Non può essere annullata una multa fatta con l’autovelox perchè nel verbale non viene indicato il numero di matricola dell’apparecchio. Lo ha precisato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 4 luglio 2011 n. 14564. La decisione dei giudici di legittimità ha ribaltato quanto deciso in primo e secondo grado. In entrambe i gradi di giudizio il verbale era stato annullato proprio per l’assenza dell’indicazoione del numero di matricola sul verbale. I giudici di piazzale Clodio colgono l’occasione per enunciare il seguente principio di diritto: "la mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa".
Per la Suprema corte però al conduttore spetta “il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della cosa locata”. Nel caso specifico ad essere danneggiato era il parquet del locale preso in fitto. E siccome la Ctu aveva chiarito che l’infiltrazione derivava da una superficie interrata posta al di sotto del locale locato di proprietà condominiale, la Suprema corte ha riconosciuto la legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il condominio.