È nullo il licenziamento della badante che ha maturato il diritto alla sanatoria. Il "benservito" dato a un lavoratore straniero a ridosso della scadenza del 30 settembre può tradursi in un boomerang per chi vuole sfuggire agli oneri della regolarizzazione. Il rischio è quello di ricevere l'ordine del giudice a presentare la dichiarazione e reintegrare la badante nel rapporto di lavoro con tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori. Lo straniero in possesso dei requisiti richiesti ha un vero e proprio diritto alla regolarizzazione che non dipende dal «mero arbitrio del datore di lavoro». Per il tribunale del lavoro di Brescia è, infatti, sicuramente discriminatorio il licenziamento avvenuto il 1° settembre scorso di una lavoratrice straniera impiegata da gennaio 2009 presso una famiglia.
Così i giudici del lavoro di Brescia (il testo dell'ordinanza è disponibile su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) hanno ordinato a una signora che si avvaleva per l'assistenza a un familiare di una badante salvadoregna di presentare entro domani la domanda allo Sportello unico per l'immigrazione. Con l'ordinanza emessa il 25 settembre - a cinque giorni dalla scadenza per l'iter di regolarizzazione - il tribunale del lavoro di Brescia ha cancellato il licenziamento perché discriminatorio in base all'articolo 3 della legge 108/1990, che prescrive in tali situazioni di applicare la tutela dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori quindi reintegro, restituzioni di quanto non percepito ed eventuale risarcimento danni.
I giudici nell'imminente scadenza del 30 settembre 2009 per la presentazione della dichiarazione di emersione della lavoratrice straniera hanno ravvisato la minaccia di un pregiudizio immediato e irreparabile e quindi la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del Cpc. Lo straniero che lavori in Italia privo di regolare permesso di soggiorno e rientri nei criteri fissati dall'articolo 1-ter della legge 102/2009 (conversione del decreto legge anticrisi) ha - come dicono i giudici - un «diritto alla regolarizzazione» costituzionalmente garantito e di riflesso la presentazione della dichiarazione ex articolo 1-ter della legge 102/2009 non può ritenersi legata «al mero arbitrio del datore di lavoro». I giudici hanno quindi accolto la domanda cautelare della ricorrente e ordinato alla parte convenuta rimasta contumace di reintegrare la lavoratrice nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di versarle gli oneri previdenziali dovuti e le retribuzioni non percepite e ordinando, infine, di procedere alla presentazione della domanda di regolarizzazione entro domani. (Pa.Ros.)