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Incidente probatorio: condizioni e limiti
Isabella Cacciari, Estratto da "Ventiquattrore Avvocato", Edizione del 24 ottobre 2017 - n. 10 - p. 59-69
LA QUESTIONE
A quali condizioni e in quali limiti e termini è possibile per le parti processuali richiedere l'espletamento di un incidente probatorio? Qual è il valore dei risultati raggiunti all'esito dell'incombente?
Premessa
Con l’incidente probatorio si realizza l’anticipazione, alla fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, della formazione di una prova, la cui naturale sede sarebbe, secondo l’impianto del Codice, quella dibattimentale, tipicamente contrassegnata dal pieno contraddittorio tra le parti, soprattutto al fine della sua validità processuale.
In tal senso, pertanto, già la legge delega prevedeva l’obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate.
Nell’impianto originario del Codice come elaborato dalla legge delega, l’istituto dell’incidente probatorio era previsto unicamente nel corso delle indagini preliminari e solo per il caso di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti anch’essi non rinviabili al dibattimento; in tali casi, quindi, imputato e pubblico ministero avevano facoltà di chiedere al giudice che si procedesse all’assunzione di testimonianze, all’esame dell’imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali e a perizie.
Sulla base di ciò l’originario art. 392 c.p.p. disciplinava, quali ipotesi da farsi rientrare nel concetto - astrattamente definito dal Legislatore delegante - di non rinviabilità dell’assunzione della prova al dibattimento, da un lato, quelle nelle quali, nel corso delle indagini preliminari, vi fosse fondato motivo per ipotizzare, in relazione al testimone, all’indagato in grado di fornire elementi di prova utili su fatti concernenti l’altrui responsabilità, a quello di reato connesso ex art. 210 c.p.p. e, infine, a soggetti che avessero in precedenza reso dichiarazioni tra loro discordanti al P.M. o in altro incidente probatorio, che al futuro dibattimento essi sarebbero stati interessati da un’infermità o da altro grave impedimento che avrebbe reso impossibile la loro audizione; in alternativa, poteva richiedersi di procedere con incidente probatorio nel caso in cui sussistessero elementi concreti e specifici per ritenere che tali medesimi soggetti fossero esposti a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o altra utilità che avrebbe potuto determinarli a non deporre o a deporre falsamente nel processo; in presenza di tali condizioni, quindi, poteva procedersi, già nella fase delle indagini preliminari e con valore di prova validamente assunta, all’assunzione di una testimonianza (art. 392, comma 1, lett. a) e b), c.p.p.), all’esame dell’indagato nel medesimo procedimento sul fatto altrui (art. 392, comma 1, lett. c) c.p.p.), a quello dell’indagato in altro procedimento, connesso ex art. 210 c.p.p. (art. 392, comma 1, lett. d), c.p.p.), o infine a un confronto (art. 392, comma 1, lett. e), c.p.p.).
Ulteriori ipotesi di non rinviabilità al dibattimento, presupposto della richiesta di incidente probatorio, attenevano o alla modificazione non evitabile dello stato di una persona, di una cosa o di un luogo, che legittimava (e legittima tuttora alle medesime condizioni) le parti all’espletamento anticipato di una perizia o di un esperimento giudiziale (art. 392, comma 1, lett. f), c.p.p.) o a particolari ragioni di urgenza con riferimento alla possibilità di procedere a ricognizione (art. 392, comma 1, lett. g), c.p.p.). Era ed è infine consentita alle parti la possibilità di chiedere l’espletamento di una perizia nel caso che, se disposta in dibattimento, ne determini la sospensione per un tempo superiore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, c.p.p.).
Estensione dell’ambito applicativo
L’elaborazione giurisprudenziale e legislativa successiva all’emanazione del Codice ha di fatto smantellato due dei fondamentali limiti originari dell’istituto dell’incidente probatorio, estendendone notevolmente le possibilità applicative: da un lato, infatti, la Corte Costituzionale (sentenza n. 77/1994) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non consentivano che l’incidente probatorio potesse essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare e, dall’altro, la legge n. 267 del 7 agosto 1997 ha soppresso - peraltro solo con riferimento alla possibilità di anticipato esame dell’indagato sulla responsabilità altrui o di quello in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., ferma restando la sussistenza dei presupposti avuto riguardo alla testimonianza - le condizioni di cui all’art. 392, comma 1, lettere a) e b), c.p.p. Attualmente, cioè, la possibilità di procedere all’esame di tali soggetti non è subordinata alla presenza di condizioni legittimanti la relativa richiesta. Un’ulteriore espansione dell’istituto è stata frutto di altri interventi legislativi: in particolare la legge 15 febbraio 1996, n. 66 («Norme contro la violenza sessuale»), la legge 3 agosto 1998, n. 269 («Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù»); la legge 11 agosto 2003, n. 228 («Misure contro la tratta di persone») e la legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), con l’inserimento e la graduale estensione del comma 1 bis dell’art. 392 c.p.p., hanno previsto (analogamente a quanto avviene per l’esame dell’indagato sulla responsabilità di altri o di quello in procedimento connesso) la incondizionata possibilità di audizione di persona minorenne o della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, quale testimone nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, turismo sessuale minorile, tratta di persone oltre alle varie forme di violenza sessuale e al reato di atti persecutori. É stato, inoltre, stabilito, a seguito delle modifiche appartate con il D.Lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015, che in ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza.
La legge 7 dicembre 2000, n. 397 sulle investigazioni difensive ha introdotto la possibilità per il difensore di richiedere, ex art. 391 bis, comma 11, c.p.p., che si proceda con incidente probatorio all’audizione della persona (testimone o indagato) che, dallo stesso richiesta di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, si sia avvalsa della facoltà di non rispondere di cui all’art. 391 bis, comma 3, lettera b).
D’altro canto, il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha statuito che nei procedimenti avanti al giudice di pace l’istituto non si applica.
Art. 11 della Costituzione e il giusto processo
La successiva emanazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, introduttiva nell’art. 111 della Costituzione dei principi del giusto processo ha a sua volta influito - intervenendo sul regime di assunzione e valutazione delle prove - sull’incidente probatorio e, specificamente, su quello avente a oggetto l’esame dell’indagato sul fatto altrui o di quello in procedimento connesso e la testimonianza.
In particolare, come noto, sono stati inseriti nell’art. 111 della Costituzione, per quanto rileva in questa sede, i seguenti principi: quello per il quale ogni processo si svolge, in tempi ragionevoli, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale (comma 2). Quello per il quale nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (comma 3). Quello del contraddittorio nella formazione della prova, per il quale la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore (comma 4), principio al quale può derogarsi unicamente per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (comma 5).
Testimonianza in caso di infermità o altro grave impedimento
L’ipotesi di incidente probatorio disciplinata dall’art. 392, comma 1, lett. a), come quella di cui alla successiva lett. b), non ha subito modificazioni dall’entrata in vigore del Codice. Essa stabilisce che le parti possono richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento. La lettura della norma, interpretata nel contesto dell’impianto codicistico con particolare riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 512 c.p.p., impone di ritenere che, nel caso in cui in fase di indagini preliminari sussista oggettivamente il fondato motivo richiamato dalla norma, la parte interessata abbia l’onere di chiedere lo svolgimento di incidente probatorio a pena di conseguenze negative in ordine alla propria posizione processuale. Infatti, qualora un testimone che abbia reso dichiarazioni rilevanti nel corso delle indagini preliminari, ad esempio al P.M., venga poi citato a carico o a discarico nel dibattimento e non sia qui in grado di deporre per motivi oggettivi, ma già prevedibili nella fase delle indagini preliminari (a es: una grave e accertata malattia, già presente fin dalle indagini, che lo abbia poi condotto a morte o comunque a una situazione di tale gravità da impedire l’assunzione delle sue dichiarazioni) la parte non potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 512 c.p.p., che consente la possibilità di chiedere al giudice che disponga la lettura di atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. La giurisprudenza è cioè pacifica nel ritenere che l’imprevedibilità dei fatti e delle circostanze che rendono impossibile la ripetizione degli atti assunti deve essere riguardata non con riferimento al momento dibattimentale, ma a quello delle indagini. La valutazione deve cioè essere fatta con criterio ex ante e fondarsi su elementi concreti che lascino pronosticare secondo l’id quod plerumque accidit il futuro comportamento del testimone. Quanto alle specifiche situazioni sussumibili nella norma, mentre dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente concordi nel collegare l’infermità a situazioni patologiche, fisiche o psichiche, maggiori discussioni attengono al concetto di grave impedimento, con particolare riferimento a quello collegato all’irreperibilità successiva del testimone, assai frequente nel processo penale soprattutto in relazione a cittadini extracomunitari senza fissa dimora: alcuni, infatti, ritengono che anche tali situazioni integrino il fondato motivo per ritenere l’impedimento che giustifica lo svolgimento di incidente probatorio, con successiva esclusione, in caso di mancata richiesta, della possibilità di lettura del verbale di dichiarazioni rilasciate in fase di indagini da soggetto non più reperito. Altri, invece, ammettono la successiva lettura ex art. 512 c.p.p. non ritenendo tale stato di irregolare oggettivamente idoneo a imporre di prevedere la futura irreperibilità del teste. Ancora, l’oggettività dell’impedimento non può attenere a libere scelte del dichiarante, quali la facoltà di astenersi dal rispondere, esercitabile in dibattimento ex art. 199 c.p.p. dai prossimi congiunti dell’imputato. Anche qualora pertanto si paventi tale rischio esso non sarà sufficiente per chiedere lo svolgimento di incidente probatorio, né, peraltro, sarà possibile, ex art. 512 c.p.p., dare lettura delle dichiarazioni di tale soggetto precedentemente rese, in quanto tale situazione non rientra tra le cause di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, essendo legislativamente prevista la possibilità di astensione dal deporre (art. 199 c.p.p.).
