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Risarcimenti: ecco quali sono i tempi di prescrizione

di Angelo Busani

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8 Gennaio 2009
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Il termine entro il quale un diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova la propria regola generale, nel nostro ordinamento, all'articolo 2946 del Codice civile, che dispone la prescrizione dei diritti con il decorso del decimo anno dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Per prescrizione si intende, appunto, l'estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge.
Le regole sulla prescrizione (si veda la tabella riportata a fianco) intendono, da un lato, "punire" chi non si attiva per tempo (e quindi sollecitare a farsi tempestivamente avanti chi ha pretese da far valere) e, d'altro lato, imprimere certezza al sistema con la presunzione che chi avanza pretese troppo dilatate nel tempo probabilmente non ha ragione di farle valere (anche perché il tempo che passa, inevitabilmente, annebbia i ricordi e disperde i documenti).

In meno di dieci anni
La regola della prescrizione decennale ha però varie eccezioni:
- in cinque anni si prescrive il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui (articolo 2947, comma 1 del Codice civile);
- in due anni si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato da incidente stradale (articolo 2947, comma 2 del Codice);
- in cinque anni si prescrivono (articoli 2948 e 2949 del Codice) i canoni di locazione, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e i diritti «che derivano dai rapporti sociali» (ad esempio, il diritto dei soci alla riscossione dei dividendi);
- in un anno si prescrive il diritto del mediatore alla provvigione (articolo 2950 del Codice) e sempre in un anno si prescrivono i diritti derivanti dai contratti di spedizione e trasporto (articolo 2951 del Codice) e dal contratto di assicurazione (articolo 2952 del Codice).

La prescrizione presuntiva
Da quelle fin qui elencate (che sono denominate «prescrizioni estintive») vanno poi tenute distinte le «prescrizioni presuntive» e, cioé, i casi in cui il decorso del tempo non estingue il diritto, ma genera la cosiddetta «inversione dell'onere della prova»: in altri termini, se normalmente al creditore basta dimostrare la fonte del proprio credito e spetta al debitore dimostrare di avere pagato, quando si inverte l'onere della prova è al creditore che compete la non facile dimostrazione di non essere stato pagato.
Esempi di prescrizioni presuntive sono quelle che riguardano i crediti degli albergatori (un anno: articolo 2954 del Codice civile), dei commercianti per le vendite fatte a privati (un anno: articolo 2955 del Codice), dei liberi professionisti (tre anni: articolo 2956 del Codice).

La decadenza
Dalla prescrizione si distingue la decadenza: si pensi, ad esempio, alla disposizione dell'articolo 1495 del Codice civile (in tema di compravendita), per cui il compratore decade dal diritto alla garanzia per i vizi della cosa comprata «se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta», fermo restando che l'azione per beneficiare della garanzia «si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna».
Si pensi anche a quanto prescritto dall'articolo 169 del Codice (in tema di appalto e di vendita di immobile da parte dell'impresa costruttrice) e cioé che i vizi dell'edificio vanno denunciati «entro un anno dalla scoperta» (ma non oltre il decimo anno dal compimento dell'opera), fermo restando, peraltro, che l'azione «si prescrive in un anno dalla denuncia».
Se dunque la scadenza del termine di prescrizione determina, come detto, l'estinzione del diritto, il termine che la legge definisce di decadenza rappresenta una barriera entro la quale il soggetto interessato deve compiere una certa attività (per esempio denunciare il vizio) a pena di preclusione del proprio diritto.
La distinzione è importante, per varie ragioni: le regole della prescrizione (a differenza di quelle sulla decadenza) sono inderogabili, mentre il termine di prescrizione (diversamente da quanto accade con quello di decadenza) può avere cause di sospensione o interruzione.


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