Dopo le 2 di notte niente più alcool nei locali notturni, i gestori dovranno assicurare la possibilità di alcool-test all'uscita da discoteche e night, multe salate per chi lascia acceso il motore per alimentare l'aria condizionata della vettura, norme meno severe per i neo-patentati, per i quali si riduce da tre a un anno il tempo durante il quale non potranno condurre auto di potenza superiore a 50 kw/t. E, ancora, multe aggiuntive per chi corre o guida sotto l'effetto di alool e supefacenti per alimentare un Fondo contro l'incidentalità notturna. Ha avuto il via libera del Senato il decreto legge, entrato in vigore lo scorso 3 agosto, che ritocca il codice della strada. Il testo oggi é stato licenziato dall'aula di Palazzo Madama con 144 sì, 17 no e 58 astenuti dai banchi della Cdl. «Una buona notizia - commenta il ministro dei Trasporti Alesandro Bianchi - perchè non si poteva far decadere questo decreto senza creare delle enormi difficoltá sul piano normativo, soprattutto per le norme di carattere penale». Così il ministro dei TraspConsenso ampio, dunque, al provvedimento, ma lamentele bipartisan da parte dei senatori rispetto alle modifiche introdotte da Montecitorio e alla ristrettezza dei tempi, visto che il decreto sarebbe scaduto domani. Molte critiche sono arrivate all'emendamento approvato dalla Camera che farà prendere la multa a chi sotto il solleone terrà il motore acceso per far funzionare l'impianto di condizionamento dell'aria. Ecco, nel dettaglio, il contenuto del decreto approvato.
Guida senza patente (articolo 1). Chi guida autoveicoli e motoveicoli senza avere la patente paga da 2.257 a 9.032 euro di ammenda. Stessa sanzione per chi guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si aggiunge la pena dell'arresto fino a un anno. Per queste violazioni è competente il tribunale in composizione monocratica.
Guida dei motocicli (articolo 2, comma 1, lettera a). Consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
Guida con patente B (articolo 2, comma 1, lettere b, c e d e comma 2). Ai titolari di patente B non è consentita, per il primo anno, la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. la limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché il disabile sia a bordo. Questa disposizione si applica ai titolari di patente B rilasciata a far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Chi nei primi 3 anni di titolarità della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità è soggetto a una sanzione amministrativa da 148 a 524 euro. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 2 a 8 mesi.
Trasporto di persone sui veicoli a due ruote (articolo 2, comma 3). Sui veicoli a due ruote è vietato trasportare bambini che abbiano meno di 5 anni. Chi viola questa norma è sottoposto a una sanzione amministrativa da 148 a 594 euro.
Rilevazione velocità dei veicoli (articolo 3, comma 1, lettere a e b). Sono considerate fonti di prova per l'osservanza dei limiti di velocità anche le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza di tratti determinati. Le postazioni di controllo sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, facendo ricorso a cartelli o dispositivi luminosi.
Sanzioni per superamento dei limiti di velocità (articolo 3, comma 1, lettera c). Chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto a una sanzione amministrativa da 370 a 1.458 euro. Prevista anche la pena accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e l'inibizione alla guida del veicolo dalle 22 alle 7 del mattino nei 3 mesi successivi alla restituzione della patente. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato sulla patente. Chi supera di oltre 60 km/h i limiti di velocità è soggetto a una multa da 500 a 2mila euro, alla quale si somma la pena accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Se le violazioni sono commesse alla guida autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate, autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri usi di massa superiore a 3,5 tonnellate, autocarri di massa superiore a 5 tonnellate o mezzi d'opera che viaggiano a pieno carico le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di velocità sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità comporta anche l'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice della strada (da 829 a 3.315 euro se il veicolo non è munito di limitatore di velocità, ne monta uno alterato o non funzionante e da 713 a 2.853 se titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto di cose o persone). Viene sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata al controllo dei limitatori di velocità. Quando il guidatore incorre, nell'arco di un periodo di due anni, in una ulteriore violazione dei limiti di velocità fra 40 e 60 km/h la sanziona amministrativa accessoria è la sospensione della patente tra 8 e 18 mesi. In caso di ulteriore violazione è prevista la revoca della patente.
