cosiddetto specimen); dall’altra quelle che sono connesse alle possibili modalità di applicazione di alcuni istituti bancari (come i termini di valutazione del rischio di illiquidità), che possono integrare o collidere con mere prassi, variabili nel tempo in ragione di congiunture economiche e di mercato e non integranti usi normativi o negoziali. Per le prime non vi è necessità di pubblicità come illecite; per le altre è necessaria l’affissione nel codice disciplinare.
L’altro precedente richiamato è la sentenza 15218/2015, in materia di pubblico impiego, con il quale è stato ritenuto che l’inadempimento consistente nel cancellare i dati dal personal computer aziendale non abbisogni di previsione nel codice disciplinare, sia perché si tratta di distruzione di beni aziendali in violazione dei doveri di fedeltà e diligenza, sia perché configura addirittura l’ipotesi di reato ai sensi dell’articolo 635-bis del Cp (in senso conforme si veda anche Cassazione 9900/2015).
L’onere di affissione del codice disciplinare
L’onere della prova dell’affissione del codice disciplinare è a carico del datore di lavoro, in quanto la preventiva affissione è elemento costitutivo del potere disciplinare (Ghezzi, Romagnoli, «Il rapporto di lavoro», terza edizione, 231).
Trattandosi di atto unilaterale ricettizio, è produttivo di effetti quando viene portato a conoscenza della collettività dei dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1344 del codice civile.
L’affissione in luogo accessibile a tutti è indefettibile e non ci sono mezzi equipollenti, come la consegna del Ccnl con il testo delle norme disciplinari e delle relative sanzioni (Cassazione 1208/88: «il cosiddetto codice disciplinare, quale insieme delle norme disciplinari unilateralmente poste dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 7, 1° comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, resta esclusa la possibilità di considerare come equipollenti mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli lavoratori individualmente considerati, trattandosi di disposizioni indirizzate ai lavoratori dipendenti non come singoli, ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile», in «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 1988, 292 con nota di Sbrocca).
Separazione, l'azione di riduzione dell'assegno non autorizza l'iscrizione di ipoteca
Francesco Machina Grifeo, Guida Al Diritto on line, 23 gennaio 2017
L'aver proposto «innumerevoli cause» per ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex moglie, non giustifica l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell'obbligato che abbia sempre pagato regolarmente il dovuto. Né tantomeno il vincolo può dirsi giustificato a seguito della vendita di alcune proprietà, a fronte di un patrimonio immobiliare rimasto «cospicuo». Con questa motivazione il Tribunale di Pordenone, sentenza 5 ottobre 2016 n. 620, ha accolto la richiesta di un ex marito che chiedeva la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla moglie, bocciando però la domanda di risarcimento danni in quanto la donna aveva agito in buona fede esercitando un diritto riconosciutole dalla legge.
Per l'attore dunque mancavano i presupposti previsti dall'articolo 8 della legge n. 898/1970, non essendosi egli mai reso inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile. La convenuta, dal canto suo, ha replicato di aver legittimamente esercitato un diritto espressamente attribuitole dalla legge, «potendo l'iscrizione dell'ipoteca avvenire indifferentemente, nel silenzio della norma, sia prima del verificarsi dell'inadempimento sia a fronte di un inadempimento effettivo».
Il Tribunale richiama sul punto la decisione della Cassazione (n. 12309/2004) secondo cui «in tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza riconosca detto assegno, circa la sussistenza, ai fini della iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal Giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.». Non solo, la Suprema corte (n. 12428/1991) spiega che va dichiarato «inammissibile, per difetto d'interesse, la richiesta del coniuge titolare di assegno di divorzio di essere autorizzato all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà del coniuge onerato, atteso che l'art. 8 della legge 898/1970 attribuisce direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere la suddetta ipoteca sulla base della sentenza che imponga all'altro coniuge alcuno degli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6, restando rimessa alla valutazione del medesimo creditore la sussistenza del pericolo di inadempimento».