Testimonianza in caso di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità
L’art. 392, comma 1, lett. b), dispone che le parti possono richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso. Anche l’art. 111, comma 5 della Costituzione si occupa della questione, stabilendo una deroga al contraddittorio nella formazione della prova nei casi di provata condotta illecita; conseguentemente l’art. 500, comma 4, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 63/2001 sul giusto processo) dispone che se, anche per circostanze emerse in dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone ha subito le medesime influenze costituenti la condizione legittimante la richiesta di incidente probatorio, si dispone l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese. A seconda pertanto della fase in cui si realizza la condotta illecita potrà essere esperito un rimedio tale da garantire l’acquisizione della prova. Per quanto riguarda gli elementi da cui desumere la condotta illecita la giurisprudenza è concorde nel ritenere che essa non deve necessariamente né provenire direttamente dall’imputato né essere rivolta alla persona del testimone, potendo sia essere realizzata da altri sia venire rivolta a persone vicine al testimone. Criterio fondamentale è che in ogni caso essa sia oggettivamente idonea a determinare il testimone a non rispondere all’esame o ad affermare il falso.
Esame dell’indagato
Le ipotesi di cui si tratta sono state svincolate (a opera della legge n. 267/1997) dalla necessità della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a ) o b ) dell’art. 392 c.p.p.; la ratio della modifica - che di fatto ha introdotto una sorta di presunzione legislativa di non rinviabilità dell’atto - può tra l’altro essere individuata nei principi del giusto processo introdotti nel nostro ordinamento con la modifica dell’art. 111 della Costituzione e, in particolare, in quelli, di cui ai commi 2 e 3, della pienezza del contraddittorio per il quale alla persona accusata di un reato è assicurata la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e che ciò avvenga in tempi ragionevoli e, pertanto, già in fase di indagine. È cioè evidente che qualora un soggetto abbia reso al P.M. o alla P.G. dichiarazioni accusatorie nei confronti di un soggetto, l’esperimento incondizionato dell’incidente probatorio, con le garanzie a esso collegate (svolgimento avanti un giudice, partecipazione dell’accusato e del suo difensore) realizza proprio quei principi facenti ormai parte integrante del nostro ordinamento. Si consideri, inoltre, che altro fondamentale principio del giusto processo è quello per il quale la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sia sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore (comma 4 dell’art. 111 della Costituzione); ciò comporta che se il coimputato a dibattimento resta contumace o assente o rifiuta di sottoporsi all’esame le dichiarazioni eteroaccusatorie precedentemente rese da questi al P.M., alla P.G. delegata o al giudice in fase di indagini preliminari o in udienza preliminare assumono valore nei confronti di altri solo con il loro consenso o se vi siano elementi concreti per ritenere essere stata realizzata una condotta illecita finalizzata a non far deporre il soggetto (cfr. art. 513, comma 1, e 500, comma 4, c.p.p., da leggersi in relazione all’art. 111, comma 5, della Costituzione, che introduce limiti al contraddittorio). Analogo discorso deve essere fatto per l’imputato ex art. 210 c.p.p., le cui dichiarazioni potranno essere utilizzate nei confronti di altri solo con il loro consenso o se ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze fino ad allora imprevedibili (art. 513, comma 2, c.p.p. e 512 c.p.p.). Al contrario le dichiarazioni eteroaccusatorie assunte in incidente probatorio entrano a pieno titolo nel fascicolo del dibattimento fin dalla formazione dello stesso (art. 431, comma 1, lettera e), c.p.p.) e, anche nel caso in cui il dichiarante, in dibattimento, non intenda sottoporsi all’esame, di esse viene data comunque lettura (art. 513, comma 3, in relazione all’art. 511, comma 2, c.p.p.) mantenendo integro il loro valore di prova a carico.
Il confronto in sede di incidente probatorio
Presupposti della possibilità di esperire un confronto (art. 211 ss. c.p.p.) in sede di incidente probatorio sono, come già visto, le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 392 c.p.p. e il fatto che in precedenza siano state rese dichiarazioni discordanti al P.M. o in altro incidente probatorio. Deriva da ciò che non rientrano formalmente in tali casi le ipotesi in cui tali dichiarazioni discordanti siano state rese in altre occasioni, quale ad esempio quelle, avanti al giudice, effettuate durante l’udienza di convalida di un arresto in flagranza o quelle rese alla P.G.; ciò determinerebbe la conseguenza che il P.M., per poter procedere a confronto ex art. 392 c.p.p., dovrebbe riassumere le dichiarazioni discordanti in una delle forme costituenti presupposto per la richiesta dell’incombente. Parte della dottrina, peraltro, superando il dato letterale della norma e facendo riferimento a esigenze di economia processuale, sostiene che la disposizione dovrebbe invece essere estensivamente interpretata, permettendo lo svolgimento di confronto anche in caso di dichiarazioni contrastanti rese in sedi diverse da quelle esplicitamente richiamate.
Perizia e esperimento giudiziale per modificazione non evitabile di una persona, cosa, o luogo
L’esperimento giudiziale consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto un fatto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento dello stesso, quando occorre accertare se esso sia o possa essere avvenuto in un determinato modo (art. 218 c.p.p.). Unicamente nel caso in cui l’oggetto dell’esperimento sia soggetto a modificazione inevitabile (modificazione che potrebbe anche essere determinata dallo svolgimento dell’incombente) sarà possibile e necessario procedere con incidente probatorio, atteso che, qualora l’esperimento venisse condotto in assenza di contraddittorio, i suoi risultati non sarebbero poi utilizzabili in dibattimento. La perizia è invece ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.). L’effettuazione di perizia nell’ambito di incidente probatorio presuppone, come l’esperimento, che l’oggetto della stessa sia soggetto a modificazione inevitabile ed esso può incardinarsi o direttamente, a seguito di richiesta di parte ex art. 392, comma 1, c.p.p. o anche ex art. 360, comma 4, c.p.p., nel caso in cui, ritenuto di procedere ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. il P.M. abbia di ciò avvisato l’indagato e questi abbia formulato riserva di incidente probatorio. Analoga possibilità è dettata dall’art. 391 decies, comma 3, c.p.p. per il caso in cui sia il difensore a voler procedere ad accertamento tecnico irripetibile e sia il P.M. a formulare la riserva. In ambedue i casi, peraltro (o nel caso in cui non vengano formulate riserve), qualora l’accertamento da svolgersi rivesta effettivamente un carattere di urgenza tale da non esserne consentito il differimento, lo stesso potrà essere esperito con valore pari a quello effettuato ex art. 392 c.p.p. e i suoi risultati, conseguentemente, inseriti nel fascicolo del dibattimento.
Perizia indifferibile
Con riguardo alla perizia c.d. indifferibile prevista dall’art. 392, comma 2, c.p.p., l’opportunità della sua effettuazione è evidentemente collegata, da un lato, alla salvaguardia del principio della ragionevole durata del processo e, dall’altro, all’opportunità, in taluni processi a contenuto altamente tecnico (colpa medica, reati ambientali etc.) di disporre dei risultati di un accertamento tecnico esaustivo ai fini sia del corretto esercizio delle potestà attribuite al P.M. sia, d’altro canto, per permettere all’indagato di effettuare scelte processuali fondate e consapevoli.
Ricognizione
La ricognizione consiste in una rievocazione di un’esperienza del passato e avviene a seguito di una stimolazione sensoriale (visione di una persona o di una cosa, audizione di un suono etc.) e si traduce in una risposta positiva o negativa del soggetto interrogato avente a oggetto il riconoscimento o meno della persona o della cosa o del suono (art. 213 ss. c.p.p.). Appare logico ritenere che con quanta maggiore tempestività rispetto all’epoca dei fatti essa venga effettuata, tanto maggiore sarà l’attendibilità dei suoi risultati; ciò ha evidentemente determinato il Legislatore a prevedere che essa, qualora sia necessaria all’accertamento dei fatti e anche considerando l’importanza dei suoi esiti, venga svolta a mezzo di incidente probatorio. Va detto peraltro che nella prassi giudiziaria è assai più frequente che attività finalizzate al riconoscimento di persone o cose siano svolte a mezzo della c.d. ricognizione atipica, nel corso ad esempio dell’esame di un testimone o di un indagato, avvalendosi a tal scopo del disposto dell’art. 189 c.p.p. che statuisce che il giudice può assumere anche prove non disciplinate dalla legge se idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti ed esse non pregiudichino la libertà morale della persona.
Testimonianza del minore o di persona maggiorenne con riferimento ad alcuni specifici reati
L’introduzione del comma 1 bis nell’art. 392 c.p.p. a opera della legge n. 66/1996 aveva determinato un notevole dibattito dottrinale e giurisprudenziale ed esso aveva avuto in particolare per oggetto sia la contestata limitazione dell’incidente probatorio ai minori di sedici anni sia la limitatezza dei delitti per i quali essa è ammessa. La norma, infatti, escludeva sia la possibilità, da un lato, di procedere in tal modo anche nei confronti di altri soggetti deboli (si pensi agli adulti vittime di patologie psichiche) sia, dall’altro, quella di farlo in relazione a ulteriori ipotesi di reato. Era stata inoltre criticata anche la mancata estensione ad altri casi delle cautele di cui all’art. 398, comma 5 bis c.p.p. aventi a oggetto luogo e svolgimento della testimonianza (con modalità protette e mediante registrazione). In diverse occasioni la Corte Costituzionale è stata pertanto investita di questioni di legittimità dell’art. 392, comma 1 bis c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Tali questioni, peraltro, sono state ripetutamente dichiarate infondate. La Corte in particolare non aveva accolto né la questione avente a oggetto la norma nella parte in cui esclude che possa procedersi con incidente probatorio all’audizione del teste infermo di mente in relazione ai medesimi reati da essa previsti (Corte Cost. 29 dicembre 2000, n. 583), né quella avente a oggetto la norma nella parte in cui esclude che analoga modalità di audizione del minore debba essere prevista per il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. (Corte Cost. 9 maggio 2001, n. 114) né quella che criticava la mancata audizione a mezzo di incidente probatorio del minore per ogni reato purché il teste sia anche persona offesa, né quella relativa all’art. 398, comma 5 bis, c.p.p. nella parte in cui non prevede che si possa assumere la testimonianza del minore in qualunque processo con le modalità ivi previste (Corte Cost. 18 dicembre 2002, n. 529; peraltro la norma di cui al comma 5 bis è stata poi dichiarata incostituzionale, con riferimento al teste maggiorenne infermo di mente: cfr. Corte Cost. 13-29 gennaio 2005, n. 63). La questione risolta con la sentenza n. 529/2002 è stata peraltro riproposta dal medesimo giudice avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La Corte, con la sentenza 16 giugno 2005, ha richiamato la decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 15 marzo 2001 - secondo la quale il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire loro un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima dello svolgimento di quest’ultima - da un lato attribuendo ad essa valore vincolante in quanto tale e, dall’altro, invitando l’autorità giudiziaria italiana a conformarsi a tali principi, interpretando alla loro luce le norme dell’ordinamento nazionale.
