L'Anas deve pagare i danni all'automobilista investito da una frana anche se questa proviene dal terreno di un privato. La Corte di Cassazione con la sentenza 15720 inchioda l'azienda alle sue responsabilità escludendo la possibilità di scaricare su terzi l'obbligo di segnalare rischi o porre in sicurezza le aree in prossimità delle strade statali.
La prevedibilità dell'evento - Gli ermellini hanno così ribaltato i verdetti con cui sia del Tribunale sia della Corte d'Appello di merito avevano negato il diritto del ricorrente a ottenere un indennizzo dall'Anas per i danni causati alla sua automobile dal cedimento di un terreno a monte della strada che stava percorrendo. Secondo i giudici di merito, infatti, la responsabilità prevista dall'articolo 2051 del codice civile si applica alle situazioni di pericolo che si possono verificare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico ma va esclusa, quando l'evento è imprevedibile o perché causato dallo stesso utente o perché dovuto a un'alterazione “repentina dello stato della cosa”, come avvenuto, secondo la Corte d'Appello di Milano, nel caso analizzato. Per i giudici di secondo grado l'Anas, infatti, non poteva ipotizzare né evitare una frana che proveniva da un terreno di proprietà di terzi e non aveva di conseguenza alcun obbligo né di segnalare un pericolo non individuabile né di mettere in atto interventi di salvaguardia.
Non è d'accordo la Cassazione, che rinvia la causa alla Corte d'Appello invitandola a tenere nella debita considerazione soprattutto due circostanze che proverebbero la prevedibilità dell'evento. Negli anni precedenti quel tratto stradale era già stato interessato da sfaldamenti di piccola entità, comunque tali da indurre le Ferrovie dello stato a mettere in sicurezza i binari a ridosso della zona. Crolli presi in considerazione, come risultava da una relazione tecnica, anche dalla stessa Anas, che aveva predisposto delle opere, per fronteggiare lo stesso problema.