Così ricostruito il quadro, quello che il giudice doveva verificare è se l’attore abbia tenuto un comportamento tale da far temere che egli potesse in futuro sottrarsi alla corresponsione dell'assegno. Ebbene, prosegue la sentenza, è documentato che l'ex coniuge non si sia mai sottratto al versamento del «consistente» assegno. Per cui alla convenuta si imponeva «un più gravoso onere probatorio in merito alla effettiva sussistenza del sopra indicato pericolo». Per dimostrare il quale non è sufficiente né l'aver proposto diverse azioni giudiziali per ridurre il dovuto né l'aver venduto qualche cespite.
Le spese sono state compensate in virtù della reciproca soccombenza e dell'atteggiamento collaborativo dell'ex moglie che aveva consentito la riduzione dell'ipoteca per la vendita di un vano. Anche considerato che in altro procedimento il marito aveva sostenuto di aver venduto un terreno per far fronte anche al proprio sostentamento, circostanza poi smentita nel presente giudizio.
Il giudice che dispone il carcere non deve motivare l'inidoneità del braccialetto elettronico
Giuseppe Amato, Quotidiano del Diritto, 23 gennaio 2017
Poiché la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, il giudice che, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia carceraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari pur connotati dall'adozione del braccialetto. Lo hanno stabilito i giudici penali della Cassazione con la sentenza n. 47905 del 2016.
Sulla disciplina del “braccialetto elettronico” - In termini, sezione VI, 12 novembre 2015, Masella. In generale, sulla disciplina del “braccialetto elettronico”, si vedano comunque sezioni Unite, 28 aprile 2016, Lovisi, laddove si è affermato che il giudice sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex articolo 291 del Cpp) sia nel caso di sostituzione della misura (ex articolo 299 del Cpp), ove ritenga applicabile quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, deve verificarne la disponibilità e, in caso negativo, escluso ogni automatismo nella scelta di applicare la misura della custodia in carcere ovvero quella degli arresti domiciliari semplici, deve applicare quella ritenuta idonea, adeguata e proporzionata in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
In altri termini, l'accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
È una chiara indicazione nel senso che le carenze dell'amministrazione, non in grado di avere un numero sufficiente di braccialetti elettronici, non può risolversi in danno della persona: nell'ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, non vi è cioè alcun automatismo applicativo (in particolare, è escluso che debba automaticamente e obbligatoriamente applicarsi la custodia in carcere), ma è imposto al giudice di rinnovare l'apprezzamento sull'idoneità della misura pertinentemente applicabile, proprio alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo.
In esito a tale rinnovato apprezzamento, potrà giustificarsi, nel concreto, l'applicazione della custodia in carcere, ove in positivo dovesse ritenersi l'inidoneità degli arresti domiciliari semplici a soddisfare le esigenze cautelari, ovvero potrà applicarsi quest'ultima più gradata misura, ove la carenza del mezzo di controllo sia ritenuta superabile e non pregiudizievole nell'ottica prevenzionale.
Niente interprete o traduzione se l'imputato si allontana prima della lettura della sentenza
Andrea Alberto Moramarco, Quotidiano del Diritto, 19 gennaio 2017
L'imputato straniero, autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza prima della lettura della sentenza, rinuncia sia alla traduzione dell'atto al momento della lettura, a cui avrebbe diritto qualora non si allontani, sia alla traduzione scritta della sentenza, alla quale avrebbe diritto nel caso in cui non sia mai stato presente in giudizio e ne abbia fatto esplicita richiesta. Tale precisazione è fornita dalla Cassazione con la sentenza 53609/2016.
Il caso - Protagonisti della vicenda giudiziaria sono due cittadini stranieri che il Tribunale aveva condannato per i reati i reati di rapina aggravata e induzione alla prostituzione, dando lettura della motivazione in assenza degli imputati, autorizzati ad allontanarsi prima della pronuncia. La Corte d'appello aveva poi confermato la condanna ritenendo tardivo il deposito dell'atto d'appello in relazione al termine di impugnazione di cui all'articolo 585 lettera a) del Cpp. Contro tale decisione, però, i due stranieri ricorrevano in Cassazione ritenendo sussistente una violazione dell'articolo 143 comma 2 del Cpp, in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere tradotta nella loro lingua e, di conseguenza, il termine per impugnare non poteva ritenersi decorso.