Perdita di punti (articolo 3, comma 2). Chi supera il limite di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h perde 5 punti e non più 2. Chi supera i limiti di velocità di oltre 40 km/h e di oltre 60 km/h perde dieci punti sulla patente.
Sosta con motore acceso (articolo 3-bis). Divieto durante la sosta o la fermata del veicolo di tenere acceso il motore per mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo. Prevista per l'inosservanza della norma una sanzione amministrativa da 200 a 400 euro.
Violazioni per mancato uso alla guida di lenti o apparecchiature ad hoc (articolo 4, commi 1 e 2). Il patentato al quale è stata prescritto l'uso di lenti o apparecchi per integrare le proprie deficienze organiche, minorazioni anatomiche o funzionali, se viola la norma è soggetto a una sanzione da 70 a 285 euro. Si perdono 5 punti sulla patente.
Uso di dispositivi ricetrasmittenti durante la guida (articolo 4, commi 1 e 2). Chi usa durante la marcia apparecchi radiofonici e cuffie sonore è punito con una sanzione da 148 a 594 euro. Si perdono 5 punti sulla patente.
Guida in stato di ebbrezza (articolo 5, comma 1). Punito chiunque guida in stato di ebbrezza con ammenda da 500 a 2.000 euro se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a 3 mesi per tassi superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l. All'accertamento del reato consegue la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Ammenda da 1.500 a 6mila euro e l'arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico supera gli 1,5 g/l. Prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o complesso di veicoli. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a 90 giorni: queste sanzioni accessorie si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. In caso di rifiuto di accertamento sul tasso alcolemico sanzione amministrativa da 2.500 a 10mila euro. Se la violazione è commessa in occasione di incidente stradale sanzione pecuniaria da 3mila a 12mila euro; prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo per 180 giorni. Per più violazioni nel corso del biennio, revoca della patente.
Guida in stato di alterazione psico-fisica (articolo 5, comma 2). Chi guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope è punito con l'ammenda da mille a 4mila euro e l'arresto fino a 3 mesi. Prevista all'accertamento del reato anche una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno. La patente è sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, o in caso di recidiva nel biennio. Pene raddoppiate se provoca un incidente stradale e fermo amministrativo per 90 giorni, salvo che il veicolo non gli appartenga. Possibile nell'attesa dell'esito degli accertamenti disporre il ritiro della patente per un periodo fino a 10 giorni.
Educazione stradale (articolo 6, comma 1). Nei programmi di educazione stradale si deve fare riferimento ai particolari rischi conseguenti all'assunzione di stupefacenti e alcolici.
Obblighi per titolari e gestori di locali (articolo 6, comma 2). Titolari e gestori di locali dove si svolgono spettacoli o forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare volontariamente un alcool-test. Devono, inoltre, esporre all'interno e all'uscita dei locali delle tabelle con la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; delle quantità delle bevande che determinano il superamento del limite di 0,5 grammi per litro, da determinare anche in base al peso corporeo. L'inosservanza della norma comporta la chiusura del locale da 7 a 30 giorni.
Fondo contro l'incidentalità notturna (articolo 6-bis). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo contro l'incidentalità notturna. Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre i 10 km/h e non oltre i 60 km/h), 186 (guida sotto l'influenza di alcolici) e 187 (guida sotto l'effetto di stupefacenti) è punito con una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro da destinare al Fondo. Le risorse devono essere utilizzate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna. Entro 3 mesi regolamento con decreto del ministero dell'Economia di concerto con il ministri dell'Interno e dei Trasporti. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 500mila euro l'anno dal 2007 al 2009.
Corsi di educazione stradale (articolo 6-ter). Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni del decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Entro 4 mesi un decreto Economia, di concerto con Trasporti e con il ministero della Pubblica istruzione darà attuazione all'articolo.
Norme di coordinamento (articolo 7). Le disposizioni del provvedimento che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Entrata in vigore (articolo 8). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.