Attualmente, a seguito delle diverse modifiche che si sono susseguite dell’art. 392, da ultimo quelle apportate dal D. Lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015, è possibile, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, procedere attraverso incidente probatorio all’assunzione della testimonianza persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 392. Inoltre, in ogni caso, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità.
Utilizzabilità dei risultati dell’incidente probatorio
In armonia con i principi del contraddittorio l’art. 403, comma 1, c.p.p. statuisce che nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione dibattimentale dei risultati, i riferimenti codicistici sono quelli di cui agli artt. 431, lett. e), e 511 c.p.p. che dispongono rispettivamente l’acquisizione dei relativi verbali al fascicolo del dibattimento e la lettura degli stessi. Peraltro, nel caso in cui l’incidente probatorio sia consistito in una prova dichiarativa, l’art. 512, comma 2, prevede che la lettura avvenga solo dopo l’esame della persona che ha reso le dichiarazioni a meno che l’esame non abbia luogo. Peraltro, i commi 1 e 1 bis dell’art. 190 c.p.p. dispongono rispettivamente che qualora sia stato esperito incidente probatorio per l’audizione di un testimone o di un imputato ex art. 210 c.p.p. in relazione ai gravi delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p. (le varie forme di associazione per delinquere, il sequestro a scopo di estorsione, i delitti di schiavitù) o sia stato sentito quale teste un minore di sedici anni per taluni dei delitti di cui agli artt. 600 bis ss. c.p. (non tutti i delitti richiamati dall’art. 392, comma 1 bis c.p.p.) l’esame in dibattimento è, al contrario, ammesso solo se l’esame riguarda fatti o circostanze diversi o se esso venga altrimenti ritenuto necessario. Diverso discorso deve invece essere effettuato per l’utilizzabilità in fase di indagini preliminari, ammessa senza limiti soggettivi, ai fini dell’emissione di misure cautelari, del provvedimento di archiviazione e di quello conclusivo dell’udienza preliminare che dispone il giudizio. Il diverso regime si spiega anch’esso sulla base dei principi del giusto processo, ritenendosi che unicamente ai fini della condanna dell’imputato, e non invece degli altri provvedimenti giurisdizionali adottabili, sia assolutamente indispensabile garantire il pieno contraddittorio tra le parti, e che ciò in particolare avvenga quando si discute di dichiarazioni accusatorie. In tal senso, sulla base di un’interpretazione rigorosa del principio del contraddittorio, è peraltro discussa l’utilizzabilità, senza limiti soggettivi, dei risultati di incidenti probatori cui non abbia partecipato il soggetto che effettua richiesta di giudizio abbreviato con la conseguenza che egli possa venire pertanto condannato anche sulla base dei risultati di un mezzo di prova cui non ha partecipato (a esempio una perizia). Analogamente la dottrina più attenta pone il problema di valutare se in sede di giudizio abbreviato possa legittimamente pervenirsi a condanna dell’imputato sulla base di dichiarazioni eteroaccusatorie rese ad esempio al P.M., ma poi non reiterate in sede di incidente probatorio ex art. 392, comma 1, lett. c) c.p.p. per essersi il dichiarante avvalso della facoltà di non rispondere e quindi in apparente contrasto con il principio di cui all’art. 111, comma 4 della Costituzione (trasfuso nell’art. 526, comma 1 bis c.p.p. con riguardo al dibattimento). La giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, è peraltro univoca nel ritenere che la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato ricada nell’ambito delle ipotesi di deroga ai principi del giusto processo, atteso che essa, appunto, comporta il consenso all’utilizzazione degli atti di indagine anche se assunti senza la partecipazione dell’imputato e cioè in assenza di contraddittorio.
Le considerazioni conclusive
L’incidente probatorio e la sua evoluzione hanno sempre riscosso particolare interesse in giurisprudenza e per la dottrina, anche in relazione all’importanza della riforma costituzionale dell’art. 111 che come abbiamo visto, ha particolarmente inciso sull’istituto.
Come avviene per molti istituti giuridici l’evoluzione legislativa, in certi casi anche sovranazionale (si pensi, con riferimento al presente argomento, alla sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005 avente a oggetto la testimonianza del minore nell’ambito del procedimento penale italiano), incide profondamente sulla struttura e i presupposti applicativi di istituti processuali penali. Nell’ambito dell’argomento che qui si tratta la maggior influenza sull’incidente probatorio, le sue caratteristiche, le sue condizioni applicative, la sua valenza probatoria, è stata data da una vera e propria rivoluzione nel campo del processo penale, apportata direttamente al cuore dell’ordinamento con la modifica, nel 1999, dell’art. 111 della Carta Costituzionale, con l’inserimento nella stessa dei principi del giusto processo e, conseguentemente, con l’emanazione della legge n. 63/2001 di adeguamento di molte norme codicistiche ai principi stessi.
Codice antimafia, tanti e prevedibili gli effetti negativi
Giovanni Verde, Estratto da "Guida al Diritto", Edizione del 21 ottobre 2017, n. 43 - p. 10-12
Per valutare correttamente il nuovo codice antimafia è bene partire dalla Costituzione. Delle misure di prevenzione c’è un’esile traccia. Nell’articolo 25 leggiamo che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. La disposizione si riferisce chiaramente alle persone fisiche, in quanto si inserisce in un sistema di cui fa parte il successivo articolo 27, che ammonisce essere la responsabilità penale personale. Non sembra che i Costituenti abbiano pensato a misure di sicurezza patrimoniali o a misure di sicurezza che abbiano come destinatari soggetti giuridici. Essi avevano verosimilmente presente la necessità di misure di sicurezza volte a proteggere i cittadini da pericoli riguardanti la loro incolumità.
Ed - è da ritenere altresì - essi ebbero da considerare il ricorso a tali misure come ipotesi eccezionale, posto che il procedimento all’esito del quale sono comminate per sua natura non può essere il “giusto” processo, le cui caratteristiche furono analiticamente delineate quando nel 1999 fu modificato l’articolo 111 della Costituzione.
Non vado oltre. Lascio ai cultori del diritto penale il compito di illustrare le vicende che hanno caratterizzato le politiche di contrasto alla criminalità fondate sul doppio binario e la matrice illiberale che le ha, nel corso della storia, contraddistinte. Di sicuro i Costituenti, che avevano ben presente il ricorso spregiudicato fatto dal precedente regime autoritario alle misure di prevenzione per tutelare il regime, non dovevano averle in simpatia.
La criminalità organizzata, particolarmente invasiva in talune zone del nostro Paese, ci ha costretti a ricorrere alle misure di prevenzione come strumento per contrastare le mafie. Fu una scelta necessaria e inevitabile, che trovava la sua giustificazione nella considerazione che le forme di delinquenza che si volevano combattere mettevano a rischio la sicurezza dei cittadini e ne compromettevano libertà fondamentali. Il problema, pertanto, non è quello della legittimità del ricorso alle misure di prevenzione, ma quello della ampiezza delle situazioni che vi possono rientrare e delle modalità di attuazione. Le perplessità sollevate contro la recente riforma del cosiddetto codice antimafia, pertanto, non riguardano l’uso dello strumento preventivo, che è una pillola amara da ingoiare per ragioni di sicurezza, ma l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione.
In proposito, bisogna partire da un dato. Qualsiasi forma di intervento giudiziale che abbia finalità anticipatorie o cautelari paga un prezzo. Il relativo procedimento è necessariamente sommario e ha un oggetto dai contorni liquidi e indeterminati. Nel processo normale, il giudice deve accertare un fatto o più fatti determinati, deve stabilire se questi fatti sono rilevanti in base a disposizioni di legge preesistenti e ne deve derivare le conseguenze: nel processo penale, stabilirà se assolvere o condannare e, nel secondo caso, quale sia la pena adeguata. In questo processo l’una e l’altra parte (nel processo penale, l’accusa e la difesa) hanno davanti a sé dei fatti specifici, così che il contraddittorio si riempie di contenuti, l’una parte sforzandosi di provare e di convincere il giudice che i fatti introdotti nel processo risultano provati del tutto e che essi conducono alle conclusioni richieste e l’altra parte sforzandosi di provare che la prova è mancata e che, comunque, i fatti accertati sono privi di rilevanza giuridica. Nel procedimento sommario non sono tanto gli strumenti utilizzabili a cambiare (infatti, il giudice deve istruire il procedimento nel contraddittorio delle parti e lo fa avvalendosi degli strumenti a sua disposizione, che sono gli stessi di cui si avvale nel processo ordinario), ciò che cambia è l’oggetto. Il giudice non giudica intorno a fatti determinati, ma interviene su situazioni; il suo criterio di giudizio non è quello della conformità o della difformità del fatto alla norma, ma quello del “pericolo” ipotizzabile in relazione a una determinata situazione o attività; il suo convincimento non si fonda sulla prova del fatto (che in questo processo non ha rilievo), ma sull’indizio o, peggio ancora, sul sospetto; egli non accerta, ma valuta sulla base di sensazioni inevitabilmente soggettive; non giudica, ma provvede. In questo procedimento la difesa finisce con l’essere soltanto formale, quale è quella che deve necessariamente fondarsi sulle armi della retorica e della suggestione dialettica. Tra la difesa in questi procedimenti e quella che si esercita nei processi ordinari corre, a ben vedere, la stessa differenza che passa tra un robot privo di vita propria e un essere vivente. In questo processo, nel quale - come detto - non giudica, ma provvede, il giudice si comporta come una qualsiasi autorità amministrativa che deve stabilire che cosa fare nell’interesse pubblico e, come una qualsiasi autorità amministrativa, può porre in essere atti affetti da “eccesso di potere” (che non vuol dire che essi siano necessariamente viziati da errore, perché l’eccesso di potere si ha anche quando l’autorità ha provveduto sulla base di presupposti errati o non correttamente verificati). Con una sola differenza: il giudice è autorità del tutto indipendente e, quindi, i suoi atti sono inattaccabili, salvo il ricorso ai rimedi interni alla stessa disciplina del processo.