Le motivazioni - La questione posta all'attenzione dei giudici di legittimità riguarda il diritto dei cittadini stranieri imputati in procedimenti penali, posto dall'articolo 143 del Cpp, a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento del procedimento. Nel caso di specie, tale diritto non sussiste, in quanto gli stessi imputati erano assenti perché allontanatisi dall'aula prima della lettura delle motivazioni della sentenza. In tal caso, afferma la Corte, l'operato di un interprete «non avrebbe avuto senso alla presenza soltanto di persone che conoscevano la lingua italiana». Né può ritenersi, proseguono i giudici, che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla traduzione scritta della sentenza, in quanto tale incombente non era richiesto, in considerazione dell'assenza degli imputati, allontanatisi a seguito dell'autorizzazione ricevuta. In sostanza, conclude la Cassazione, «presenziando l'udienza e poi allontanandosi prima della lettura della sentenza, i ricorrenti hanno di fatto rinunziato sia alla traduzione dell'atto» cui avrebbero avuto diritto se non si fossero allontanati, «sia alla traduzione scritta alla quale avrebbero avuto diritto nel caso in cui non si fossero mai presentati in giudizio».
Benefici penitenziari: la Cassazione sui permessi di necessità ai detenuti
a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi - Permesso di necessità - Evento grave ed eccezionale - Disturbo psichico del figlio del detenuto - Esclusione.
Il permesso previsto dall'art. 30, comma 2, O.P. può essere concesso solo eccezionalmente e per eventi familiari di particolare gravità. Il termine “gravità” non si riferisce soltanto a un evento luttuoso o drammatico, ma deve essere inteso come un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona. Il profilo della particolare gravità dell'evento si confonde con quello dell'eccezionalità, nel senso che essi insieme concorrono a definire un fatto del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nella sua esperienza di isolamento carcerario. In tal senso la Corte ha escluso che il disturbo autistico del figlio del detenuto potesse configurare un evento con le caratteristiche sopra evidenziate.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 13 dicembre 2016 n. 52820
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi - Permesso di necessità - Concessione - Requisiti - Accertamento - Incidenza dell'evento nella vicenda umana del detenuto - Necessità.
La concessione dei permessi di necessità al detenuto secondo la previsione di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354 è subordinata alla sussistenza di tre requisiti fondamentali: quello dell'eccezionalità della concessione, quello della particolare gravità dell'evento giustificativo e quello della correlazione dello stesso con la vita familiare. Il relativo accertamento deve essere altresì compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 1° dicembre 2016 n. 51409
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi - Permessi di necessità ex articolo 30 O.P. - Grave malattia psichica di un familiare - Riconducibilità.
Il permesso di necessità deve essere concesso non solo in ipotesi di evento unico, ma anche in ipotesi di vicenda familiare particolarmente grave e non usuale, idonea a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della stessa sanzione detentiva. In tal senso anche la malattia psichica, quale grave situazione cronica perdurante nel tempo, dalla quale sia affetta la moglie del detenuto istante, può rivestire il grado di gravità idoneo a ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'articolo 30, comma 2, O.P.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 1° settembre 2016 n. 36329
Esecuzione della pena - Carcere - Benefici penitenziari - Permesso di necessità - Condotta carceraria - Irrilevanza.
Il permesso di necessità prescinde del tutto dal ravvedimento del condannato, potendo essere concesso anche al detenuto che non abbia tenuto condotta corretta. Ne consegue che i rilievi disciplinari contestati al detenuto istante non possono avere rilievo circa l'esame dei requisiti richiesti ai fini della concessione del permesso di necessità, ma possono, certo in modo doveroso, essere considerati sul versante della predisposizione di una scorta che accompagni il detenuto nel corso del permesso e della predisposizione di apposite cautele, connesse alla gravità dei reati commessi e alla personalità del condannato, anche per come manifestatasi nel corso dell'espiazione.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 18 aprile 2016 n. 15953
Benefici penitenziari - Permessi - Permesso di necessità - Art. 30 O.P. - Necessità di consumazione di matrimonio - Configurabilità come grave motivo - Esclusione - Profili di incostituzionalità della norma - Esclusione.
