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Misure speciali per i rifiuti

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24 maggio 2008

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6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima dell'entrata in vigore del presente decreto o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2 cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del Codice di procedura penale.
7. Il ministro della Giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta, le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle alimentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica e a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni dei commi precedenti cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

ARTICOLO 4
Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali, previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una Autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avete effetto ove non riconfermate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'Autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 5
Termovalorizzatori di Acerra (Na),
Santa Maria La Fossa (Ce) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale del 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere, e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento e il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra (Na), fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3641/2008 e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3669/2008 circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel Comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (Ce), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 16 del presente decreto.

ARTICOLO 6
Impianti di selezione e trattamento
e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dal l'articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi; Caivano (Na), Tufino (Na), Giugliano (Na), Santa Maria Capua Vetere (Ce), Avellino, località Pianodardine, Battipaglia (Sa) e Casalduni (Bn), nonché del termovalorizzatore di Acerra (Na). Detta valutazione deve essere effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
  CONTINUA ...»

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