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Misure speciali per i rifiuti

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24 maggio 2008

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4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede a individuare le occorrenti misure anche di carattere straordinario di salvaguardia e di tutela volte ad assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime, è punito a norma dell'articolo 682 del Codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica e a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza di cui al Testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del Codice penale,
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, comma 2, del Codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa è autorizzato il ricorso a interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 3
Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli a essi connessi a norma dell'articolo 12 del Codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 51 del Codice di procedura penale sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321 comma 1-bis del Codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del Codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il procuratore della Repubblica di Napoli, il procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi predetti.
  CONTINUA ...»

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