Di sicuro il processo riguardante le misure di prevenzione - si è detto - non è il “giusto” processo di cui si legge nell’articolo 111 della Costituzione. Quindi, lo possiamo ritenere ammissibile in quanto imposto da esigenze di “forza maggiore”, ossia dalla necessità di garantire la sicurezza in senso stretto. Le estensioni volute dal legislatore attuale costituiscono pericolose forzature perché rendono possibile l’applicazione delle misure di prevenzione là dove non è in gioco la sicurezza dei cittadini (mi riferisco, in particolare, all’estensione delle misure là dove si sospettino reati di corruzione, i quali, qualora siano disancorati da un utile concreto e immediato, quale può essere il danaro, si prestano a dilatazioni insospettate, spesso figlie dell’ideologia). Il cittadino (e vorrei che chiunque legge e valuta la legge, la prenda in considerazione immaginando di essere il destinatario di una misura interdittiva) non può non comprendere che stiamo barattando le nostre libertà, di cui è materiata una sana democrazia, alla ricerca di un’etica collettiva, di cui non siamo purtroppo partecipi convinti. E avverte che l’intervento repressivo-interdittivo può facilmente essere utilizzato in funzione di esigenze che hanno a che vedere più con la moralità pubblica che con il rispetto della legalità (per non parlare del rischio di un’utilizzazione in funzione di una concezione autoritaria del potere). Ne sente inevitabilmente la carica oppressiva.
C’è di più. Le nuove disposizioni caricano i giudici di compiti che non gli dovrebbero appartenere e che, comunque, dovrebbero accompagnarsi a una responsabilità di tipo professionale, là dove le scelte siano state sbagliate, che è incompatibile con la loro assoluta indipendenza e autonomia. Oggi, il giudice può disporre il controllo giudiziario (fino a tre anni) delle aziende quando sussiste il “pericolo concreto” di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Può ordinare l’amministrazione giudiziaria di beni e aziende (fino a due anni) se vi sono indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche agevola l’attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la pubblica amministrazione. Il giudice, insomma, può, sulla base di una insondabile valutazione del pericolo o di non precisabili indizi, intervenire sulla gestione delle imprese. È chiamato ad assumere il compito di governare l’economia in nome della legalità e della trasparenza. Si tratta di vedere se il sistema economico del nostro Paese, già debole di per sé, possa reggere a tale impatto (taccio dell’Agenzia nazionale e delle diseconomie collegate a qualsiasi organismo burocratico di cui, a quanto pare, non sappiamo fare a meno anche quando i dati consuntivi della sua attività non lasciano bene sperare).
Un’ultima considerazione. L’approvazione della legge è stata accompagnata da un ordine del giorno che impegna il Parlamento a monitorare gli effetti che produrrà soprattutto (penso) sul nostro sistema economico. Abbiamo introdotto nel Paese la legislazione a prova di risultati. Non ci resta che aspettare.
Norme tecniche e giuridiche, un difficile equilibrio
Giuseppe Buffone, Estratto da "Guida al Diritto", Edizione del 28 ottobre 2017 - n. 44 - p. 21-23
Decreto del ministero della Giustizia 14 settembre 2017
Nella “Gazzetta Ufficiale” del 29 settembre 2017, è stato pubblicato il decreto ministeriale del ministro della Giustizia, del 14 settembre 2017 con cui è accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, presso la Corte suprema di cassazione per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. Il decreto è entrato in vigore il 14 ottobre 2017 e costituisce un completamento dell’attività già passata per il decreto del ministero della Giustizia, dello scorso 19 gennaio 2016. Si tratta di misure immediatamente applicabili anche ai procedimenti pendenti.
Il Decreto di Gennaio 2016
Ministero della Giustizia, decreto 19 gennaio 2016
(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 16 del 21 gennaio 2016)
È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione. L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.
Il decreto ministeriale
Con quest’ultimo decreto, si ricorderà, sono state attivate le notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, limitatamente al settore civile. Il nuovo intervento del Ministero ha la finalità di rendere vitale anche quella parte dell’articolo 16 citato, rimasta sino a ora confezionata solo nella previsione legislativa del 2012. Il Dm del 14 settembre si colloca, come il precedente Dm, nell’ambito delle misure dirette a realizzare un maggiore tasso di digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni nel processo civile e in quello penale, sostituendo il documento digitale al cartaceo così favorendo la riduzione dei costi e dei tempi di notifica e una maggiore ottimizzazione delle risorse. La decretazione ministeriale in commento è una ennesima articolazione del decreto legge n. 179 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012) che, come noto, ha introdotto norme innovative al fine di incrementare il tasso di “Giustizia digitale” prevedendo, in particolare, l’utilizzo di modalità telematiche per biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni. Per la Suprema corte di cassazione, il programma di digitalizzazione è frazionato nel tempo, per la necessità di intervenire “in progress”: ecco perché l'articolo 16, comma X, del decreto n. 179 del 2012 ha demandato a uno o più decreti ministeriali, aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, di provvedere all’attivazione delle comunicazioni e notificazioni telematiche, accertata, previa verifica, la funzionalità dei servizi di comunicazione.
Articolo 16, comma IV, DL 179/2012
Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
Notifiche telematiche a persona diversa dall’imputato
L’oggetto del decreto ministeriale in commento è specifico: esso riguarda, dal punto di vista soggettivo, esclusivamente le notificazioni a persona diversa dall’imputato; esso concerne, dal punto di vista oggetto, solo le notifiche a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. Sotto tale ultimo aspetto, la forma telematica riguarda, in particolare, i seguenti procedimenti notificatori. Notificazioni di cui all’articolo 148 comma 2-bis del Cpp: « L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale ». Sono dunque abilitate le notificazioni telematiche ai difensori. Ai sensi dell’articolo 149 comma I del Cpp, nei « casi di urgenza, il giudice può disporre, a nche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria » : anche questo versante è oggetto di digitalizzazione. Le notificazioni urgenti alle persone diverse dall’imputato possono essere perfezionate con forma telematica. Anche il procedimento previsto dall’articolo 150 del Cpp può essere ora telematico. Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 150 citato, « quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto ». La forma telematica riguarda anche le notificazioni richieste dal pubblico ministero, nei termini di cui all’articolo 151 comma II del Cpp.
COSA PREVEDE IL CODICE DI RITO PENALE
Riferimento normativo (CODICE DI PROCEDURA PENALE) |
Contenuto |
articolo 148, comma 2-bis notificazioni ai difensori |
L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale. |
articolo 149 notificazioni urgenti |
Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. omissis |
articolo 150 forme particolari di notificazione disposte dal giudice |
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario |
articolo 151, comma II notificazioni richieste dal pubblico ministero |
2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. |
Processo telematico
Il procedimento telematico - civile, penale, amministrativo, contabile - costituisce ormai un “acquis” del sistema processuale italiano e rappresenta sicuramente una declinazione dei principi di efficienza ed efficacia del processo. Resta però ancora viva – e da affrontare in modo organico e sistematico – la questione relativa alla violazione delle norme tecniche. Questione in bilico tra la necessità di garantire il rispetto del procedimento telematico e l’esigenza di evitare pronunce in rito che originino da mere dissertazioni teoriche di tipo tecnico. La questione è, a tratti, filosofica, perché concerne il rapporto, oggi, le norme giuridiche e norme tecniche. Chi scrive ritiene calzante richiamare quanto osservato da Irti in occasione del focus sulla dematerializzazione dei documenti, tenutosi a Roma, nel 2008 (E. Brogi, M. Potente (a cura di), « Il Diritto governa la tecnica” – Focus sulla dematerializzazione dei documenti: atti del seminario CNEL “Il Diritto governa la Tecnica?” Focus sulla dematerializzazione dei documenti: Stato dell’arte e prospettive, tenuto a Roma il 16 dicembre 2008 », Roma, 2009); al Professore fu chiesto se il «Diritto governa la tecnica» (o magari essendo che è la tecnica che governa il diritto) e questi rispose ponendo molte ulteriori domande e terminò la Sua relazione con un punto interrogativo. A chiusura del Suo pensiero, affermò: «è inutile che il legislatore si affanni a circoscrivere, impedire o limitare: la tecnica travolge tutto. La tecnica ha dentro di sé una irresistibile normatività». Il tema della “forza normativa” della tecnica è un po’ la questione “attuale” del processo italiano.
La nuova permeabilità del Diritto alla tecnica suscita però dei dubbi nel terreno del processo se non altro là dove si ponga la questione della natura giuridica delle norme tecniche e del loro valore al cospetto della disposizione giuridica (necessariamente sempre sovraordinata?).
L'equo compenso vale anche per le società di avvocati
Federica Micardi, Estratto da "Quotidiano del Diritto", 26 ottobre 2017
Novità dalla commissione Giustizia della Camera per il disegno di legge sull’equo compenso per gli avvocati (AC 4631).