Non costituisce grave motivo familiare che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso a norma dell'articolo 30 della legge 354/1975, la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere, a favore del detenuto che non si trovi ancora nelle condizioni di poter godere di un permesso premio previsto nel successivo articolo 30-ter della medesima Legge. La Corte esclude che si possa profilare un contrasto con il dettato costituzionale (articoli 2, 3, comma 2, 27, comma 3, 29 e 117 della Costituzione) nella parte in cui la nozione di evento familiare di particolare gravità non ricomprende eventi di speciale rilevanza, quale il diritto del detenuto alla sessualità con il coniuge allo scopo di procreare. Trattasi infatti di intervento additivo in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, che, in quanto tale, esula dal controllo di legittimità costituzionale.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 12 gennaio 2016 n. 882
Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Permesso di necessità - Articolo 30 O.P. - Nozione - Eventi familiari - Presupposti e condizioni per la concessione.
Il permesso di necessità trova la sua ratio nel concetto di umanizzazione della pena e nel riconoscimento del valore dei legami familiari, compresi quelli che riguardano i “prossimi congiunti”, per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'articolo 307, comma quarto, del Cp,contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale. Deve pertanto essere riconosciuto il permesso al detenuto che voglia pregare sulla tomba del giovane nipote scomparso prematuramente, essendo ravvisabile sia il requisito della eccezionalità dell'evento, in quanto certamente non usuale, sia quello della gravità dello stesso, idoneo a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 17 dicembre 2015 n. 49898
Ordinamento penitenziario - Magistrato di Sorveglianza - Richiesta di permesso - Discussione tesi di laurea all'esterno dell'istituto penitenziario - Fattispecie non riconducibile al permesso di necessità di cui all'art. 30 O.P.
È del tutto arbitraria l'interpretazione del permesso di necessità, disciplinato dall'articolo 30 O.P., diretta a ricondurre la discussione della tesi di laurea in luogo esterno all'istituto penitenziario alla categoria degli “eventi familiari di particolare gravità” che costituiscono il presupposto giuridico del suddetto beneficio. Tale interpretazione appare altresì strumentale, essendo chiaramente motivata dalla consapevolezza che il detenuto, a causa della sua elevata pericolosità, quale desumibile dalla gravità dei reati per i quali è stato condannato, non può beneficiare del permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 15 gennaio 2015 n. 1778
Ricorso in Cassazione: validità del deposito della sentenza impugnata
a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza Impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di Ufficio - Deposito di copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata - Procedibilità dell'impugnazione - Condizioni - Fattispecie in tema di impugnazione di decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense.
In tema di ricorso per cassazione (nella specie avverso la decisione emessa in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense), il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l'impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l'oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia.
•Corte cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 3 ottobre 2016 n. 19675
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Deposito di copia “uso studio” priva del visto di conformità - Improcedibilità.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata “uso studio”, priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica.
•Corte cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 agosto 2016 n. 16498
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Omissione - Equipollenti - Inammissibilità - Fattispecie.
In materia d'impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto improcedibile un ricorso perché la copia depositata era incompleta e priva del visto di conformità).
•Corte cassazione, sezione tributaria, sentenza 8 luglio 2015 n. 14207
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Ricorso per cassazione avverso decreto decisorio di opposizione allo stato passivo - Deposito di copia autentica del decreto sfornita della prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione ex art. 99, ultimo comma, l.fall. - Improcedibilità del ricorso - Fondamento - Acquisizione “aliunde” dei predetti documenti - Esclusione.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell'opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione ex art. 99, ultimo comma, l.fall., benchè queste ultime siano state espressamente allegate, determina l'improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., atteso che tale omissione impedisce alla Suprema corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la mera indicazione delle corrispondenti date nell'epigrafe del ricorso, o la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il deposito, da parte sua, di una copia con la relata o la presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione.
