La difficile combinazione di disposizioni italiane e statunitensi rappresenta il punto cruciale del secondo testamento di Luciano Pavarotti. In questo atto , infatti, è prevista l'istituzione di un trust per tutti i beni materiali e immateriali lasciati dal maestro in territorio statunitense alla seconda moglie Nicoletta Mantovani.
Ma la costruzione giuridica che ne deriva potrebbe tramutarsi in un ostacolo non indifferente per l'applicazione delle norme italiane a tutela della «legittima »; al punto che quei beni presenti oltre oceano potrebbero risultare di fatto non aggredibili dagli altri eredi legittimari italiani (le figlie Lorenza, Cristina e Giuliana, avute dalla prima moglie Adua Veroni), anche se un giudice italiano dovesse accertare che la disposizione viola i loro diritti.
Il Separate Situs Will
Per comprendere l'intreccio tra i vari ordinamenti (quello italiano, quello federale degli Stati Uniti e quello dello Stato di New York) è necessario analizzare il testamento dal punto di vista delle norme americane.
Il testamento dettato da Pavarotti il 29 luglio e da lui stesso definito come «Testamento americano» ha, infatti, le caratteristiche di quello che la legge americana definisce un Separate Situs Will, cioè un testamento mediante il quale il testatore sceglie la legge da applicare alla successione dei suoi beni mobili e immobili situati in uno specifico luogo (New York, nel caso di Pavarotti). Con i Separate Situs Wills, cioè, secondo il diritto americano, il testatore che ha beni situati in luoghi diversi può scegliere di far applicare alla propria successione più leggi, richiamando per ogni gruppo di beni la legge del luogo in cui essi si trovano. E può così anche derogare alla regola generale del diritto anglo-americano, per cui i beni immobili sono regolati dalla legge del luogo in cui sono situati mentre i beni mobili sono regolati dalla legge di nazionalità del testatore.
Conflitto di normative
La possibilità di applicare alla stessa successione più leggi diverse è invece esclusa per il diritto italiano, che applica all'intera successione una sola legge: di regola quella dello Stato di cui il testatore è cittadino.
Per il cittadino italiano, quindi, la legge che regola in modo unitario la successione è quella italiana, con la sola eccezione del caso in cui egli può scegliere quella dello Stato straniero ove risiede, che diventerà comunque l'unica legge applicabile.
Sempre in base al diritto italiano, neppure nel secondo caso la scelta del testatore può ledere la quota riservata ai legittimari residenti in Italia. Proprio questa elusione dei diritti dei legittimari potrebbe invece essere il risultato concretamente realizzato attraverso il testamento americano (Separate Situs Will), che richiama la legge di New York. Infatti, la legge negli Stati Uniti in materia di legittimari è molto diversa: mentre alcuni Stati prevedono e proteggono una riserva a favore della moglie, in nessuno Stato americano è prevista la riserva a favore dei figli.
Si tratta di vedere, quindi, se i giudici americani riterranno applicabile la legge italiana, proteggendo così i legittimari italiani nel caso il valore del patrimonio americano risultasse superiore alla quota di cui Pavarotti poteva disporre a favore della moglie; o se, invece, riterranno applicabile la legge di New York, le cui Corti hanno già in passato emesso sentenze che – in casi molto simili a quello del tenore modenese –hanno dato assoluta prevalenza alla volontà del testatore di applicare la legge di New York, di fatto disconoscendo così le pretese dei legittimari da essa danneggiati.
La volontà del testatore
Si tenga presente che non sarebbe stato possibile in nessun modo al notaio italiano impedire la scelta del maestro, perché in ambito testamentario l'ordinamento italiano impone al notaio di rispettare al massimo livello la volontà del testatore, di cui solo un giudice a posteriori (cioè solo dopo che sia stato esattamente periziato il patrimonio residuo e le donazioni fatte in vita) potrà davvero valutare se siano stati violati o no i diritti dei legittimari.
I giudici americani potrebbero, però, anche trovarsi di fronte a una sentenza di giudici italiani che, verificata la lesione di legittima secondo il diritto italiano, dispone una diversa distribuzione dei beni americani: anche in questa ipotesi si tratta di vedere se decideranno di ritenerla vincolante anche per il loro sistema, oppure no.
Non vi possono essere risposte certe, ma considerando le ca-ratteristiche proprie del mondo e della giurisprudenza degli Stati Uniti (in particolare dello Stato di New York) i giudici potrebbero non riconoscere alcuna efficacia alla sentenza italiana.