La revisione del prelievo sulle imprese e la connessa riduzione dell'aliquota Ires al 27,50% comporta anche la necessità di adeguare il regime fiscale degli utili trasferiti ai soci. Comporta cioè un intervento per i dividendi e le plusvalenze relative alle azioni e alle quote di partecipazione in società di capitali e altri soggetti Ires residenti e non residenti e agli strumenti finanziari equiparati (si veda quanto anticipato sul Sole-24 Ore di ieri).
Tuttavia, a differenza di quanto era ipotizzabile basandosi sulla bozza del disegno di legge finanziaria circolata venerdì sera, a consiglio dei ministri ancora in corso, questo adeguamento dovrà riguardare solo i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate e, si presume, quelli conseguiti nell'esercizio d'impresa.Le partecipazioni si definiscono qualificate quando riguardano: – nelle società non quotate, oltre il 20% dei diritti di voto o il 25% del capitale; – nelle quotate, oltre il 2% dei diritti di voto o il 5% del capitale. Il viceministro dell'Economia, Vincenzo Visco – nel corso della conferenza stampa seguita ieri al Consiglio dei ministri – ha sottolineato che «la tassazione ai soci resta invariata». Anche il presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha affermato che non è previsto un aumento della tassazione su dividendi e capital gain.
Campo di applicazione
La riforma riguarda solo le partecipazioni in soggetti Ires – società di capitali ed enti residenti nonché società estere di qualsiasi tipo ( articolo 73 del Testo unico) – e gli strumenti finanziari equiparati, per esempio gli strumenti finanziari partecipativi.
Pertanto, restano esclusi le obbligazioni (eccetto, limitatamente alle plusvalenze, le convertibili), i titoli pubblici ed equiparati, i fondi comuni d'investimento, le polizze vita e di capitalizzazione, le plusvalenze su valute, i derivati, le cessioni di crediti e contratti di natura finanziaria.
L'intervento connesso alla riforma non riguarda, inoltre, le quote di partecipazione in società di persone residenti in Italia. Ne risulterà un regime differenziato per i residentiche detengono quote di società di persone residenti all'estero e che sono attratte nell'articolo 73, comma 1, lettera d, del Testo unico.
Dividendi
I dividendi italiani ed esteri relativi a: - partecipazioni detenute da persone fisiche residenti nell'esercizio d'impresa e società di persone (Snc, Sas, società semplici) residenti; - partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa concorreranno a formare il reddito complessivo soggetto a Irpef, in una misura che dovrà eguagliare il carico fiscale attuale. Il punto di equilibrio, sulla base dei dati disponibili finora, verrebbe raggiunto facendo concorrere il 54,60% del dividendo alla formazione del reddito, anziché il 40 per cento. In questo modo – si veda la tabella – il peso del Fisco sui dividendi resterà complessivamente invariato. Nulla cambia per i dividendi percepiti dagli enti non commerciali e dalle società di capitali ed enti commerciali residenti, nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 5 per cento.
I non residenti continueranno a essere soggetti all'aliquota del 27%, salvo convenzione. Ma è prevista una riduzione dell'aliquota all'1,4% (pari al 33% del 28% nel rispetto del principio della libertà di movimento dei capitali) se il beneficiario è una società residente nella Comunità o nello Spazio economico europeo che dia lo scambio d'informazioni (Dm 4 settembre 1996).
Resta l'esenzione per le società " madri" comunitarie. Così come è confermato il regime di tassazione integrale (salvo interpello) degli utili "qualificati" o d'impresa provenienti da società ed enti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Plusvalenze
La quota imponibile maggiorata - presumibilmente del 54,60% - si applicherà alle plusvalenze su partecipazioni in soggetti Ires conseguite dalle persone fisiche e società di persone come detto sopra (realizzando la parità di trattamento fra dividendi e plusvalenze), Inoltre: - dai soggetti non residenti al di fuori di stabili organizzazioni in Italia; - dagli enti non commerciali residenti in Italia.
Al momento non è chiaro se le plusvalenze tassabili nella nuova percentuale saranno compensabili con le minusvalenze qualificate relative a partecipazioni in soggetti non Ires. Resta immodificato il regime di tassazione integrale (salvo interpello) delle plusvalenze relative a partecipazioni "qualificate" o d'impresa in società ed enti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.