Per i contribuenti di Unico che hanno "saltato" la scadenza di ieri, 5 agosto, è già tempo di perdono. Con la scadenza di ieri si sono, infatti, chiusi i termini ordinari per i versamenti di Unico 2009.
Il 16 luglio è scaduto il termine per i contribuenti di Unico estranei agli studi di settore, che dovevano eseguire i versamenti con lo 0,40% in più, mentre ieri è scaduto il termine per i contribuenti di Unico interessati dagli studi, che dovevano eseguire i versamenti con lo 0,40% in più. Per i ritardatari, c'è la possibilità di avvalersi del ravvedimento breve, pagando i tributi dovuti, la sanzione fissa del 2,5% (sanzione del 30% ridotta a un dodicesimo) e gli interessi del 3% annuo, entro 30 giorni dalla scadenza del temine.
Per i contribuenti di Unico 2009, estranei agli studi di settore, che hanno "saltato" la scadenza del 16 luglio, con lo 0,40% in più, il ravvedimento "breve" entro 30 giorni scade il 15 agosto, termine che beneficia della mini-proroga di Ferragosto, e che, quindi, si "allunga" fino al 20 agosto. I contribuenti, che si ravvedono entro il 20 agosto, devono versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 2,5%, più gli interessi del 3% annuo per i giorni dal 17 luglio fino al giorno di pagamento compreso.
Invece, per i contribuenti di Unico 2009, interessati dagli studi di settore, che hanno "saltato" la scadenza del 5 agosto, con lo 0,40% in più, il ravvedimento "breve" entro 30 giorni scade il 4 settembre. Chi si ravvede deve versare con F24 le somme dovute, più la sanzione del 2,5%, più gli interessi del 3% annuo per i giorni dal 6 agosto fino al giorno di pagamento compreso.
Chi non paga entro i 30 giorni dalla scadenza, con il ravvedimento "breve", potrà ancora avvalersi del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. In pratica, chi non esegue i versamenti di Unico 2009, e intende avvalersi del ravvedimento lungo, ha tempo fino al 30 settembre 2010, termine di scadenza per i contribuenti di Unico 2010 che presentano la dichiarazione in via telematica. I contribuenti possono, infatti, pagare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del 3%, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso. È anche dovuta la sanzione del 3 per cento.
Occorre ricordare che in caso di ravvedimento per i tributi, le imposte dirette, l'Iva e le sostitutive, il termine "contestualmente" della circolare 180/E/1998 «non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento ... debbano avvenire nel medesimo giorno ma, com'è logico che sia, entro lo stesso limite temporale (trenta giorni, un anno, eccetera) previsto dalla norma». Le norme del ravvedimento, infine, non sono applicabili per le irregolarità commesse sui tardivi od omessi versamenti di contributi Inps o premi Inail.