•Corte cassazione, sezione I civile, sentenza 16 maggio 2016 n. 9987
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Deposito di copia incompleta - Improcedibilità del ricorso - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., qualora la copia autentica della sentenza impugnata, depositata dal ricorrente, sia incompleta. (Nella specie, la S.C. ha altresì precisato che non era stata rinvenuta né nel fascicolo d'ufficio né in quello della controparte alcuna altra copia autentica integrale della decisione, sicché, in conseguenza dell'incompletezza della copia prodotta, era rimasto precluso ogni accesso cognitivo alle ragioni del “decisum”).
•Corte cassazione, sezione tributaria, sentenza 21 gennaio 2015 n. 1012
Stalking, alternatività e reciprocità degli atti persecutori
a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto
Stalking - Articolo 612- bis cp - Atti persecutori - Configurabilità del reato - Eventi alternativi - Sufficienza anche di uno solo di essi.
Commette il reato di stalking il padre che mette ossessivamente in discussione le scelte della madre nei confronti della figlia minore, sottoponendo quest'ultima a controlli medici continui. Per la Corte, la contestazione eccessiva del ruolo dell'altro genitore e la cura “maniacale” dimostrata verso la propria figlia, fino a comprometterne il suo normale sviluppo psico¬fisico, fanno scattare il reato previsto dall'articolo 612-bis.
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2016 n. 50057
Reati contro la persona - Stalking - Vittima dello stalking - Reazione violenta - Persecutore - Condanna - Minacce reciproche - Reazioni incontrollate delle vittime
La reazione anche violenta della vittima di stalking non salva il persecutore dalla condanna. Per la cassazione l'esistenza di minacce reciproche rientra nelle reazioni incontrollate della vittima all'ansia e allo stress e nulla impone che la perseguitata debba restare inerme.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2016 n. 15603
Stalking - Condotte reiterate in un arco di tempo molto ristretto - Atti autonomi - Sufficienza di un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima
Il delitto di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p., cd. stalking, si ravvisa anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, purché si tratti di atti autonomi e la loro reiterazione sia la causa effettiva di uno degli eventi previsti alternativamente dalla norma incriminatrice, quali il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e l'alterazione delle abitudini di vita. Ai fini dell'integrazione del reato de quo, non è tuttavia necessario l'accertamento di uno stato patologico, in quanto è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. (Nella fattispecie si riteneva sussistente il reato de quo, avendo le persone offese lasciato trasparire un forte timore per la loro incolumità e per quella dei due figli minori, soprattutto per il fatto che l'imputato, che li minacciava e molestava continuamente, aveva un agevole accesso alla loro abitazione, essendoci delle parti comuni nello stabile in cui vivevano).
• Tribunale di Trento, penale, sentenza 13 giugno 2016 n. 491
Stalking - Reciprocità dei comportamenti molesti - Valutazione.
Il reato di atti persecutori può sussistere anche quando la vittima abbia più volte cercato un contatto con lo stalker ed in alcuni casi l'abbia fronteggiato reagendo energicamente. La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude infatti la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa. Il termine reciprocità non vale, dunque, ad escludere in radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte come persecutorie ex articolo 612-bis c.p., occorrendo che venga valutato con maggiore attenzione ed oculatezza, quale conseguenza del comportamento di ciascuno, lo stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, o il suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone a lei vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita. Deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura. Né può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l'assenza dell'evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l'idea di una vittima inerme alla mercé del suo molestatore ed incapace di reagire.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 novembre 2013 n. 45648
Reciprocità dei comportamenti molesti - Stalking - Configurabilità del reato
La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude in assoluto la configurabilità del reato di stalking. In un caso del genere, però, all'autorità giudiziaria tocca un compito ancora più incisivo per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza del danno, cioè dello stato di ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, ancora, della necessità del cambiamento delle proprie abitudini di vita. Il giudice deve verificare se, in caso di reciprocità degli atti minacciosi, esiste una posizione predominante di una delle due parti coinvolte, tale da permettere di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come messa in atto di un meccanismo di replica indirizzato a sopraffare la paura. Nè può dirsi che la reazione della vittima comporti, comunque, l'assenza dell'evento richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi accettare l'idea di una vittima inerme alla mercè del suo molestatore e incapace di reagire. Anzi, non va escluso che una situazione di stress o di ansia possa provocare reazioni incontrollate della vittima anche nei riguardi del proprio aggressore. Quanto al numero di condotte violente che possono essere considerate tali da configurare il reato, bastano anche due soli episodi per arrivare alla condanna per atti persecutori. Certo, serve una reiterazione della condotta aggressiva, però non è necessario che questa sia anche assillante.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 novembre 2013 n. 45648
La selezione della Gazzetta Ufficiale
Ambiente
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2016
Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 dicembre 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 19 dicembre 2016
Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 10).