La norma viene estesa anche alle convenzioni stipulate con le società tra professionisti: «dato che la legge sulla concorrenza ha aperto la strada a questo tipo di società - spiega il relatore del Ddl Giuseppe Berretta (Pd)?- abbiamo ritenuto giusto estendere anche a loro questa tutela».
Un’altra novità riguarda l’introduzione di un termine biennale per far valere la vessatorietà. Viene poi previsto che le clausole vessatorie oltre a dover essere oggetto di trattativa devono essere formalmente approvate. «Non ci è parsa sufficiente - spiega Berretta - una trattativa verbale per consentire le deroghe e abbiamo ritenuto che fosse necessario una approvazione scritta ».
Ora il testo verrà mandato al vaglio delle commissioni - tra cui il Bilancio - per il parere poi dovrà andare in aula a novembre.
I tempi potrebbero subire un’accelerazione se l’equo compenso per gli avvocati entrerà nella manovra 2018 (in alcune bozze circolate in questi giorni è stato inserito). «In quel caso - conclude Berretta - ci impegneremo perché il testo sia quello approvato oggi in commissione».
C’è un secondo Ddl sull’equo compenso, ed è quello presentato dall’onorevole Maurizio Sacconi, un testo che riguarda tutte le professioni e non solo quella forense. O meglio nella formulazione originale si parla di professioni ordinistiche, e con un emendamento dello stesso Sacconi la platea si amplia per includere anche le professioni ex legge 4/2013.
Ora si è in attesa del parere della commissione Bilancio sugli emendamenti prima di proseguire i lavori. «Se è vero che la legge di bilancio conterrà la norma sugli avvocati - afferma Sacconi - è inevitabile che ci sarà una fortissima pressione per portare lì anche la norma più generale sull’equo compenso».
La pena accessoria non esclude la depenalizzazione
Patrizia Maciocchi, Estratto da "Quotidiano del Diritto", 18 ottobre 2017
La previsione di una pena accessoria non preclude la depenalizzazione del reato. La Corte di cassazione, con la sentenza 47818, ha accolto il ricorso di un farmacista contro la decisione del giudice di primo grado di escludere l’applicazione della cosiddetta depenalizzazione cieca (articolo del Dlgs 8 del 2016) al reato di vendita di farmaci senza autorizzazione (articolo 147, comma 3 del Dlgs 219/2006). La commercializzazione senza il bollo Aifa, era costata al farmacista 600 euro di ammenda e la sospensione dall’esercizio della professione per 10 giorni. Ed è proprio su questa pena “aggiuntiva” che si era concentrata l’attenzione del giudice di prima istanza, che aveva ritenuto non applicabile la depenalizzazione. Per il Tribunale, infatti, nel caso in esame, la contravvenzione era punita oltre che con l’ammenda anche con la sospensione dall’esercizio della professione. Secondo la Cassazione però la conclusione raggiunta è sbagliata. L’ambito applicativo della depenalizzazione attuata dal Dlgs 8\2016 - precisa la Suprema corte - é individuato dalla legge delega (67/2014) in base a due diversi di criteri di selezione: il primo formale di carattere sanzionatorio, il secondo, sostanziale, che passa per l’individuazione dei comportamenti che possono essere sanzionati per via amministrativa. Quello che interessa nello specifico è il primo criterio (lettera a) comma 2, articolo 2 delle legge delega) che - facendo riferimento a «tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» - costituisce la clausola generale della depenalizzazione “cieca”, utilizzata in già in passato dal legislatore per individuare i reati meno gravi perché non sanzionati con l’arresto o con la reclusione. Per la Cassazione è evidente l’intenzione del legislatore di riferirsi alla pena principale «che esprime il nucleo essenziale del disvalore del fatto e non anche alle eventuali pene accessorie, le quali potrebbero essere previste anche per le fattispecie punite con la sola pena pecuniaria». Lo scopo della riforma è infatti - sottolineano i giudici - quello di deflazionare il più possibile il sistema penale, sostanziale e processuale. Nello specifico la depenalizzazione, rispetto al reato contestato, scatta sul semplice presupposto della pena pecuniaria. Il legislatore ha poi ritenuto di «non comminare sanzioni accessorie per gli illeciti risultanti dalla clausola generale di depenalizzazione “cieca”, solo per la difficoltà di formulare, sia sul piano redazionale che di compatibilità con i limiti derivanti dalla delega, una disposizione altrettanto generale di conversione delle (eventuali) originarie pene accessorie». E non perché considerava le pene accessorie escluse dalla depenalizzazione.
Sanzioni “aggiuntive” sono espressamente prese in considerazione (articolo 4 comma 1 del decreto) solo per alcune fattispecie oggetto di depenalizzazione normativa. Ma anche in tal caso non sono di ostacolo al “colpo di spugna” sul reato.
L'attività del chirurgo dentro la struttura è condizione per il fatto
Mario Piselli, Estratto da "Guida al Diritto" Edizione del 21 ottobre 2017 - n. 43 - p. 49-50
La violenza carnale commessa da un medico, nell’ambito di una struttura ospedaliera e nell’esercizio della propria professione, fa scattare la responsabilità ex articolo 2049 del codice civile anche in capo al datore di lavoro che è tenuto al risarcimento della vittima.
La sentenza n. 22058 del 2017
Tale principio è contenuto nella sentenza n. 22058 del 2017 con la quale la Suprema corte di cassazione ha definito una controversia in cui una signora, che aveva subito la condotta violenta, a sfondo sessuale, da parte di un medico anestesista, in occasione di un intervento chirurgico alla quale si era sottoposta, dopo la condanna penale definitiva del medico, aveva chiesto il risarcimento del danno sia allo stesso professionista che all’Azienda sanitaria locale dalla quale il sanitario dipendeva.
Nonostante l’accoglimento della domanda della donna, sia in primo che in secondo grado, la Asl impugnava per cassazione la sentenza del giudice del gravame, contestando l’applicabilità nello specifico della norma di cui all’articolo 2049 del codice civile, avendo appunto quel giudice ritenuto che il riferimento alla condotta del dipendente può venire meno soltanto nel caso in cui egli agisca per un fine strettamente personale ed egoistico. Riteneva, quindi, l’azienda che, essendo la violenza sessuale proprio espressione di un fine strettamente personale ed egoistico, il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare sussistente la responsabilità della struttura ospedaliera ex articolo 2049 del codice civile.
I precedenti in giurisprudenza
La Suprema corte, richiamando propri precedenti arresti, ha rigettato l’impugnazione, osservando che, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’articolo 2049 del codice civile, in materia di responsabilità dei padroni e dei committenti, non è richiesto l’accertamento di un nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore e, neppure, la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito e il proprio datore di lavoro, nonché il collegamento tra l’illecito e le mansioni svolte dal dipendente. A tal fine basta, infatti, un rapporto di “occasionalità necessaria”, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito o l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da di non ipotizzare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cassazione n. 1516 del 2007).
In tal senso si era in precedenza pronunciata la Corte quando aveva riconosciuto l’applicabilità della norma in esame nel caso di violenze subite da un militare di leva, in virtù del vincolo di superiorità gerarchica (Cassazione 17836/2007), oppure nel caso dell’agente assicurativo ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente (Cassazione 23448/2014).
Il caso specifico
Nel caso ora esaminato era stato accertato, in sede penale, che l’episodio criminoso si era verificato quando il medico stava svolgendo il proprio lavoro di anestesista all’interno dell’ospedale e, per tale motivo, aveva a disposizione non solo le sale operatorie ma anche tutti i medicamenti specifici per la sua attività all’interno della struttura. L'episodio violento si verificò, addirittura, dopo che il medico aveva anestetizzato la vittima proprio in relazione a un intervento chirurgico alla mano, poi effettivamente eseguito.
Per il giudice di legittimità, pur rappresentando l’inqualificabile episodio quanto di più distante rispetto all’etica professionale sanitaria, ciò non toglie che la funzione svolta dal medico all’interno dell’ospedale sia stata il presupposto necessario per l’accaduto e, di conseguenza, non poteva non essere riconosciuta la responsabilità anche della struttura sanitaria.
Va ricordato che, sia in dottrina che in giurisprudenza, il fondamento della responsabilità ex articolo 2049 del Cc ha natura oggettiva, non essendo prevista alcuna prova liberatoria a favore del datore di lavoro.
Ripetutamente la Corte ha affermato il principio secondo cui deve rispondere chi ha tratto vantaggio dal rapporto con il preposto, secondo l’antico adagio cuius commoda eius et incommoda.
Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro non discende dall’esecuzione di specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l’agevolazione della condotta dannosa e che questa non consista quindi in un’attività del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cassazione 6033/2017).
La responsabilità delle strutture ospedaliere
In precedenza, in tema di responsabilità delle strutture ospedaliere, la Suprema corte l’aveva affermata specificatamente nel caso di danni subiti dagli ammalati per l’imperizia o l’errore di coloro che, in base al rapporto organico, agiscono per l’ente, come i medici e ogni altro operatore sanitario (Cassazione 10297/2004).
Per la giurisprudenza di legittimità, in sostanza, è sufficiente l’esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria che ha reso possibile il fatto illecito e ciò anche quando il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e, persino, trasgredendo le disposizioni ricevute, purché però sempre nell’ambito delle sue mansioni (Cassazione 22343/2006, 6341/1998).
Conseguentemente, la Suprema corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta lesiva e il rapporto di lavoro nel caso di aggressione fisica di una lavoratrice da parte di un collega sovraordinato, mancando il nesso con le mansioni del dipendente, non essendo sufficiente allo scopo la circostanza che l’aggressione sia avvenuta nell’ambiente di lavoro (Cassazione n. 7403/13).
Nel caso, invece, di danno derivante da una rissa tra i dipendenti la giurisprudenza ha distinto tra le ipotesi in cui la rissa sia insorta per motivi inerenti alla prestazione lavorativa rispetto a quella insorta per motivi personali, affermando la responsabilità del datore di lavoro soltanto nel primo caso (Cassazione 5724/1981).
