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Antiriciclaggio: controlli soft sulle girate degli assegni

di Antonio Criscione e Valentina Maglione

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20 marzo 2008

Sarà poco più che formale il controllo che banche e Poste dovranno fare sulla regolarità delle girate per gli assegni "liberi" che, dal 30 aprile, non solo non potranno essere emessi per somme da 5mila euro in su, ma dovranno anche riportare, sotto la firma, il codice fiscale del girante. Gli intermediari dovranno infatti verificare che la girata sia firmata, che la sequenza alfanumerica del codice fiscale sia formalmente regolare e che firma e codice siano compatibili. Ma il controllo si ferma se diventa impossibile perché, per esempio, la firma è illeggibile.
È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare messa a punto dal ministero dell'Economia per offrire alle banche e agli altri intermediari le istruzioni applicative del decreto legislativo 231 del 2007 (dedicato alle nuove misure antiriciclaggio) e, in particolare, dell'articolo 49, che riscrive i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore.
La circolare – presentata mercoledì a Milano al convegno promosso da Afin sull'antiriciclaggio – giovedì è stata firmata dal direttore della direzione antiriciclaggio del ministero, Giuseppe Maresca..
L'apertura sui controlli semplifica un po' i compiti delle banche. Resta fermo che è nulla la girata irregolare, cioè senza codice fiscale o con lo stesso codice «manifestamente errato». In questi casi, banche e Poste non pagheranno l'assegno: per incassarlo sarà necessario risalire all'ultimo girante in regola. La circolare libera poi il giratario dall'obbligo di inserire il proprio codice fiscale se, al momento dell'incasso, viene identificato come cliente della banca o di Poste italiane o altrimenti identificato.
Importanti le precisazioni per i trasferimenti in contanti, per i quali il decreto 231 fissa un tetto più basso – a 2mila euro – rispetto a quello "generale" di 5mila. Il ministero chiarisce che la soglia si riferisce solo all'invio di fondi e non alla loro ricezione e vale solo per una singola operazione, mentre il tetto per quella frazionata resta a 5mila euro. Il trasferimento fino a 5mila euro in un'unica tranche è ammesso, ma occorrerà fornire all'intermediario un documento che giustifica l'importo. Anche se viene assicurata flessibilità nel valutare i giustificativi, che dovranno essere allegati alla ricevuta del passaggio di denaro. Irregolare invece il trasferimento da 5mila euro in su.
Al convegno è poi emerso che le indagini finanziarie restano ferme per cinque giorni per il riallineamento delle tabelle di comunicazione da parte degli intermediari, visto che al momento sussistono differenze tra indagini via Pec e Archivio dei rapporti. Nei prossimi giorni un avviso sul sito delle Entrate informerà del fermo tra il 27 e il 31 marzo. Le richieste di indagini in quei giorni non partiranno, ma nel caso gli intermediari avessero in scadenza delle risposte, potranno inviare via Entratel la comunicazione, che resterà in stand by fino allo sblocco del sistema.
Sul fronte assegni, il provvedimento dell'Agenzia richiederà tempi di stesura più lunghi di quelli previsti per la circolare del ministero: è in corso un confronto con la magistratura e con gli altri soggetti interessati alla consultazione dell'Anagrafe tributaria per verificare le esigenze che si possono presentare e dare indicazioni agli intermediari per ottenerne dati utilizzabili da tutti

I principali chiarimenti
Gli assegni
Dal 30 aprile gli assegni "liberi" saranno emessi solo per importi sotto i 5mila euro. Si potranno ancora incassare i titoli trasferibili emessi prima del 30 aprile per somme sotto i 12.500 euro
Non occorre disfarsi dei vecchi carnet. Le scorte giacenti in posta o banca potranno essere usate anche dopo il 29 aprile, barrando il limite di 12.500 euro e inserendo la non trasferibilità. Ammesso anche l'uso dei moduli già a disposizione dei clienti, nel rispetto dei nuovi limiti
Gli assegni «a me medesimo» potranno essere emessi per qualsiasi somma, ma solo incassati da chi li emette. Sui moduli "liberi" già in circolazione ma usati dopo il 29 aprile non si paga il bollo di 1,5 euro. Nella girata va indicato il codice fiscale del girante: se questo manca o è errato, l'assegno non può essere incassato

I libretti al portatore
Per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile e presentati in seguito per l'incasso, il cessionario deve autocertificare il trasferimento. Oppure il cedente, entro 30 giorni dalla richiesta di incasso, deve dichiarare all'intermediario l'avvenuto passaggio del libretto

I money transfer
Il divieto di trasferire somme da 2mila euro in su vale solo per l'invio di fondi. La soglia per valutare l'operazione frazionata resta a 5mila euro

Le sanzioni
La violazione delle norme sulla circolazione degli assegni o dei libretti al portatore non ostacola l'incasso. L'infrazione sarà comunicata dall'intermediario al ministero dell'Economia che applicherà la sanzione dall'1 al 40% dell'importo per gli assegni e dal 10 al 20% del saldo per i libretti. Nelle ipotesi di «check truncation», la comunicazione può essere fatta solo dalla banca negoziatrice se la banca trattaria è certa che la banca negoziatrice abbia adempiuto.

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