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 dicembre 2016
Adozione dello schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
(G.U. 24 dicembre 2016, n. 300)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 422).
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 dicembre 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 427).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245
Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 16 dicembre 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in Provincia di Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5792. (Ordinanza n. 426).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 dicembre 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvolturno nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 425).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 dicembre 2016
Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto. Proroga della contabilita' speciale n. 5823. (Ordinanza n. 424).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 dicembre 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto. Proroga della contabilita' speciale n. 5773. (Ordinanza n. 423).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 dicembre 2016
Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 novembre 2016
Modifiche al decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239».
(G.U. 14 gennaio 2017, n. 11)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Emilia Romagna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzatili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Umbria per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Abruzzo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2016
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 gennaio 2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 429).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 9 gennaio 2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena. (Ordinanza n. 428).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 10 gennaio 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. (Ordinanza n. 430).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Piemonte per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lazio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Molise per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 11).
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. (Ordinanza n. 12).
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Puglia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Campania per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Basilicata per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 novembre 2016
Modifica del decreto 13 settembre 2016 in materia di incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 gennaio 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 431).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 gennaio 2017
Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5847. (Ordinanza n. 432).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 11 gennaio 2017
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. Proroga della contabilità speciale n. 5870. (Ordinanza n. 433).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 11 gennaio 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 434).
(G.U. 23 gennaio 2017, n. 18)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 16 gennaio 2017
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. (Ordinanza n. 14).
(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Liguria per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2016
Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
(G.U. 26 gennaio 2017, n. 21)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2016
Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.
(G.U. 26 gennaio 2017, n. 21)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 gennaio 2017
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.
(G.U. 28 gennaio 2017, n. 23)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino.
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017
Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 gennaio 2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. (Ordinanza n. 435).
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 gennaio 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 436).
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
Appalti
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 novembre 2016
Rettifica delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". (Delibera n. 1097).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, recante: «Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti».
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare n. 3 del 6 dicembre 2016, recante: «Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione».
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 16 novembre 2016
Linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice». (Delibera n. 1293).
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 novembre 2016, n. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 28 dicembre 2016
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. (Delibera n. 1309/2016).
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2016
Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
Economia e Fisco
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 dicembre 2016
Definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonchè ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2016
Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 dicembre 2016
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2016
Autorizzazione alla cessione alla BEI, della garanzia dello Stato concessa alla CDP, in relazione ai crediti scaturenti dai contratti di finanziamento stipulati con le banche.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 dicembre 2016
Modifica dei decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata - spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 dicembre 2016
Determinazione, per l'anno 2017, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 dicembre 2016
Determinazione, per l'anno 2017, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2016
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2013.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2016
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2014.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2016
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2015.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2016
Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione delle territorialità specifiche.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.S., n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, rilevati dal 1º luglio al 30 settembre 2016, con applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2017.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2016
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 dicembre 2016
Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304, S.O., n. 62)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2016
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro sulle successioni e donazioni.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO
Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2016 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 ottobre 2016
Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
(G.U. 23 gennaio 2017, n. 18)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 gennaio 2017
Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 17 gennaio 2017, n. 3/RGS
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2017-2018.
(G.U. 30 gennaio 2017, n. 24)
Immobili/Edilizia/Urbanistica/Demanio
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Comunicato afferente il decreto di sclassifica 11 agosto 2016, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di aree demaniali marittime, in Venezia.
(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2016
Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106757).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2016
Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106758).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2016
Dismissione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 106759).