La fattispecie decisa ora con la sentenza 22058/2017 è stata correttamente collegata dai giudici alla responsabilità di cui all’articolo 2049 cc. ove si osservi che al medico, oltre a quello in esame, erano stati contestati altri episodi tutti collegati alla sua attività all’interno della struttura sanitaria, per cui quest’ultima avrebbe dovuto prendere i necessari provvedimenti del caso, e che il sanitario, proprio per la sua funzione di anestesista, aveva approfittato della donna che era in uno stato di narcosi in quanto doveva essere sottoposta a un intervento chirurgico, successivamente svolto; né all’episodio criminoso poteva essere attribuita minor rilevanza per il fatto che tra la vittima e il responsabile c’era un rapporto di parentela, giacché il fatto si è realizzato esclusivamente perché l’autore aveva la mansione ed era nell’esercizio della funzione di medico.
Tar Piemonte: "chi inquina paga"
Guglielmo Saporito, Estratto da "Quotidiano del Diritto", 6 ottobre 2017
La legge 4 agosto 2017 n. 124 sul mercato e la concorrenza prevede (commi 100-119) l'eliminazione di numerosi impianti di distribuzione carburanti: sorge quindi il problema delle aree da bonificare. Sul tema, operano le ARPA (agenzie regionali di protezione ambientale) e le Province, che applicano il decreto ministeriale 31/2015 per tornare a valori di concentrazione (CSC) al di sotto di soglie di contaminazione. Spesso gli impianti sono ultra ventennali, sicché occorre individuare il soggetto responsabile, cui indirizzare ordine di effettuare bonifiche: di ciò si occupa il Tar Piemonte nella sentenza 9 agosto 2017 n. 960, che annulla in parte un'ordinanza che imponeva la bonifica ad una impresa che negli ultimi 9 anni risultava conduttrice dell'impianto.
L'amministrazione, infatti, aveva applicato l'art. 244 del D.lgs 152 del 2006 (in tema ambientale) senza dare peso ai rapporti contrattuali tra proprietà e gestori succedutisi in vari decenni di attività dell'impianto. Nel caso specifico, si discuteva di 11 serbatoi utilizzati da diversi decenni, alcuni dei quali risultavano bucati, ed il contratto di locazione d'azienda imponeva al conduttore le riparazioni per manutenzione (art. 1583 cod. civ., riparazioni urgenti) mentre il proprietario manteneva il diritto di controllare la corretta gestione dell'azienda (art. 1619 cod. civ., controllo del locatore). Secondo il Tar occorre applicare il principio “chi inquina paga”, ma distinguendo tra due norme contenute nella D.lgs 152 / 2006 in tema di ambiente: l'art. 192 sanziona chi abbandoni rifiuti e coinvolge il proprietario dell'area di deposito se questi risulta negligente. L'art. 244 dello stesso decreto riguarda invece la contaminazione ambientale (ad esempio nel sottosuolo, per lavorazioni industriali) e da peso a tutti coloro che, con un condotta attiva od omissiva, abbiano causato il danno ambientale. In altri termini, il proprietario che abbia vigilato e diligentemente custodito un'area, non risponde dell'altrui abbandono di rifiuti, mentre nel caso di contaminazione ambientale, occorre esaminare anche eventuali responsabilità di precedenti imprenditori, per il periodo antecedente l'ultima gestione.
Nel caso deciso dai giudici piemontesi, la Provincia e l' Arpa avrebbero dovuto esaminare la situazione accertando quali elementi avessero favorito l'inquinamento e se il proprietario, nel corso degli anni, avesse esercitato vigilanza e controllo sugli impianti. La sentenza del Tar, quindi, mantiene l'obbligo di bonifica, ma aggiunge un ulteriore potenziale obbligato alle spese di bonifica: anche dopo l'avvenuta rimozione di tubi e cisterne, è infatti onere della pubblica amministrazione ricostruire la documentazione dell'epoca ed individuare i responsabili, ripartendo i relativi oneri. Lo stesso Tar, infine, riconosce che il riparto di responsabilità può essere difficile se riguarda tempi remoti, ma ricorda altresì che le imprese coinvolte (locatrice e conduttrice) avrebbe potuto fotografare la situazione fin dall'epoca del passaggio di consegne, a norma dell'art. 696 c.p.c., cioè con un accertamento tecnico preventivo.
Gratuito patrocinio, il Legislatore valuti anche le spese per carichi familiari
Francesco Machina Grifeo, Estratto da "Guida al Diritto online", 20 ottobre 2017
La Corte costituzionale, sentenza 20 ottobre n. 219, pur dichiarando la questione inammissibile, sollecita il Legislatore ad intervenire sui parametri di accesso al gratuito patrocinio nei procedimenti civili, aprendosi alla considerazione dei familiari conviventi non solo come percettori di reddito ma anche come fonti di spesa qualora privi di introiti propri.
Nell'ambito di un procedimento incidentale di liquidazione del compenso di un avvocato d'ufficio, il Tribunale di Verona ha rimesso la questione alla Consulta dopo aver accertato che i redditi della madre esercente la potestà genitoriale in favore della figlia superavano nel triennio il limite per l'ammissione al beneficio, a nulla rilevando che i familiari con lei conviventi, e cioè la figlia ormai divenuta maggiorenne, e la madre, non percepivano alcun reddito.
Secondo il giudice rimettente, l'articolo 76, comma 2, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», viola la Costituzione (articoli 2, 3, 24, 31) laddove prevede che, nelle controversie civili, per il calcolo della soglia oltre la quale è precluso l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, «vengano in rilievo i redditi percetti da ciascun familiare convivente, oltre quello dell'istante, mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametro reddituale». Una tale previsione sarebbe contraria ai doveri di solidarietà sociale e familiare, lesiva del diritto di difesa nonché del diritto alle agevolazioni in favore delle famiglie numerose. Ed «irragionevole» perché lo stato di bisogno è apprezzato con riferimento «al solo parametro del reddito percetto, senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente, derivanti sia dall'entità delle entrate che dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare, sostenute in ragione del numero dei suoi componenti, dell'età e delle condizioni di salute di essi».
Per i giudici però la questione è inammissibile perché «rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore». Né, trattandosi di contesti differenti, può valere il paragone con le regole in vigore per controversie civili transfrontaliere e nel processo penale.
Tuttavia, prosegue la sentenza, per una «ineludibile istanza di giustizia», nella concessione del beneficio, non si può astrarre dalla «concreta valutazione delle condizioni economiche». In questo senso, continua, «l'attuale formulazione della norma considera in maniera «unilaterale» la composizione «plurisoggettiva» della famiglia. La legge infatti «attribuisce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare (dovendosi computare, ai fini della determinazione della soglia di ammissione al beneficio, anche il reddito percetto dai componenti diversi dall'istante), mentre, senza una logica giustificazione, non viene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti». Per cui pur decidendo l'inammissibilità della questione, la Consulta sottolinea «l'esigenza di un intervento normativo volto a sanare l'evidente inadeguatezza dell'attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato».
Omessa impugnazione, colpa professionale a misura di probabilità
Giovanni Negri, Estratto da "Quotidiano del Diritto", 25 ottobre 2017
Colpa professionale sotto tiro. La Cassazione chiarisce, con la sentenza n. 25112 della Terza sezione civile, depositata ieri, che lo strumento della presunzione deve essere applicata a quei casi di responsabilità degli avvocati, ma anche dei commercialisti, per omessa impugnazione. Non solo per quanto riguarda le pronunce giudiziarie ma anche gli atti impositivi dei tributi. E il calcolo delle probabilità deve poter riguardare non solo l’accertamento del legame tra omissione e danno, ma anche quello tra il danno stesso e le conseguenze risarcibili.
La Corte si è trovata a dover affrontare il caso della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo giudizio favorevole da parte della Cassazione, in una vicenda di licenziamento individuale di cui veniva contestata la legittimità.
Per effetto della mancata riproposizione era poi scattata la prescrizione a danno del dipendente. Di qui l’avvio di una nuova causa per fare valere la responsabilità dei legali. E se il tribunale aveva sì accertato la colpa dei legali, ma negato il risarcimento, sulla base dell’assenza di prove del danno subito, la Corte d’appello invece dispose la liquidazione anche dei danni.
Ora la Cassazione, accoglie la lettura dei giudici di secondo grado, con una serie di precisazioni e un principio di diritto. Per la Corte d’appello, infatti, la concessione del risarcimento era conseguenza della valutazione, sulla base del criterio del “più probabile che non” , del tenore della sentenza di rinvio, nella quale, pur affidando ai giudici di merito il compito di riconsiderare la legittimità del risarcimento, tuttavia venivano posti alcuni paletti che rendevano del tutto improbabile la sconfitta del lavoratore.
Ora la Cassazione ricorda alcuni precedenti in materia di responsabilità civile, nel cui ambito deve essere applicata la regola della prevalenza del evidenza o, almeno, della maggiore probabilità, a differenza della responsabilità penale, per la quale il riferimento non può che essere alla prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Un criterio che, per la sentenza depositata ieri, deve essere traslato anche nel campo della responsabilità professionale per una condotta omissiva: «il giudice accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticate , nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno».
Occorre però distinguere tra l’omissione di condotte che, se tenute, avrebbero permesso di evitare l’evento dannoso, dall’omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono essere presenti gli estremi per il riconoscimento di responsabilità, ma nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, mentre nell’altra il danno deve invece essere oggetto di un accertamento nel segno delle probabilità «dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato».
Ed è proprio la situazione che coinvolge avvocati e commercialisti per avere trascurato di impugnare quanto invece dovevano, quando potevano.
Il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non incide sul sindacato di sola legittimità
A cura della Redazione PlusPlus24 Diritto, Estratto da "Quotidiano del Diritto"
Impugnazioni penali – Ricorso per Cassazione – Valutazione degli elementi probatori – Principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” – Legge n. 46/2006.
