Dal 20 novembre fabbricanti e importatori di frigoriferi, computer, stampanti, lampadine, condizionatori, telefonini e televisori devono iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
L'obbligo è sancito dal decreto legislativo 151/05; le modalità per l'iscrizione, che dovrà avvenire entro 90 giorni dal 20 novembre, sono invece disciplinate dal decreto ministeriale del 25 settembre 2007 n. 185, pubblicato il 5 novembre nella «Gazzetta Ufficiale» (si veda «Il Sole-24 Ore» del 6 e 7 novembre).
Il censimento delle aziende
Il Registro rappresenta un censimento degli operatori economici che, se rientrano nella definizione di produttore contenuta nel decreto legislativo 151/2005 (si veda la scheda a fianco), sono tenuti a garantire il finanziamento della raccolta e del recupero dei "Raee". Il censimento è essenziale per definire le quote di mercato di ogni azienda - espresso in peso o in numero di pezzi - e assicurare la ripartizione del costo per raccolta e recupero dei "Raee" che vengono usati dai privati e immessi sul mercato primadel1 ڧennaio2008. Sidevono iscrivere al registro anche i sistemi collettivi istituiti dalle imprese per assolvere gli obblighi di gestione dei "Raee".
L'iscrizione
L'iscrizione al registro è indispensabile per proseguire o intraprendere l'attività in questo settore. La possibilità di immettere sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche, infatti, è condizionata alla preventiva iscrizione del produttore al registro e a una contestuale dichiarazione in merito al sistema con cui si intende adempiere all'obbligo di finanziamento della gestione dei "Raee". L'adesione a un sistema collettivo, nel caso in cui sia obbligatoria, deve essere perfezionata prima di procedere all'iscrizione al Registro.
I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno acquistare le merci da produttori iscritti e, se importano o immettono per primi nel territorio nazionale (la fattura di vendita è emessa da un'impresa straniera non iscritta al Registro italiano dei produttori), o se rivendono con il proprio marchio apparecchiature fabbricate da terzi, sono tenuti a iscriversi al registro.
I tempi
L'iscrizione al registro deve avvenire, per le imprese già operanti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (quindi dal 20 novembre), e può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica attaverso il sito internet predisposto dal sistema delle Camere di commercio e dal ministero dell'Ambiente (maggiori informazioni possono essere richieste allo sportello locale della Camera di commercio).
L'accesso al sistema avviene esclusivamente attraverso l'uso del dispositivo di firma digitale (carta nazionale dei servizi, smart card) del legale rappresentante dell'impresa o dell'organismo di gestione dei sistemi di finanziamento. Per questo motivo, è opportuno verificare che questo strumento sia in corso di validità (maggiori informazioni possono essere acquisite consultando il sito di infocamere all'indirizzo www.card.infocamere.it).
La procedura
Dopo aver perfezionato l'accesso al sistema e integrato i dati dell'azienda richiamati dal registro delle imprese con informazioni come numero di telefono o partita Iva, il legale rappresentante può eventualmente scegliere di delegare ad altri soggetti la compilazione e l'invio telematico della domanda. Il soggetto delegato a perfezionare l'iscrizione, ad esempio il responsabile della funzione aziendale competente o il funzionario di un'associazione imprenditoriale, devono avere un dispositivo di firma digitale in corso di validità. La procedura d'iscrizione richiede anche l'individuazione di un referente aziendale da contattare in caso di necessità.