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Pescopagano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/01 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 1° lotto.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Pescopagano e di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2016
Aggiornamenti relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.
(G.U. 23 gennaio 2017, n. 18)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Rio Ceretolo - Ranuzzi, in Casalecchio di Reno.
(G.U. 23 gennaio 2017, n. 18)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 dicembre 2016
Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.
(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo demaniale, in Deruta
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2016
Erogazione del saldo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed E.
(G.U. 26 gennaio 2017, n. 21)
Professioni & Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 4/16 del 21 settembre 2016 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.
(G.U. 28 dicembre 2016, n. 302)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 50/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 8 luglio 2016.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 127/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 13 febbraio 2015.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2016
Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 dicembre 2016
Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2016
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate.
(G.U. 5 gennaio 2017, n. 4)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 30 dicembre 2016
Proroga della validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 5 gennaio 2017, n. 4)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 novembre 2016
Modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, nonché modalità di svolgimento della sua attività.
(G.U. 7 gennaio 2017, n. 5)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 settembre 2016
Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici». (Decreto n. 716).
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2016, n. 253
Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 29 novembre 2016
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2016-2018 nell'ambito del personale della carriera prefettizia.
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 settembre 2016
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 713). (17A00138)
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 ottobre 2016
Linee guida per unificare le prove di verifica finale dei percorsi degli Istituti tecnici superiori con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina a norma dell'articolo 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Decreto n. 762).
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 153/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 20 ottobre 2016.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24-25 novembre 2016.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Trasferimento all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) del personale non dirigenziale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(G.U. 23 gennaio 2017, n. 18)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2016
Individuazione degli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare il fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
(G.U. 27 gennaio 2017, n. 22)
Pubblica Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 novembre 2016
Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.
(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 novembre 2016
Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo.
(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2016, recante la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse PON IC».
(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., N. 57)
LEGGE 1 dicembre 2016, n. 233
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234
Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
(G.U. 22 dicembre 2016, n. 298)
LEGGE 1 dicembre 2016, n. 235
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 236
Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonchè alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 novembre 2016
Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 2016
Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. (Prot. n. 215).
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 dicembre 2016
Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 agosto 2016
Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). (Delibera n. 43/2016).
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 14 dicembre 2016
Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301, S.O., n.60)
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
(G.U. 28 dicembre 2016, n. 302)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 agosto 2016
Approvazione del programma complementare al PON "Città Metropolitane 2014-2020" - Agenzia coesione territoriale. (Delibera n. 46/2016).
(G.U. 28 dicembre 2016, n. 302)
DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 239
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 240
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2016
Ripartizione, per l'anno 2016, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2017-2019.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 dicembre 2016
Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 1.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 dicembre 2016
Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 6.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 16 dicembre 2016 recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando "Reti di impresa per l'artigianato digitale".
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rimborso 2016 alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti nelle campagne elettorali o referendarie.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967.
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. (Autorizzazione n. 2/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari. (Autorizzazione n. 5/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (Autorizzazione n. 8/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE 15 dicembre 2016
Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. (Autorizzazione n. 9/2016).
(G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, S.O., n. 61)
LEGGE 1 dicembre 2016, n. 241
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2016
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2016
Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre 2016
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 novembre 2016
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 novembre 2016
Incremento delle risorse finanziarie destinate all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
DECRETO 28 novembre 2016
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017.
(G.U. 30 dicembre 2016, n. 304)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 dicembre 2016
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Taranto, l'Ufficio di sorveglianza di Avellino, l'Ufficio di sorveglianza di Nuoro, l'Ufficio di sorveglianza di Taranto e l'Ufficio di sorveglianza di Vercelli - settore penale.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 dicembre 2016
Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
(G.U. 31 dicembre 2016, n. 305)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 dicembre 2016
Integrazione dell'allegato 1 del decreto 20 dicembre 2016, concernente il differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2016
Disposizioni transitorie al decreto 9 agosto 2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni. (16A09038)
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 dicembre 2016
Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Nuova graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazioni relative al bando «Horizon 2020 - risorse PON IC».
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 246
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016
Nomina dei Sottosegretari di Stato.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 22 dicembre 2016
Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 5 dicembre 2016, n. 381060
Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 249
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.