Qualora venga dedotto, mediante ricorso per cassazione, la violazione del principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”, la Suprema Corte è chiamata a prendere atto di quanto già accertato dal giudice di merito e a valutare se lo stesso appaia logicamente motivato nella sentenza impugnata. Infatti, la selezione e la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito visto che nessuna risultanza probatoria può avere un significato slegato e o disancorato dal contesto in cui è inserita, potendo solo il predetto giudice apprezzarne la valenza attraverso la valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio raccolto. Peraltro, la Corte di legittimità non potrebbe mai esaminare i singoli atti probatori in maniera atomistica, restando pur sempre il giudizio di cassazione un sindacato sulla sola tenuta della motivazione, cui è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisone impugnata.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 settembre 2017 n. 44440
Sentenza assolutoria di primo grado - Riforma in appello - Diversa valutazione del compendio probatorio - Obbligo di motivazione - Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - Violazione - Non sussiste.
Non viola il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio probatorio, purché' delinei, con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso argomentativo, così da mettere in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato. La sentenza di condanna resa in appello in esito alla assoluzione decisa in primo grado, dunque, non merita censure sul piano della motivazione laddove risulti connotata da uno sviluppo argomentativo che passi da un puntuale e analitico confronto con le ragioni addotte a sostegno del “decisum” impugnato, mettendone in luce carenze o aporie, che ne giustificano l'integrale riforma.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 25 febbraio 2016, n. 7726
Ricorso per cassazione - Riscontri estrinseci - Vizio motivazionale - Controllo di legittimità - Limiti - Illogicità ictu oculi - Non sussiste - Condanna oltre ogni ragionevole dubbio – Nozione.
Il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” è contenuto nell'articolo 533 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. n. 46/2006, articolo 5, che impone al giudice il ricorso ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la auto-contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). Osserva al riguardo il Collegio che il principio suddetto non ha però innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicita' di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicita' sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 ottobre 2016 n. 44300
Impugnazioni penali – Ricorso per Cassazione – Valutazione degli elementi probatori – Principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” – Legge n. 46/2006.
Il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio”, introdotto formalmente dalla Legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'articolo 533 c.p.p., costituisce l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi - in buona parte già desumibile dal disposto dell'articolo 530 c.p.p., commi 2 e 3 - e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità. Tale principio non vale ad intaccare l'altro fondamentale cardine in tema di decisione del processo, valido con riferimento al giudizio di legittimità e cioè quello secondo cui, anche dopo la novella normativa dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della Legge n. 46 del 2006, non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito. Infatti, il principio dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” non può certo valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicita' sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 21 dicembre 2015 n. 50068
Contratti, forma scritta ad substantiam per il recesso dai contratti stipulati per iscritto
A cura della Redazione PlusPlus24 Diritto, Estratto da "Quotidiano del Diritto"
Contratto - Forma - Libertà della forma - Limitazioni - Contratto di locazione - Recesso scritto - Previsione legislativa - Necessità
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi della L. n. 431 del 1998, articolo 1, c.4, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam.
• Corte di Cassazione, sezione V -3, ordinanza 27 settembre 2017 n. 22647
Locazione - Disdetta - Contratto di locazione ad uso abitativo - Disdetta “immotivata” ex articolo 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Requisiti formali - Prescrizione a pena di nullità - Esclusione - Disdetta effettuata da rappresentante della parte - Mandato in forma scritta - Necessità - Esclusione
In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l'articolo 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998, nel disporre che la disdetta al termine del secondo periodo di durata contrattuale sia effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata, non ne sanziona l'inosservanza con la nullità, sicché sono ammissibili forme equipollenti purchè idonee ad evidenziare all'altra parte la volontà negoziale, derivandone altresì che, ove all'invio della lettera di disdetta provveda un rappresentante della parte, non è necessario il conferimento al medesimo di un mandato in forma scritta.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 giugno 2016 n. 11808
Contratto - Risoluzione - Per mutuo consenso - Contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam - Forma scritta - Necessità - Conseguenze
In caso di contratti per la cui valida stipulazione è richiesta dalla legge la forma scritta ad substantiam (a differenza di quanto avviene per i contratti con forma scritta solo ad probationem e per quelli stipulati per iscritto senza che vi sia vincolo di legge sul punto), il mutuo dissenso deve rivestire la medesima forma. Deriva da quanto precede, pertanto, che la risoluzione consensuale dei contratti di locazione successiva al 1998 è soggetto alla forma scritta. (Il principio, peraltro, ha evidenziato la Suprema corte, trova applicazione esclusivamente con riguardo alla risoluzione del contratto di locazione per mutuo dissenso e non in merito alla mera disdetta contrattuale, in ordine alla quale sussiste la libertà di forme).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 aprile 2016 n. 7638
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - In genere - Contratto di trasferimento della proprietà immobiliare - Scioglimento per mutuo consenso - Forma scritta “ad substantiam” - Necessità
Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch'esso risultare da atto scritto.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2011 n. 8504
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - “Ad substantiam” - In genere - Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - “Ad substantiam” - In genere - Contratto - Risoluzione convenzionale - Forma scritta - Necessità - Condizioni - Limiti
L'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” è soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso, e tale requisito può considerarsi soddisfatto solamente in presenza di un documento contenente la espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti. Peraltro, trattandosi di forma non imposta dalla legge o da previa pattuizione, per gli accordi risolutori riprende vigore il principio di libertà delle forme.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 novembre 2006 n. 25126
La società di persone non si estingue solo perché cambia la ragione sociale
A cura della Redazione PlusPlus24 Diritto, Estratto da "Quotidiano del Diritto"
Società di persone - Società in nome collettivo - Modifica della persona dei soci e della ragione sociale - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Fondamento (articoli 2252-2292-2314 c.c. ) - Fattispecie.
La modifica della persona dei soci e della ragione sociale di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) non provoca l'estinzione della società, né la nascita di un nuovo soggetto, dal momento che i soci sono soggetti distinti rispetto all'ente, che rappresenta un centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibile. (Nel caso di specie, nel corso del processo avente ad oggetto difformità e vizi a per colpa dell'appaltatore, era risultato un diverso legale rappresentante della società in nome collettivo rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo, con modifica della ragione sociale, non implicando peraltro che si trattasse di un diverso soggetto giuridico).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 6 settembre 2017 n. 20839
Società cooperativa - Operazioni straordinarie - Fusione per incorporazione - Procedimento monitorio - Errata indicazione della ragione sociale - Esatta individuazione del soggetto parte in causa - Fattispecie.
La mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della creditrice (nella specie, società cooperativa agricola anziché società cooperativa a responsabilità limitata) non impedisce di individuare il soggetto che ha effettivamente promosso il procedimento e, conseguentemente, di instaurare validamente il contraddittorio, tutte le volte in cui non sia dimostrata la concreta circostanza che l'erronea indicazione della denominazione del tipo sociale possa avere ingenerato confusione con altro diverso soggetto giuridico. (Nel caso di specie, la fusione tra società in ipotesi di fusione per incorporazione ed estinzione dell'incorporata non creava un nuovo soggetto di diritto ma un'evoluzione modificativa dello stesso soggetto giuridico).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016 n. 8430
Società di persone - Trasformazione in società di capitali - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese - Decorso di un anno - Fallimento del socio già illimitatamente responsabile - Inammissibilità.
In seguito alla trasformazione di una società di persone in una società di capitali, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni, risultando la responsabilità illimitata dei soci incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne consegue che, decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile, anche qualora, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori, non sia stato liberato dalle obbligazioni sociali contratte anteriormente alla trasformazione.
• Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2016 n. 6308
Società di persone - Modifica della persona dei soci e della ragione sociale - Effetti - Estinzione della società - Esclusione - Soggetti di diritto distinti dai soci - Centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche.
In tema di società di persone, nella specie società in nome collettivo, anche se vi è stata una parziale modifica della ragione sociale della società e della relativa compagine sociale - a seguito di rogito notarile -, non si tratta di soggetti diversi, poiché trattasi di vicende che non comportano l'estinzione della società, né la nascita di un nuovo soggetto.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 27 agosto 2014 n. 18409
Impugnazioni civili - Atto di citazione e notifica - Errata indicazione della ragione sociale - Conseguenze.
Salvo il caso in cui l'errore ingeneri nel destinatario dell'atto processuale incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società, l'indicazione errata della ragione sociale in altra forma (nel caso di specie di Snc anziché di Sas) non determina la nullità dell'atto di citazione in primo o secondo grado, né della notifica.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 maggio 2012 n. 6803
Società di persone - Trasformazione della società - Modifica della ragione sociale - Effetti - Rettifica dichiarazione Iva - Ammissibilità.
La semplice modifica della ragione sociale non costituisce motivo di trasformazione della società potendo la stessa restare invariata anche in caso di mutamento dei soci. Essendo la società in nome collettivo un soggetto distinto dalla personalità dei soci, quale centro autonomo di riferimento di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili, anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'articolo 2266 c.c., applicabile per il richiamo dell'articolo 2293 c.c., attribuisce alla società, anche la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta, in particolare, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, che non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria.
• Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 giugno 2009 n. 15183
Società di persone - Società in accomandita semplice - Modifica della ragione sociale - Sostituzione del socio accomandatario - Conseguenze - Modifica della sede sociale - Modifica dell'atto costitutivo.
In materia di società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell'atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso. Neppure la modifica della sede sociale di una Sas determina la nascita di un soggetto diverso da quello precedente, atteso che anche tale mutamento dà luogo ad una mera modifica dell'atto costitutivo, ad una vicenda quindi interna alla medesima compagine sociale senza alcun riflesso sulla identità della società.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 29 luglio 2008 n. 20558
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Erronea indicazione ragione sociale - Errore materiale - Notificazione - Validità.
