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È legge il decreto antistupri. L'abc del provvedimento

di Nicoletta Cottone

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22 aprile 2009
Prefetto Morcone: «Inutile la norma sui medici-spia»
di Marco Ludovico

È legge il decreto antistupri. Con il via libera definitivo del Senato al decreto sicurezza arriva l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale e di gruppo e per atti sessuali con minorenni, viene inserito nel codice penale il reato di stalking, arrivano misure di ammonimento e allontanamento dalla vittima per lo stalker. Previsto anche il gratuito patrocinio per le vittime di stupri, a prescindere dal reddito. La violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e la violenza sessuale di gruppo sono aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell'ergastolo. Più difficile per chi compie delitti a sfondo sessuale ottenere benefici penitenziari come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. Arriva un numero verde in aiuto delle vittime di atti persecutori. Nel provvedimento anche il piano straordinario per la sicurezza che autorizza, fra le altre, i Comuni a impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutelare al sicurezza.

Il voto bipartisan ottenuto dal provvedimento a Palazzo Madama (261 sì, 3 no e un astenuto) è frutto dell'eliminazione alla Camera delle contestate norme sulle ronde e sul prolungamento fino a sei mesi della permanenza degli immigrati clandestini nei Centri di identificazione e espulsione. Ci sono poi alcune norme introdotte nel provvedimento che hanno contenuti diversi rispetto al tema della sicurezza. Viene, per esempio, posticipato il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno tenuti a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta (occupato, libero e non risponde, non raggiungibile, occupato non raggiungibile). Poi norme sul reclutamento degli ufficiali dei Carabinieri, norme interpretative sul Fondo unico di giustizia e sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che riguarda le Forze di polizia e le forze armate. Ecco l'abc delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto sicurezza.

Aggravanti del delitto di omicidio (articolo 1). Con due modifiche all'articolo 576 del Codice penale si prevede come aggravanti speciali del delitto di omicidio, che determinano la previsione dell'applicazione dell'ergastolo, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, o da parte dell'autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della stessa persona offesa.

Ammonimento allo stalker (articolo 8). Fra gli strumenti di tutela che, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza, con lo scopo di dissuadere lo stalker dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio viene introdotto un ammonimento ante causam demandato all'autorità di pubblica sicurezza su richiesta della vittima. La persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo. Il questore dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Se l'istanza è fondata, il questore ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Viene redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore deve anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Previsto l'aumento della pena per il reato di atti persecutori nei confronti del soggetto già ammonito. Disposta la procedibilità d'ufficio.

Arresto obbligatorio per violenza sessuale (articolo 2). Sono stati inseriti nella lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, norma interpretativa (articolo 12-bis). Norma interpretativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: si stabilisce che gli articoli 1 (attività protette) e 4 (persone assicurate) del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Benefici penitenziari (articolo 3). Più difficile per i condannati per alcuni delitti a sfondo sessuale (indizione e sfruttamento della prostituzione minorile, produzione e commercio di materiale pornografico minorile, violenza sessuale di gruppo) l'accesso ai benefici penitenziari (ossia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata). Paletti anche per atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, cessione di materiale pornografico minorile e turismo sessuale. I benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno ai detenuti o internati per violenza sessuale semplice o aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.

  CONTINUA ...»

22 aprile 2009
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