(G.U. 5 gennaio 2017, n. 4)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016
Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.
(G.U. 5 gennaio 2017, n. 4)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 ottobre 2016
Istituzione, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.
(G.U. 7 gennaio 2017, n. 5)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Emendamento all'art. XII (c) (ii) dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti, fatto a Parigi il 23 marzo 2007.
(G.U. 7 gennaio 2017, n. 5)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Cessazione degli effetti dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-belga, fatto a Roma il 15 ottobre 1970.
(G.U. 7 gennaio 2017, n. 5)
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 250
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 251
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2016
Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le attività del Consiglio nazionale delle ricerche svolte nell'ambito del VII programma quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e su altre linee del bilancio dell'Unione europea. (Decreto n. 45/2016).
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2016
Contributo nazionale ex-ante a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma di cooperazione interregionale Urbact III che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2016. (Decreto n. 46/2016).
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2016
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2016.
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2016
Approvazione del programma, per la Regione Abruzzo, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2016
Approvazione del programma, per la Regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 252
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254
Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 27 ottobre 2016, n. 255
Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 dicembre 2016
Definizione dei nuovi criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 66, comma 4, della legge n. 144 del 17 maggio 1999.)
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Mura e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Ghislarengo e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2016
Delega al Ministro dell'interno, sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, a presiedere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016».
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante: "Proroga e definizione di termini.". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016).
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 22 dicembre 2016
Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.
(G.U. 11 gennaio 2017, n. 8, S.O., n. 2)
LEGGE 5 gennaio 2017, n. 1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Marentino.
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Molare.
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2016
Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti.
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2016
Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020.
(G.U. 12 gennaio 2017, n. 9)
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 256
Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani. (17G00004)
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Parano e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arsenio e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2016
Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia.
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2016
Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo.
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2016
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019.
(G.U. 13 gennaio 2017, n. 10, S.O., n. 4)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 dicembre 2016
Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(G.U. 14 gennaio 2017, n. 11)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016
Scioglimento del consiglio comunale di Cassano delle Murge e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Modifica della disciplina del bonus elettrico
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2016
Primo riparto a favore dei Comuni delle somme accantonate del Fondo di solidarietà comunale 2016.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12, S.O., n. 5)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2016. Situazione del bilancio dello Stato.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12, S.S., n. 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 dicembre 2016 recante «Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Erogazione di contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione delle PMI presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione - Annualità 2017.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)
LEGGE 21 dicembre 2016, n. 258
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13, S.O., n. 6)
LEGGE 16 gennaio 2017, n. 2
Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 novembre 2016
Recepimento della direttiva 2016/11/UE della Commissione del 5 gennaio 2016 che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2016
Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 2 dicembre 2016
Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Modalita' e termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR per la funzione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2016
Destinazione, per l'anno 2016, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 ottobre 2016
Approvazione del bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. (17A00349)
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Comunicato di rettifica relativo al testo in lingua italiana dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2016, n. 216.
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Botricello e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)
DELIBERA 18 gennaio 2017
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Gavazzana e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2016
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2016
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2016
Monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare n. 5 del 30 dicembre 2016, recante «SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio)».
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5
Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
(G.U. 27 gennaio 2017, n. 22)
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6
Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
(G.U. 27 gennaio 2017, n. 22)
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7
Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
(G.U. 27 gennaio 2017, n. 22)
Sicurezza
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO
Avviso pubblico ISI 2016 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(G.U. 23 dicembre 2016, n. 299)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 novembre 2016
Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare.
(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301, S.O., n.59)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 ottobre 2016
Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.
(G.U. 1 gennaio 2017, n. 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 dicembre 2016
Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 dicembre 2016
Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
(G.U. 3 gennaio 2017, n. 2)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2016
Approvazione dei modelli di Certificati di sicurezza per nave da passeggeri e relativo elenco dotazioni (Form P).
(G.U. 4 gennaio 2017, n. 3)
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
COMUNICATO
Proroga dei termini di scadenza dell'avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-agricoltura 2016.
(G.U. 9 gennaio 2017, n. 6)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 novembre 2016
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)