Non sono invalidi né l'atto di impugnazione né la sua notifica, purché sia certa l'individuazione del soggetto al quale si riferiscono, quando l'errore materiale verta sull'indicazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come Spa anziché come società in nome collettivo.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 aprile 1995 n. 4540
Società di persone - Società in accomandita semplice - Mutamento della ragione sociale - Nuovo socio accomandatario - Effetti (articoli 2315-2269 c.c.)
In una società in accomandita semplice, non subendo il debito sociale influenza negativa in alcuna occasione della trasformazione della ragione sociale dell'impresa e dell'ingresso in essa di altri soci, ai fini della responsabilità per le obbligazioni assunte dall'ente, sono irrilevanti sia il cambiamento della ragione sociale, sia l'ingresso di un nuovo socio accomandatario, il quale è illimitatamente e solidalmente responsabile dei debiti sociali anche con riferimento a quelli pregressi e anteriori all'assunzione della qualifica di socio accomandatario.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 aprile 1989, n. 1781
La selezione della Gazzetta Ufficiale
Ambiente
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 settembre 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 482).
(G.U. 27 settembre 2017, n. 226)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 8 settembre 2017
Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. (Ordinanza n. 36).
(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 8 settembre 2017
Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 37).
(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 8 settembre 2017
Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Ordinanza n. 38).
(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 8 settembre 2017
Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 39).
(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali
(G.U. 29 settembre 2017, n. 228)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2017
Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13.
(G.U. 30 settembre 2017, n. 229)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 settembre 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 484).
(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 settembre 2017
Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 luglio 2017
Sisma Abruzzo 2009: Assegnazione delle somme stanziate dalla legge di stabilità n. 190/2014, tabella E) per la ricostruzione degli immobili privati. (Delibera n. 58/2017).
(G.U. 11 ottobre 2017, n. 238)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2017
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di Rhêmes-Notre-Dame, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournanche nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2017
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della Provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in Provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in Provincia di Barletta-Andria-Trani.
(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 luglio 2017
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2014 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 61/2017).
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Approvazione del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (II e III stralcio) di Autostrade per l'Italia S.p.a.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 settembre 2017
Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O, n. 4)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 ottobre 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 485).
(G.U. 20 ottobre 2017, n. 246)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2017
Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.
(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 agosto 2017
Criteri, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate.
(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)
Appalti
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 20 settembre 2017
Aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 951).
(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, con integrazione dell'art. 6 del citato regolamento.
(G.U. 16 ottobre 2017, n. 242)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 13 settembre 2017
Linee guida n. 8 recanti: «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili».
(G.U. 23 ottobre 2017, n. 248)
Economia e Fisco
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 2017
Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
(G.U. 27 settembre 2017, n. 226)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI agosto 2017
Riparto, per l'anno 2017, del Fondo per i conteziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
(G.U. 27 settembre 2017, n. 226)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 settembre 2017
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.
(G.U. 30 settembre 2017, n. 229)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 settembre 2017
Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 231)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 settembre 2017
Estensione della sperimentazione e avvio a regime, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+).
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 231)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 4 ottobre 2017
Proroga dei termini della procedura per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 6).
(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 giugno 2017
Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza».
(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 ottobre 2017
Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017.
(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 ottobre 2017
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 ottobre 2017
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l'ammissione all'incentivo «Ferrobonus».
(G.U. 11 ottobre 2017, n. 238)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146
Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
(G.U. 12 ottobre 2017, n. 239)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017
Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.
(G.U. 12 ottobre 2017, n. 239)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2017
Istituzione del regime di aiuti dei «Contratti di sviluppo agroindustriali» e ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014. (G.U. 12 ottobre 2017, n. 239)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 luglio 2017
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014). (Delibera n. 47/2017).
(G.U. 12 ottobre 2017, n. 239)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2017 recante modifiche al decreto 2 luglio 2015 in materia di Fondo di investimento nel capitale di rischio di PMI a elevato potenziale di crescita.
(G.U. 16 ottobre 2017, n. 242)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 ottobre 2017
Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2017
Modifiche al decreto 29 luglio 2016, recante l'assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2017
Differimento dei termini per il completamento degli investimenti e dei programmi occupazionali finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
Immobili/Edilizia/Urbanistica/Demanio
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, in Doberdò del Lago
(G.U. 27 settembre 2017, n. 226)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Inserimento, nell'elenco degli alloggi da alienare di alcuni alloggi in Rimini e Ciampino
(G.U. 27 settembre 2017, n. 226)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ad ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 230)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 230)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 agosto 2017
Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in San Benedetto Po
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Sant'Urbano
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2017
Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 ottobre 2017 Modifiche degli articoli 3 e 8 del decreto 23 marzo 2017 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
Professioni & Lavoro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 8 settembre 2017
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 40).
(G.U. 28 settembre 2017, n. 227, S.O., n. 47)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMUNICATO
Avviso relativo al bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017.
(G.U. 29 settembre 2017, n. 228)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso 31 maggio 2017.
(G.U. 29 settembre 2017, n. 228)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2017
Approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale.
(G.U. 30 settembre 2017, n. 229)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 luglio 2017
Modifiche al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. (Decreto n. 99789).
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 230)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2017, n. 143
Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 231)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2017
Riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 231)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2017
Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 231)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 settembre 2017
Modello di certificato di abilitazione professionale.
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 231)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 4 agosto 2017
Autorizzazione a bandire procedure concorsuali ed ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 1, comma 364, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
(G.U. 4 ottobre 2017, n. 232)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 4 agosto 2017
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMUNICATO
Rettifiche al decreto n. 720 del 29 settembre 2017, concernente il bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 22846/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18 novembre 2016.
(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 92/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 16 dicembre 2016.
(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Pubblicazione del ruolo del personale
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 51/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 19 maggio 2017.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione delle delibere n. 52/2017 e n. 53/2017 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 19 maggio 2017.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 23011/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 gennaio 2017.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Trasferimento del personale dirigenziale e non all'Ispettorato nazionale del lavoro
(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2017
Individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia a seguito del riordino operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
(G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Comunicato concernente la circolare n. 4 del 1° agosto 2017, recante: «Documento di progetto dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilià dei fascicoli sanitari elettronici».
(G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 12/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza, per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti agrari, in data 23 novembre 2016.
(G.U. 11 ottobre 2017, n. 238)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Approvazione della delibera n. 23/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 17 marzo 2017.
(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2017
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 51.773 unità di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno e n. 56 unità di personale educativo.
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2017
Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2016.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Parziale approvazione della delibera n. 22919/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 16 dicembre 2016.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Adozione del decreto concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
(G.U. 23 ottobre 2017, n. 248)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2017
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 259 dirigenti scolastici.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2017
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.260 unita' di personale ATA.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
Pubblica Amministrazione
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 settembre 2017
Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(G.U. 29 settembre 2017, n. 228)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
(G.U. 29 settembre 2017, n. 228)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 settembre 2017
Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto 18 ottobre 2013.
(G.U. 30 settembre 2017, n. 229)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 settembre 2017
Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo al ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Osimo (circondario di Ancona) dall'elenco delle sedi ripristinate.
(G.U. 2 ottobre 2017, n. 230)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Lonate Pozzolo e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 4 ottobre 2017, n. 232)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Casamassima e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 4 ottobre 2017, n. 232)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Santa Cristina d'Aspromonte.
(G.U. 4 ottobre 2017, n. 232)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 2 agosto 2017, n. 144
Regolamento concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2017
Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Trentola Ducenta.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Castel di Lama e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 5 ottobre 2017, n. 233)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2017
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017. (Documento n. 12).
(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Modifiche al decreto 31 luglio 2012, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.
(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO31 agosto 2017
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.
(G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 settembre 2017
Modifica del decreto 13 dicembre 2016 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2017.
(G.U. 10 ottobre 2017, n. 237)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 agosto 2017
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso l'Ufficio di Sorveglianza di Foggia - settore penale.
(G.U. 12 ottobre 2017, n. 239)
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.
(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2016.
(G.U. 13 ottobre 2017, n. 240)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Alife e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 14 ottobre 2017, n. 241)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 103/2017
Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali.
(G.U. 14 ottobre 2017, n. 241)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 104/2017
Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
(G.U. 14 ottobre 2017, n. 241)
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
(G.U. 16 ottobre 2017, n. 242)
DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2017, n. 149
Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
(G.U. 16 ottobre 2017, n. 242)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 27 luglio 2017
Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
(G.U. 16 ottobre 2017, n. 242, S.O., n. 48)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2017
Scioglimento del Consiglio comunale di Soiano del Lago e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2017
Scioglimento del Consiglio comunale di Guiglia e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2017
Scioglimento del Consiglio comunale di Valentano e nomina del commissario straordinario.
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017
Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, ai fini della corresponsione del contributo dello Stato di cui all'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 luglio 2017
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020 Capitali italiane della cultura per gli anni 2016 e 2017. (Delibera n. 49/2017).
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo ai riferimenti normativi al decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.».
(G.U. 17 ottobre 2017, n. 243)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017
Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.
(G.U. 18 ottobre 2017, n. 244)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2017
Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano e nomina della commissione straordinaria.
(G.U. 20 ottobre 2017, n. 246)
LEGGE 12 ottobre 2017, n. 151
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
(G.U. 20 ottobre 2017, n. 246, S.O., n. 50)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 2017
Nota metodologica e coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, relativi alle funzioni fondamentali come ridefinite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
(G.U. 21 ottobre 2017, n. 247)
LEGGE 11 ottobre 2017, n. 152
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.
(G.U. 23 ottobre 2017, n. 248)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 settembre 2017
Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
(G.U. 23 ottobre 2017, n. 248)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, firmato a Cape Town il 17 aprile 2012.
(G.U. 23 ottobre 2017, n. 248)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo tra Italia e Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.
(G.U. 23 ottobre 2017, n. 248)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma l'11 marzo 2014.
(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013.
(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 settembre 2017
Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 settembre 2017
Approvazione del programma, per la Regione Sardegna, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 16 ottobre 2017
Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, concernente la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)
Sicurezza
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 settembre 2017
Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.
(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)